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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.11.2005 60.2005.321

9. November 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·441 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2005.321  

Lugano 9 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 20.9.2005 presentata dalla

IS 1, ,  

tendente ad ottenere copia della sentenza 6.9.2005 a carico di PI 2 per le lesioni semplici ai danni di __________ (inc. TPC __________);

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa al Tribunale  penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per competenza a questa Camera in data 27.9.2005;

richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che comunica il proprio consenso alla trasmissione della sentenza richiesta;

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una discussione tra __________ e __________, PI 2 è intervenuto ed unitamente a __________ ha colpito __________ __________ con calci su tutto il corpo e sul capo, fino a fargli perdere i sensi e rendendo necessario un suo ricovero presso l’__________ dal 7 al 9.7.2002. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi, per PI 2, con la sentenza del 6.9.2005 (inc. TPC __________).

                                   2.   Con l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia della sentenza del 6.9.2005. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: PI 2 non ha preso posizione, mentre che il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati.

                                   5.   L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera.

                                   6.   A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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