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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.01.2006 60.2005.437

16. Januar 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·950 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. commissione federale quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2005.437  

Lugano 16 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.12.2005 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso all’incarto del Ministero pubblico inc. __________ relativo alla PI 1 ed anche alla PI 3;

richiamate le osservazioni 4/9.1.2006 del procuratore pubblico PI 2, che comunica il proprio nulla osta;

richiamate altresì le osservazioni 9/10.1.2006 della PI 3, che si oppone all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Presso il Ministero pubblico è pendente un procedimento penale inc. MP __________ relativo alla PI 1 ed anche alla PI 3.

                                         L’autorità istante è venuta a conoscenza di detto incarto a seguito di una segnalazione, ex art. 49 LCG, operata dal procuratore pubblico in data 14.12.2005 (AI 65).

                                         La Commissione istante chiede di poter accedere agli atti sia quale autorità di vigilanza (ai sensi dell’art. 16 della LF sulle case da gioco, LCG), sia in relazione ad un’inchiesta aperta giusta l’art. 56 cpv. 1 LCG, in relazione al contratto d’agenzia concluso tra PI 1PI 3. Lo scopo dell’accesso agli atti è quello di chiarire il ruolo avuto all’interno dellaPI 3PI 1 e di verificare l’adempimento degli obblighi di diligenza in relazione a somme di denaro corrisposte dallaPI 1 alla casa da gioco (istanza p. 1 e 2).

2.Come esposto in entrata, PI 3 si oppone alla richiesta per diverse ragioni. Anzitutto la richiesta sarebbe nebulosa; inoltre violerebbe il principio “ne bis in idem”; infine il procedimento ticinese riguarderebbe altre ipotesi di reato (usura) rispetto all’inchiesta federale: per il reato d’usura l’autorità istante non avrebbe competenza alcuna.

                                         Per la PI 3 l’autorità istante ha già aperto un’inchiesta per violazione dell’obbligo di comunicazione, la cui istruzione è terminata da tempo. La richiesta sarebbe perciò un inaccettabile tentativo di acquisire nuovi atti per sostanziare delle infondate accuse. Da ultimo, le operazioni in denaro indicate nella segnalazione del procuratore pubblico e dalla Commissione nella propria istanza si riferirebbero a cambi per clienti della PI 1, operati conformemente ad un’autorizzazione esistente e mai revocata.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, il procuratore pubblico ha proceduto ad una segnalazione giusta l’art. 49 LCG (che prevede lo scambio di informazioni) in data 15.12.2005 (AI 65 dell’incarto MP 2003.7957): nella stessa il magistrato inquirente fa riferimento ad un’ingente somma di denaro che la PI 1 avrebbe corrisposto alla PI 3 al momento dell’acquisto di gettoni barrati.

Conseguentemente alla segnalazione, l’autorità istante ha presentato una richiesta d’accesso agli atti.

5.La Commissione, quale autorità di vigilanza in virtù degli art. 16 della LRD e dell’art. 48 LCG, a seguito di una segnalazione pertinente il suo ambito di vigilanza, ha certamente diritto, anzi l’obbligo di accedere agli atti dell’incarto segnalato (inc. MP __________). In questo senso è certamente dato un interesse giuridico legittimo.

6.La PI 3 si oppone all’istanza in esame: occorre esaminare le obbiezioni sollevate, solo ed esclusivamente nell’ottica dell’art. 27 CPP.

7.PI 3, l’istanza sarebbe nebulosa. A torto, in quanto indica i motivi per cui è chiesto l’accesso agli atti, in modo tale che sui medesimi la qui resistente ha potuto prendere posizione e la Camera qui giudicante ha potuto verificare l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.

8.PI 3 l’istanza violerebbe il principio “ne bis in idem”, perché non può servire a far rivivere un nuovo processo e far subire una nuova pena, e ciò con riferimento anche all’art. 27 CPP . A torto.

                                         Già solo per il fatto che il principio “ne bis in idem” va riferito non certo ad un’inchiesta aperta, ma semmai ad una sentenza, che in nessun modo risulta essere stata provata.

                                         L’esistenza di un’inchiesta condotta direttamente dall’autorità istante, già solo per il fatto che riguarda (per ammissione della resistente) altre situazioni rispetto a quelle oggetto dell’inchiesta ticinese, non è certo di ostacolo, in quanto tale, all’accoglimento dell’istanza.

                                         Pure il fatto che l’istruttoria dell’inchiesta penale federale condotta dall’autorità istante sarebbe terminata da tempo, non ostacola, nell’ambito dell’art. 27 CPP, l’accesso agli atti. La resistente neppure indica quali norme procedurali vi osterebbero: di certo non il principio del “ne bis in idem”. L’argomento può, se del caso, essere sollevato nel contesto dell’inchiesta federale.

9.Sempre per la PI 3, il denaro cambiato dalla PI 1 rappresenterebbe un’operazione regolare, effettuata in base ad un’autorizzazione concessa dall’autorità istante. Così stando le cose, l’accesso agli atti non potrà che confermare detta regolarità. Le spiegazioni fornite in questa sede non sono tali da escludere (ma anzi confermano), nell’ottica dell’art. 27 CPP, l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte dell’autorità istante.

10.  Per questi motivi l’istanza è accolta. L’autorità istante potrà accedere agli atti dell’incarto presso il Ministero pubblico, concordando preventivamente la data e l’ora.

11.  In considerazione dell’autorità richiedente e del fine della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per tutti questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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