Incarto n. 60.2005.296
Lugano 9 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11.8/8.9.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia della decisione emanata nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1 in relazione all’aggressione di __________ del __________;
premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera per evasione in data 8.9.2005;
richiamato lo scritto di trasmissione 8.9.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare in merito alla richiesta, evidenziando comunque che nell’incarto ci sono anche atti relativi a reati e procedimenti penali che non riguardano __________ e PI 1, proponendo quindi di limitare l’accesso ai soli atti in connessione con la disputa tra questi ultimi due;
richiamate altresì le osservazioni 12/13.9.2005 di __________, che consente alla trasmissione del NLP __________ e del DA __________;
rilevato che PI 1 non ha presentato osservazioni, malgrado abbia chiesto (ed ottenuto) una proroga del termine fissato a tal fine;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del licenziamento di __________ __________ da parte di PI 1 per conto della società __________ SA, tra i due sorgeva un’animata discussione nel quadro della quale PI 1 ha sferrato ripetutamente calci e pugni a __________ __________, gli ha poi danneggiato la sua autovettura e l’ha minacciato. A seguito di querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con un decreto d’accusa del 7.9.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. Con l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia dell’eventuale sentenza e degli atti completi. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: PI 1 non ha preso posizione, __________ __________ ha dato il consenso alla trasmissione del DA __________, mentre che il procuratore pubblico ha chiesto di limitare la trasmissione ai soli atti dell’incarto in connessione con la disputa tra PI 1 e __________.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nella fattispecie, viste le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA), si deve ammettere che i presupposti di legge appaiono dati. In considerazione del fatto che gli atti dell’incarto riguardano anche altri reati ed altre persone, l’accesso agli atti è limitato all’invio della copia del DA __________.
5. L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la copia del DA __________ è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera.
6. A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario