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Ticino Camera dei ricorsi penali 10.07.2006 60.2005.332

10. Juli 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,230 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Volltext

Incarto n. 60.2005.332  

Lugano 10 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 7.10.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 3.3.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui “(…) per aver indirizzato la vettura __________ targata __________ di cui era alla guida, alla velocità di ca. 40/50 Kmh, in direzione di __________ __________ che si trovava sul piazzale delle scuole comunali di __________, rischiando così di investirlo nonostante l’ampio spazio a sua disposizione, investimento evitato solo grazie ad un repentino balzo di scanso da parte del __________” (DA __________);

                                         che con scritto 17/18.3.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con decisione 7.10.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'227.60 per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il qui istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia, avv. PR 1 e avv. PR 2, di complessivi CHF 4'227.60 [di cui CHF 3'500.-- di onorario (14 ore a CHF 250.--/ora), CHF 220.70 di spese e CHF 298.60 di IVA], ritenuto che “le ore sono state calcolate per il lavoro di un solo avvocato” (istanza 3/4.10.2005, p. 2);

                                         che, esaminato l’incarto, la tariffa applicata ed il dispendio orario esposto appaiono conformi ai principi suesposti;

                                         che viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto di CHF 3'500.--, pari a 14 ore a CHF 250.--/ora, di cui 60 minuti inerenti gli scritti e le telefonate, 120 minuti i colloqui con il cliente, 120 minuti il sopralluogo ad __________, 60 minuti la visione della videocassetta prodotta agli atti, 180 minuti la preparazione del dibattimento e 300 minuti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale a Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.15 alle ore 13.00 circa);

                                         che, in assenza del dettaglio della nota professionale, l’importo indicato a titolo di spese appare invece, nel suo complesso, eccessivo in relazione alle effettive necessità di patrocinio;

                                         che – per quanto ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – le spese vengono ammesse in CHF 267.50, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto (come esposto), CHF 5.-- per la procura, CHF 25.-- per gli scritti [CHF 5.90 per lo scritto di data 28.3.2003 (AI 4): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90/spese postali; CHF 7.20 per lo scritto 3.4.2003 (AI 6): CHF 5.--/pagina e CHF 2.20/spese postali; CHF 5.90 per lo scritto 3.12.2003 (AI 14): CHF 5.--/pagina e CHF 0.90/spese postali; CHF 6.-- per lo scritto 26.1.2004 (AI 17): CHF 5.--/pagina e CHF 1.--/spese postali], CHF 4.50 per le telefonate [approssimativamente 30 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. 19.2004.6)], CHF 128.-- per le fotocopie (come esposto) e CHF 55.-- per la trasferta a Bellinzona (come esposto);

                                         che l’IVA ammonta a CHF 286.35;

                                         che a IS 1 va quindi rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 4'052.85;

                                         che interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 7.10.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'052.85.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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