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Ticino Camera dei ricorsi penali 10.07.2006 60.2005.330

10. Juli 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,620 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale.

Volltext

Incarto n. 60.2005.330  

Lugano 10 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.9/3.10.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio (con motivazione) 22.3.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamato lo scritto 12/14.10.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 15.10.2004 l'allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese siccome ritenuto colpevole di appropriazione indebita "per avere, il mese di aprile 2002, a __________, indebitamente impiegato a profitto proprio e di un terzo valori patrimoniali affidatigli dall'associazione __________ "__________" della quale era presidente del comitato, e meglio per avere prelevato con l'aiuto della moglie, dal __________ n° __________ dell'associazione "__________" di __________ (alimentato dall'indennità ricevuta dai __________ __________ __________ e dal finanziamento __________ del Comune di __________ ai __________), tramite l'assegno __________ n° __________ del 24 aprile 2002, l'importo di CHF 10'000.-- da lui asseritamente consegnato in un bar di __________ a __________ __________ per far fronte a spese personali di quest'ultimo, senza informare il comitato dell'associazione e senza richiedere il permesso per agire in tal senso, sapendo in ogni caso che la situazione finanziaria di __________ era tale da non permettere il rimborso della somma ricevuta" (DA __________);

                                         che con sentenza motivata 22.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dall'imputazione;

                                         che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, a titolo d'indennità, l'importo complessivo di CHF 4'540.-- oltre interessi al 5% dal 15.10.2004 (cfr. istanza 30.9/3.10.2005);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, per complessivi CHF 2'540.-- [di cui CHF 2'112.50 a titolo di onorario (8,45 ore - corrispondenti a 8 ore e 27 minuti - a CHF 250.--/ora), CHF 248.20 di spese e CHF 179.40 di IVA (cfr. istanza 30.9/3.10.2005, p. 3 e doc. 1c allegato)];

                                         che la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti principi;

                                         che viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese e l’IVA, ammesse come esposte;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 30.9.2005 della presente istanza;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che al proposito l'istante postula la rifusione di CHF 2'000.--, sottolineando in particolare che "in concreto, l'offesa subita (...) è stata grave", che "egli è stato accusato di un reato particolarmente infamante per un __________, ossia quella di essersi appropriato indebitamente di parte dei soldi della Sezione della quale era Presidente", che "la sua reputazione è stata offuscata, tenuto conto che dell'accusa infamante è venuto a conoscenza tutto il Ticino, con conseguenze sia sul piano __________ sia su quello personale", aggiungendo inoltre che "(...) la messa in accusa, che notoriamente aumenta la pubblicità negativa, è il frutto di un'istruttoria carente sotto ogni punto di vista, come risulta in modo incontestabile dalla sentenza di assoluzione (cfr. in particolare pag. 13)" (istanza 30.9/3.10.2005, p. 4);

                                         che non dimostra tuttavia, come gli incombeva, di aver effettivamente subito un pregiudizio in tal senso, producendo - unitamente all'istanza - ad esempio gli articoli di giornale pubblicati comprovanti il fatto che la sua reputazione è stata effettivamente offuscata sia sul piano __________, sia su quello personale ed il fatto che la popolazione ticinese è venuta a conoscenza di questa accusa;

                                         che non è evidentemente compito di questa Camera raccogliere la documentazione attestante un possibile pregiudizio subito dall'istante;

                                         che la circostanza secondo cui l'istruttoria sarebbe stata carente [cfr., al proposito, sentenza (motivata) 22.3.2005, p. 13, inc. __________] non è idonea a corroborare la sua tesi;

                                         che del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che in definitiva l'istante non ha debitamente provato - come avrebbe potuto e dovuto - di avere subito una grave lesione della sua personalità;

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 22.3.2005 della Pretura penale e dalla presente decisione;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 2'540.-- oltre interessi al 5% dal 30.9.2005;

                                         che le ripetibili di questa sede sono state considerate nella nota d'onorario;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio (con motivazione) 22.3.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'540.-- oltre interessi al 5% dal 30.9.2005.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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