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Ticino Camera dei ricorsi penali 10.11.2005 60.2005.374

10. November 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·704 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2005.374  

Lugano 10 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 1/7.11.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a suo carico e conclusosi con decreto d’accusa 8.11.2004 (DA __________);

premesso che l’istanza è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 7.11.2005;

preso atto del preavviso favorevole del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, formulato nello scritto di trasmissione dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico dell’istante il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (in. MP __________) conclusosi con decreto d’accusa dell’8.11.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con la richiesta qui in esame, il patrocinatore di IS 1 chiede l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a carico della sua patrocinata. Essendo il procedimento concluso, correttamente il Ministero pubblico ha inviato la richiesta per competenza a questa Camera.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Come ricordato da questa Camera (inc. 60.1998.349, 60.2005.327), una richiesta di visionare gli atti da parte dell’accusato si ricollega al diritto di essere sentito, che comprende anche il diritto di consultare gli atti di causa, che si determina in base alle norme del diritto cantonale, e che il TF rivede sotto il profilo dell'arbitrio. Quando una tale norma manca o si rivela insufficiente, il diritto di essere sentito e le sue applicazioni discendono direttamente dall'art. 29 cpv. 2 CF, che si tratti di una procedura civile, penale o amministrativa. Secondo costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso. Il diritto di consultare gli atti contenenti delle informazioni personali deriva anche dalla libertà personale (garantita dall'art. 10 cpv. 2 CF) e dal diritto di essere protetti da un impiego abusivo dei dati personali (art. 13 cpv. 2 CF, DTF 126 I 7). Il diritto di consultare gli atti dell'art. 29 cpv. 2 CF si estende anche oltre la litispendenza. Il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione. Questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto. In virtù del principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare l'accesso agli atti dei quali la conoscenza non comprometta gli interessi in gioco.

                                   5.   Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   6.   Nel presente caso, l’istanza è giustificata nell’ottica di una possibile revisione, o comunque nell’ottica della valutazione della propria situazione giuridica da parte dell’istante.

                                   7.   L’istanza è accolta. Copia degli atti del procedimento penale conclusosi con il DA __________, per economia di procedura e per praticità, è allegata alla presente decisione. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 80.-- e le spese di CHF 60.--, per complessivi CHF 140.-- (centoquaranta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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