Incarto n. 60.2005.440
Lugano 8 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 22.12.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale MP __________ conclusosi con sentenza 3.10.2003 della Pretura penale (inc. __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che con scritto 27.12.2005 l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
considerato che con scritto 29.12.2005 questa Camera ha richiesto alla Pretura istante informazioni minime per conoscere lo scopo della domanda di accesso agli atti;
preso atto che la Pretura istante ha trasmesso a questa Camera lo scritto 17/18.1.2006 della parte attrice in sede civile, che espone le ragioni della richiesta di accesso agli atti;
richiamate le osservazioni 23/24.1.2006 del procuratore pubblico, che – pur evidenziando la mancata indicazione dell’oggetto della pendente causa civile – comunica di non avere particolari motivi di opposizione;
richiamato altresì lo scritto 27/30.1.2006 del patrocinatore di PI 2, che comunica il proprio nulla osta all’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Tra __________ (attore), PI 2 ed una terza persona (convenuti) è pendente presso la Pretura istante una causa civile ordinaria (inc. __________). L’attore era parte denunciante e civile al procedimento penale inc. MP __________ conclusosi con sentenza 3.10.2003 della Pretura penale, mediante la quale PI 2 (uno dei convenuti in sede civile) è stato riconosciuto autore colpevole di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta e condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Nel quadro della citata procedura civile pendente presso la Pretura istante è stato richiamato l’incarto penale surriferito.
2. Il procuratore pubblico, pur correttamente mettendo in evidenza che nessuno ha specificato la natura dell’azione civile pendente tra le parti, ha comunicato di non opporsi alla richiesta di richiamo dell’incarto penale in sede civile. Il patrocinatore di PI 2 ha da parte sua comunicato il nulla osta alla trasmissione degli atti.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso, giova anzitutto osservare che le parti al procedimento penale sono rispettivamente l’attore ed uno dei convenuti in sede civile. Malgrado non sia stata chiarita la natura della causa civile, il fatto che il richiamo dell’incarto penale sia stato ammesso dal pretore permette di ritenere che ci sia connessione con l’oggetto del contendere civile. Per il resto, non ci sono interessi di terzi degni di particolare tutela che osterebbero alla trasmissione degli atti.
6. L’istanza è di conseguenza accolta. L’incarto è trasmesso direttamente da questa Camera alla Pretura istante, per un periodo di due mesi, dopodiché dovrà essere ritornato.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario