Incarto n. 60.2005.307
Lugano 9 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17.8/19.9.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere il richiamo dell’incarto penale MP __________ in relazione ad una procedura esecutiva pendente presso la Pretura istante (inc. EF.__________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 19.9.2005;
richiamate le osservazioni 19.9.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti contenute nella lettera di trasmissione, con la quale chiede di limitare l’accesso ai soli atti riguardanti direttamente il denunciato e la __________ SA;
ritenuto che con scritto 20.9.2005 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di specificare il nesso tra l’incarto richiamato e la pendente procedura esecutiva, nell’ottica dell’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 21.9.2005 della Pretura istante, che precisa come, secondo gli attori in causa, le parti coinvolte nell’azione esecutiva e nel procedimento penale sono le medesime, in quanto il procedimento penale per titolo di truffa ha preso le mosse dalla denuncia presentata da __________ e da __________ __________ contro PI 3 e PI 2 in relazione all’acquisto di merce par la società __________ SA;
richiamate le osservazioni 26.9.2005 del procuratore pubblico che, preso atto dello scritto della Pretura, evidenza come comunque non tutti gli atti dell’incarto penale siano relativi alla __________ SA;
preso atto delle osservazioni 3/4.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che conclude all’accoglimento dell’istanza di richiamo dell’incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso la Pretura istante è pendente una procedura esecutiva (EF.__________) per l’ammissione o meno del credito di PI 2 per salari nella graduatoria del fallimento della __________ SA. Nel quadro di tale procedura il pretore ha ammesso il richiamo dell’incarto penale MP __________, relativo ad un procedimento per titolo di truffa in relazione ad acquisti della __________ SA.
2. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha formulato delle riserve sulla trasmissione dell’intero incarto. PI 2 ha chiesto di accogliere il richiamo del documento. PI 2 non ha presentato osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite ed è data una connessione tra la procedura civile e quella penale, senza particolari limitazioni, ritenuto che anche i testi sentiti permettono indirettamente di determinare i rapporti di PI 2 con la società __________ SA. L’incarto MP __________ viene trasmesso alla Pretura istante direttamente da questa Camera.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addebiterà alle parti.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario