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Ticino Camera dei ricorsi penali 10.07.2006 60.2005.335

10. Juli 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,397 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali (lic. iur.).

Volltext

Incarto n. 60.2005.335  

Lugano 10 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 4/5.10.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.1.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________) un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamato lo scritto 13.10.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 30.8.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 4'477.20 a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di danneggiamento “(…) per avere intenzionalmente dato dei calci alla fiancata sinistra dell’autovettura __________, targata __________, di proprietà di __________ __________, provocando danni per un totale di fr. 4'477.20, come attestato dalla valutazione dell’esperto veicoli __________ __________, agli atti” (DA __________);

                                         che con scritto 8/9.9.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con sentenza 13.1.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'507.--, oltre interessi, per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che con decisione 14.9.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin ha nominato il lic. iur. PR 1 – praticante presso lo Studio legale avv. __________ __________ – difensore d’ufficio dell’istante (inc. GIAR 2004.50701), ammettendolo in seguito – con decisione 31.8.2004 – al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR 2004.50702);

                                         che – essendo stato prosciolto dall’accusa – questi ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

                                         che al proposito postula la rifusione della nota professionale 4.10.2005 del suo patrocinatore d’ufficio, di complessivi CHF 1'507.-- [di cui CHF 1’370.-- a titolo di onorario e CHF 137.-- di spese (doc. G)];

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

                                         che la tariffa applicata – pari a CHF 110.--/ora (cfr. istanza 4/5.10.2005, p. 2) – è conforme alla prassi adottata da questa Camera per difese assunte a partire dal 2002 (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

                                         che il dispendio orario esposto – pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) – appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento alla preparazione al dibattimento ed all’esame della sentenza del giudice della Pretura penale;

                                         che del resto la fattispecie – benché le conclusioni del rapporto di comparazione della Polizia scientifica, secondo cui era “senz’altro fattibile” che le tracce lasciate sulla __________ appartenessero alla scarpa destra calzata dall’istante al momento dell’interrogatorio (cfr. AI 4, accertamento tecnico 22.4.2004, p. 2), necessitavano un approfondimento, che si è concretizzato nelle pertinenti argomentazioni della difesa circa l’ampio utilizzo della suola in parola nella fabbricazione di diversi modelli di scarpe (cfr. istanza 4/5.10.2005, p. 3) – non ha comportato difficoltà particolari ed richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

                                         che conseguentemente viene ammesso un onorario pari a 10 ore e 20 minuti a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF 1'137.--, di cui 50 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, non essendo meglio specificati), 90 minuti inerenti la trasferta e l’esame dell’incarto presso la Pretura penale (come esposto), 180 minuti inerenti la preparazione del dibattimento (ivi compresa la ricerca in internet dei vari modelli di scarpe “__________”), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 150 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale (come esposto), 30 minuti inerenti l’esame della sentenza 13.1.2005 del giudice della Pretura penale e 60 minuti inerenti la presente istanza (come esposto), stralciate invece le prestazioni 17.9.2004 “Apertura incarto” e 12.1.2005 “masterizzato CD più stampe”, trattandosi di mansioni che vengono solitamente effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF 137.--;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 4.10.2005 della presente istanza;

                                         che a IS 1 va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'274.--, oltre interessi del 5% dal 4.10.2005;

                                         che le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 13.1.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'274.--, oltre interessi del 5% dal 4.10.2005.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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