Incarto n. 60.2005.378
Lugano 12 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.10/9.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti del procedimento penale avviato dal Ministero pubblico a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), __________ (inc. MP __________);
premesso che la richiesta di accesso agli atti è stata erroneamente formulata al Ministero pubblico, che l’ha correttamente trasmessa a questa Camera con scritto 7/9.11.2005;
ritenuto il preavviso favorevole all’accesso agli atti formulato dal procuratore generale PI 1 unitamente allo scritto di trasmissione 7/9.11.2005;
richiamato lo scritto 5/6.12.2005 del patrocinatore di PI 3, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate infine le osservazioni 7/9.12.2005 del patrocinatore di PI 2, con cui si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di __________, PI 2 e PI 3, è pendente un procedimento penale presso il Ministero pubblico (inc. MP __________) in relazione a comportamenti di rilevanza penale tenuti nello svolgimento delle proprie mansioni, e per i quali sono ipotizzati i reati di abuso di autorità, ripetuto furto e discriminazione razziale. A seguito dell’apertura del procedimento penale, il Consiglio di Stato del Canton Ticino (CdS) ha aperto nei confronti dei __________ delle inchieste amministrative, affidate al __________: le inchieste sono sospese “in attesa di risultanze del procedimento penale” (Risoluzioni n. 4856 e 4857 del CdS del 18.10.2005).
2. Come esposto in entrata, il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente l’istanza. I patrocinatori dei __________ si sono rimessi al giudizio di questa Camera.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. L'istante è stato incaricato da parte del CdS di svolgere l’inchiesta amministrativa a carico dei __________. La delega è ammissibile e legale sulla base degli art. 37 cpv. 2 LORD e 28 cpv. 5 RELORD. L’istante è pertanto legittimato.
5. Ci si deve anzitutto chiedere se l’esistenza di inchieste amministrative per i medesimi fatti costituisca un interesse giuridico legittimo.
A proposito va ricordato che i due procedimenti (quello amministrativo e quello penale) perseguono scopi diversi: il corretto svolgimento della funzione e l'immagine dell'amministrazione verso il pubblico quello disciplinare; la tutela dell'ordine pubblico quello penale (cfr. anche RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, BS 1990, n. 54 B I). Neppure i principi generali che reggono il diritto penale trovano sempre identica applicazione in sede disciplinare, in particolare nella valutazione della gravità di un comportamento sanzionabile e nella finalità che il provvedimento persegue.
I due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr. B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, pag. 519 ss). Ciò nondimeno, l’esistenza di un procedimento amministrativo per i medesimi fatti dell’inchiesta penale rappresenta un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6. Ci si deve inoltre chiedere se la sospensione dei procedimenti disciplinari, in attesa di risultanze del procedimento penale, non rendano l’istanza prematura.
La sospensione della procedura amministrativa disciplinare è giustificata da valutazioni giuridiche, oltre che di economia procedurale e di opportunità. Per non compromettere la sicurezza del diritto, e tenuto conto del fatto che il magistrato penale dispone di mezzi di indagine più efficaci, la giurisprudenza ha stabilito che in linea di principio l'autorità amministrativa deve soprassedere alla decisione di sua competenza fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva, nella misura in cui la fattispecie o la sua qualifica giuridica siano rilevanti per la decisione medesima (DTF 109 Ib 203, 119 Ib 158, 121 II 214, 122 II 211).
Ciò non è comunque previsto imperativamente da alcuna norma, di modo che, dandosi le circostanze, il giudizio in un procedimento disciplinare può precedere la conclusione del processo penale. Il precetto giurisprudenziale esposto è del resto specificamente riferito a casi in cui la commissione di un reato rappresenta il presupposto necessario per l'adozione della decisione amministrativa (DTF 106 Ib 177).
7. All’istante, ai fini di un corretto assolvimento del mandato affidatogli dal CdS, va riconosciuta, nei limiti posti dalle esigenze dell'inchiesta penale, la facoltà di chiedere a chi di dovere l'aggiornamento sulle risultanze del procedimento anche prima della fine di quest’ultimo.
Anzitutto perché la sospensione dell’inchiesta amministrativa è prevista in attesa di risultanze del procedimento penale, ciò che, a dipendenza dei casi, non necessariamente presuppone l’attesa dell’esito finale del procedimento.
Inoltre, l’aggiornamento in corso dell’inchiesta penale può eventualmente permettere all’istante di proporre a tempo debito al CdS la riattivazione formale della procedura amministrativa-disciplinare eventualmente anche prima dell’esito finale del procedimento penale.
Esigere il contrario rappresenterebbe un formalismo eccessivo, non giustificabile da alcuna oggettiva ragione.
8. L’istanza è quindi accolta. Ritenuto che il procedimento penale è tuttora in fase istruttoria, la scrivente Camera delega al procuratore generale il compito di fissare i tempi e le modalità d'accesso ai singoli atti, compresa la facoltà di estrarne fotocopie, tenendo conto degli specifici bisogni dell'inchiesta penale, dei diritti della difesa e di terzi. Considerata la qualifica della persona incaricata dell’inchiesta amministrativa, non dovrebbero sorgere dubbi sul rispetto del segreto d'ufficio.
9. Visto il particolare caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-; - - terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria