Incarto n. 60.2005.411
Lugano 13 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.11/1.12.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo di un incarto penale pendente presso questa Camera (inc. __________);
richiamate le osservazioni 5.12.2005 del procuratore pubblico PI 1, con le quali comunica il proprio nulla osta;
richiamate altresì le osservazioni 12/13.12.2005 del patrocinatore di PI 3, che conferma l’accordo alla trasmissione degli atti;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Tra PI 2 e PI 3 è pendente presso la Pretura istante una procedura esecutiva (inc. EF.__________). Nel quadro della medesima è stato richiamato l’incarto __________ pendente presso questa Camera: il pretore ha ammesso tale richiamo, per cui ha presentato questa istanza.
2.Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Questa Camera non ha preso la propria decisione, anche se imminente.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
5.Nel presente caso è dato una connessione tra la procedura esecutiva ed il procedimento penale richiamato. Non ci sono interessi di terzi in discussione.
6.L’istanza è pertanto accolta. L’incarto __________, con il relativo incarto del MP (inc. __________), sono trasmessi direttamente alla Pretura istante, che dovrà ritornarli entro due mesi a questa Camera perché possa procedere alla decisione di sua pertinenza.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria