Incarto n. 60.2005.291
Lugano 3 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.9.2005 presentata da
IS 1, , IS 2, , entrambi patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale MP __________ promosso nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);
richiamate le osservazioni 14/15.9.2005 di PI 2, che conclude per la reiezione della domanda;
richiamate altresì le (tardive) osservazioni 27.9.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione __________ questa Camera – annullando il decreto di non luogo a procedere __________ (NLP __________) – ha parzialmente accolto l’istanza di promozione dell’accusa presentata il __________ da __________ nei confronti di PI 2, ordinando al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari per titolo di complicità in appropriazione indebita, amministrazione infedele e cattiva gestione in relazione alla sua carica di amministratore unico di __________, già in __________, società sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto __________ del pretore del distretto di __________ (inc. __________);
che – con riferimento al medesimo complesso di fatti – il __________ l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer aveva posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ (già vicedirettore e responsabile dell’agenzia __________ di __________) e __________ (già dirigente effettivo di, tra l’altro, __________), procedimento ancora pendente (ACC __________);
che con istanza 6/7.9.2005 IS 1 e IS 2 – cessionari, nell’ambito del fallimento di __________, del diritto di procedere penalmente e civilmente nei confronti degli organi della società – postulano l’esame dell’incarto concernente PI 2, invocando “(…) un interesse degno di protezione all’esame degli atti costituenti il procedimento penale sopraccitato, affinché possano valutare in che misura eventualmente intervenire anche a titolo proprio” (istanza 6/7.9.2005, p. 2);
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";
che questa disposizione, secondo il suo tenore letterale, è invocabile per la compulsazione di atti relativi ad un procedimento penale nei casi in cui ciò non sia possibile attraverso l'applicazione di altre norme [decisione 6.5.2002 di questa Camera in re T.R. (inc. __________)];
che la parte civile può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi (art. 79 cpv. 2 CPP);
che durante l'istruzione di un procedimento penale l’esame degli atti, per la parte civile, si fonda quindi sulla predetta disposizione;
che – rispetto all’art. 27 CPP, da considerare quale norma secondaria (“Auffangnorm”) – l’art. 79 CPP offre del resto una migliore tutela dei diritti delle parti e, con riferimento alla via ricorsuale offerta dall’art. 280 cpv. 1 CPP, più estesi mezzi di impugnazione;
che è peraltro nello specifico contesto applicativo dell’art. 79 CPP che si possono considerare più propriamente le esigenze di inchiesta e la tutela degli interessi sia delle parti sia in particolare dei terzi (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 79 CPP);
che nella fattispecie spetta pertanto al procuratore pubblico pronunciarsi in capo alla qualità di parte civile dei qui istanti e – in caso di ammissione al procedimento penale in questa veste – alla facoltà di esaminare l’incarto in questione;
che – qualora IS 1 e IS 2 non vengano riconosciuti quali parti civili – essi potranno presentare istanza a questa Camera giustificando “(…) un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti”;
che la domanda è respinta;
che essa viene trasmessa per competenza al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;
che – posto come il __________, in risposta allo scritto __________ del patrocinatore degli istanti, che chiedeva, tra l’altro, l’accesso agli atti, il magistrato inquirente avesse comunicato che “(…), a tenore dell’art. 27 CPP, deve presentare istanza di ispezione degli atti alla Lodevole Camera dei ricorsi penali” – non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta. Essa viene trasmessa per competenza al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria