Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.110

27. April 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·544 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.110  

Lugano 27 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 28/29.3.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale a carico di PI 2;  

richiamate le osservazioni 10/11.4.2006 del procuratre generale Bruno Balestra, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

preso atto che PI 2, tramite il suo rappresentante legale, ha comunicato il proprio nulla osta con scritto 13/18.4.2006;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministro pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per titolo di infrazione alla LCStr. In data 22.2.2006 il procuratore generale ha promosso l’accusa (AI 21).

                                   2.   Con l’istanza qui in esame, la Sezione delle risorse umane chiede l’accesso agli atti per valutare eventuali procedimenti disciplinari o amministrativi. Come esposto in entrata, sia il procuratore generale, sia l’interessato (tramite il suo rappresentante legale) hanno dato il proprio consenso.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   L'art. 34 cpv. 1 Lord determina la competenza dell'autorità di nomina a infliggere sanzioni disciplinari, con facoltà di delega per alcuni tipi di sanzione (cpv. 2). L'art. 37 Lord sancisce quindi al suo cpv. 1 che l'inchiesta disciplinare è condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni, competenza che a sua volta può essere delegata ad istanze subordinate o a specialisti esterni. L'apertura o meno di un procedimento disciplinare, come l'adozione o meno di provvedimenti cautelari, richiede anzitutto la raccolta di una prima documentazione che permetta di valutarne la necessità (cfr. P. BELLWALD, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Berna 1985, p. 103 ss., W. HINTERBERGER, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, S. Gallo 1986, p. 351 ss.). Gli accertamenti preliminari sono compiuti dall'autorità competente per l'adozione del provvedimento disciplinare e quindi sia dai superiori diretti sia dalla Sezione delle risorse umane, conformemente alla facoltà di delega prevista dagli art. 37 cpv. 2 Lord e 28 cpv. 5 RELord.

                                   5.   Ciò posto, l'istanza va di principio accolta. Ritenuto che un procedimento penale è aperto con una promozione dell’accusa, l’accesso agli atti va operato presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico per concordare tempi e modalità.

                                   6.   Si giustifica prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP, le norme citate ed ogni altra applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

60.2006.110 — Ticino Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.110 — Swissrulings