Incarto n. 60.2005.295
Lugano 19 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/8.9.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere, nell’espletazione di un mandato affidatogli dal pretore di __________, l’autorizzazione a visionare una registrazione video del piccolo __________ __________ __________ effettuata nell’ambito di un procedimento penale inc. MP __________ tuttora pendente;
richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Moreno Capella, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
rilevato che PI 2 e PI 3 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La Pretura di __________, con decreto 11.3.2005, ha incaricato l’istante di procedere a riattivare il diritto di visita tra il padre ed il piccolo __________ __________ __________. Venuto a conoscenza di un interrogatorio del piccolo, registrato, nel quadro di un procedimento penale tuttora pendente (inc. MP. __________), l’istante chiede di essere autorizzato a visionare detta registrazione.
2.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole; i genitori, interpellati, non hanno preso posizione.
3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4.Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante, data anche la connessione sostanziale tra l’oggetto dell’audizione e la procedura pendente presso la Pretura (entrambi relativi ai rapporti padre-figlio). A ciò si aggiunga che l’istante è evidentemente legato al segreto professionale ed al segreto d’ufficio.
5.L’istanza è quindi accolta. La visione dell’interrogatorio potrà essere operato presso il Ministero pubblico. Data la particolarità del caso non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- - - terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria