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Ticino Camera dei ricorsi penali 12.12.2005 60.2005.372

12. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·502 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2005.372  

Lugano 12 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.10.2005 presentata dal

IS 1    

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a seguito di un caso di inquinamento a __________ avvenuto il __________ (inc. MP __________);  

premesso che la richiesta è stata erroneamente inviata al Ministero pubblico e da questi trasmessa in data 4/7.11.2005 a questa Camera;

richiamato il preavviso favorevole del procuratore pubblico Mario Branda, espresso nello scritto di trasmissione del 4/7.11.2005;

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data __________, in occasione di un’operazione di riempimento del serbatoio di una stazione di benzina, per un’errata manipolazione della valvola di sicurezza intermedia del condotto dell’autocisterna, fuoriuscivano circa 150 litri di benzina, richiedendo l’intervento dei pompieri di __________.

                                         Per l’allestimento della decisione di recupero delle spese di intervento dei pompieri, il Dipartimento istante chiede l’accesso agli atti (inc. MP __________).

                                   2.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato parere favorevole, mentre la PI 2 non ha presentato osservazioni.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo del Dipartimento istante, che deve preparare la risoluzione del Consiglio di Stato per il recupero delle spese di intervento dei pompieri di __________, anticipate dal Dipartimento istante medesimo. E ciò in virtù dell’art. 3 cpv. 3 della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2.4.1975 e dell’art. 8 LIA. Per economia di procedura, l’incarto è allegato direttamente alla presente decisione.

                                   5.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Dipartimento istante, che a sua volta potrà recuperarle nella procedura di recupero spese che ha occasionato la presente procedura.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________, che le addebiterà alle parti nel quadro della procedura di recupero spese.

                                   3.   Intimazione:

-         -  -  .  

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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