Incarto n. 60.2005.444
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/29.12.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di una delle parti ad ispezionare ed estrarre copie di atti dell’incarto penale __________;
richiamate le osservazioni 30.12.2005/3.1.2006 del patrocinatore della PI 2 che auspica l’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 9/10.1.2006 del procuratore generale che preavvisa favorevolmente l’istanza, con la richiesta però di limitare l’accesso esclusivamente a quegli atti istruttori in stretta relazione con la società attrice in sede civile. In via subordinata, l’istanza può essere accolta unicamente a favore dell’autorità richiedente;
richiamate le osservazioni 9/10.1.2006 del patrocinatore della PI 3, che postula l’accoglimento dell’istanza limitatamente al contenuto di un’istanza di edizione documenti presentata nel contesto della causa civile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. OA.__________). In questo contesto, con ordinanza del 15.11.2005, il pretore ha ammesso la possibilità per la parte attrice di esaminare l’incarto penale (inc. TPC __________) per produrre la documentazione oggetto di una richiesta di richiamo documenti da parte di PI 3, richiesta precedentemente ammessa dallo stesso pretore all’udienza preliminare del 20.3.1997. Per permettere l’esame dell’incarto e la produzione dei documenti, la Pretura ha presentato questa istanza.
2.Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Il procuratore generale ha posto delle limitazioni, cosPI 3.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
5.Nel presente caso è certamente data una connessione tra la causa civile ed il procedimento penale, anche se riferito ad altre persone: c'è quindi un interesse giuridico legittimo.
6.Come ricordato dal procuratore generale e dal rappresentante di PI 3, si tratta di un incarto copioso, con informazioni confidenziali relative a terze persone. Per questi motivi, occorre porre delle limitazioni all’accesso agli atti. Inoltre, sia la richiesta della Pretura, sia la presa di posizione del patrocinatore di PI 3 fanno riferimento a domande di edizioni/richiamo atti, non trasmesse a questa Camera.
Per questi motivi l’accesso agli atti va regolato come segue. Esclusivamente il patrocinatore di PI 2 (e non gli organi di detta società) potrà accedere all’incarto TPC __________ presso il Palazzo di giustizia o il relativo archivio, previo contatto con il TPC. Individuati gli atti che ritiene oggetto del richiamo documenti a suo tempo presentato in sede civile, potrà estrarne copie che saranno trasmesse direttamente a cura del TPC al pretore, il quale verificherà che gli stessi atti rientrino nel richiamo documenti presentato, e se del caso li acquisirà all’incarto civile. Solo a quel momento le parti potranno estrarne copie.
7. L’istanza è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC. Copia della presente è inviata al TPC per conoscenza, con riferimento al punto 6.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 3 patr. da: PR 2 4. PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria