Incarto n. 60.2005.267
Lugano 25 agosto 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente, e di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 18/19.8.2005 presentato da
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione __________ del Consiglio di vigilanza (n. __________) che dichiara inefficace il trattamento ambulatoriale deciso con sentenza __________;
rilevato che il ricorrente chiede la concessione dell’effetto sospensivo, che esige una decisione rapida;
rilevato inoltre come la decisione impugnata sia lungamente motivata, questa Camera ha rinunciato a chiedere al Consiglio di vigilanza di esprimersi sul ricorso ma ha unicamente richiamato l’incarto da questa autorità, ritenendo con ciò di disporre di tutti gli elementi necessari per decidere il caso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza __________ del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ il ricorrente è stato ritenuto colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e di violazione del dovere di assistenza e di educazione (punto 1 del dispositivo). È stato conseguentemente condannato alla pena di tre anni di detenzione, nella quale è stato computato il carcere preventivo sofferto (punto 2.1. del dispositivo). La sentenza ha ordinato al contempo la misura dell’art. 43 CP nella forma del trattamento ambulatoriale (punto 4 del dispositivo), sospendendo l’esecuzione della pena detentiva per dar luogo al citato trattamento (punto 5 del dispositivo). La medesima sentenza ha inoltre decretato la privazione dell’autorità parentale (art. 53 CP) ed imposto una regola di comportamento, non oggetto di contestazioni.
b. La presa a carico del ricorrente da parte del Servizio psico-sociale di __________ era iniziata già il __________, pochi giorni prima della concessione della libertà provvisoria in attesa del processo (__________7).
c. Dopo la sentenza __________, la Sezione esecuzione pene e misure (SEPEM) ha segnalato il caso all’Ufficio di Patronato, anche per garantire il rispetto delle regole di comportamento.
d. In un primo rapporto inviato il __________ al procuratore pubblico (prima del pubblico dibattimento), il Servizio psico-sociale ha sottolineato il positivo andamento della terapia iniziata, anche se rimanevano delle perplessità circa alcuni comportamenti.
e. Il ricorrente si è presentato regolarmente agli appuntamenti del trattamento fino al __________: poi, fino al __________, non si è più presentato. Ciò risulta dal rapporto __________ del Servizio psico-sociale.
f. A seguito di questi fatti e del rapporto surriferito, il Consiglio di vigilanza ammoniva formalmente il qui ricorrente (decisione __________ n. __________).
g. Da un successivo rapporto __________ del Servizio psico-sociale risulta che il ricorrente si è presentato regolarmente agli appuntamenti successivi, ma anche che egli si sentiva ingiustamente perseguito dallo Stato, di modo che si percepiva “come una vittima e non come un autore di reati”. Il ricorrente si diceva desideroso di continuare la terapia.
h. Un successivo rapporto __________ del Servizio psico-sociale faceva stato di un’evoluzione discontinua del ricorrente: se prima della sentenza __________ c’erano segni evolutivi importanti, in seguito la motivazione al cambiamento “mi è sembrata praticamente nulla”. La sentenza sarebbe stata interpretata dal ricorrente quale un’assoluzione e ha marcato in senso negativo il decorso della psicoterapia. Il rapporto faceva stato di una disponibilità del ricorrente a continuare i colloqui anche oltre l’obbligo previsto. L’estensore del rapporto concludeva annotando che “a distanza di quattro anni non riscontro miglioramenti significativi e non posso certo affermare con certezza che il Signor RI 1 non commetterà mai più un reato di questo genere”.
i. Un ulteriore rapporto del Servizio psico-sociale del __________ riferiva come il ricorrente si presentava regolarmente ai colloqui, che però risultavano “superficiali e vaghi e a mio avviso sono pressoché inutili”.
j. Il __________ il Servizio psico-sociale di __________ comunicava che dopo l’interruzione del rapporto terapeutico con i colleghi di __________, il ricorrente non aveva ancora contattato gli operatori di __________. Il ricorrente non si era presentato ad una convocazione scritta del __________.
k. Lo scritto del Patronato del __________ al presidente del Tribunale penale cantonale (TPC) indicava come il ricorrente avesse mancato cinque appuntamenti successivi fissatigli (__________, __________, __________, __________, __________).
l. In considerazione di questa situazione, il presidente della Corte delle assise correzionali, con scritto 10.4.2002 ammoniva il ricorrente invitandolo a prendere contatto con il Servizio psico-sociale di __________.
m. Da uno scambio di e-mail del __________, risulta che il ricorrente aveva fatto sapere telefonicamente di trovarsi dal mese di __________ in __________, nel __________.
n. Lo scritto __________ del Servizio psico-sociale ribadiva come il ricorrente non aveva ancora avuto alcun contatto con il loro servizio: con una telefonata aveva indicato di trovarsi all’estero.
o. Il __________ il presidente della Corte delle assise correzionali ammoniva il ricorrente una nuova volta a prendere contatto con il servizio incaricato per il trattamento ambulatoriale.
p. Lo scritto __________ del Servizio psico-sociale confermava che il ricorrente non si era presentato all’appuntamento del __________.
q. Con scritto __________ il ricorrente era convocato dal SEPEM per l’11.9.2003, ma non si è presentato. Si presentava il giorno successivo all’operatrice del Patronato penale.
r. Con scritto __________ il presidente della Corte delle assise correzionali, preso atto che nel frattempo il ricorrente aveva ripreso a presentarsi al Servizio psico-sociale, lo ammoniva nuovamente a non interrompere la terapia.
s. Con DA __________ del __________ il ricorrente è stato ritenuto colpevole di pornografia (fatti avvenuti nel periodo dal __________ al __________), truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta e condannato alla pena di 90 giorni di detenzione da espiare. Il DA è cresciuto in giudicato il __________. L’imputazione di pornografia si riferisce al salvataggio ed all’archiviazione, sul disco fisso del proprio computer, di un numero considerevole (diverse migliaia) di immagini a rappresentazioni illegali, vertenti su atti sessuali con fanciulli.
t. Con scritto __________ il SEPEM invitava il ricorrente a prendere contatto per concordare il periodo di esecuzione della pena di 90 giorni.
u. Con ordine del __________ il SEPEM convocava il ricorrente per l’espiazione della pena dal 5.4.2004 in avanti: l’ordine non è stato ossequiato.
v. In data __________ il SEPEM disponeva l’ordine d’arresto, eseguito dalla polizia il __________. L’espiazione della pena avveniva al Penitenziario cantonale della Stampa (PCT) fino al __________.
w. Il __________ il ricorrente è stato posto in detenzione preventiva fino all’__________ in relazione ad un procedimento a suo carico (inc. MP __________) sfociato nell’atto d’accusa del __________ (ACC __________), siccome accusato di pornografia per fatti avvenuti tra il mese di __________ e __________. L’imputazione di pornografia si concretizzerebbe nell’aver scaricato da internet e salvato almeno 39 filmati di carattere pornografico, ovvero di rappresentazioni di atti sessuali con fanciulli e diverse centinaia di immagini vertenti su atti sessuali con fanciulli o nudi infantili a carattere pornografico. Il processo è aggiornato avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per il prossimo __________.
x. Interrogata dalla polizia il 18.1.2005 e svincolata dal segreto professionale da parte del ricorrente, __________ ha riferito come “durante questi mesi di trattamenti (trattamento che è iniziato nell’__________) __________ non ha presentato una valida aderenza al progetto terapeutico e fino all’ultimo colloquio (che si è verificato in data 10.1.2005 alle ore 15.00) non ha manifestato una valida coscienza di malattia. In altre parole RI 1 non ha mai riconosciuto di essere malato e di avere caratteristiche pedofile.” Sempre nel medesimo verbale: “come abbiamo già detto al giudice riteniamo la sua prognosi incerta ed il signor RI 1, a nostro avviso, rimane una persona a rischio per quanto concerne la pedofilia. Questo è dovuto al fatto che riteniamo, nonostante questi anni di terapia, il paziente non manifesti alcun segno di cambiamento o miglioramento rispetto al suo noto problema.”
y. Interrogata dalla polizia il 20.1.2005 e svincolata dal segreto professionale da parte del ricorrente, __________, dopo aver ribadito quanto a suo tempo in parte già scritto nei suoi rapporti, ha concluso: “ritengo RI 1 una persona senza la volontà necessaria e senza le capacità psichiche al fine di beneficiare di una psicoterapia. Per capacità psichiche intendo il percepire una sofferenza e l’elaborazione mentale di questa. Pertanto in assenza di questa percezione, a mio avviso, sarebbe inutile intraprendere alcuna terapia”.
z. Con un rapporto __________, il Servizio psico-sociale riferiva al procuratore incaricato del procedimento per pornografia (inc. MP __________) che “il signor RI 1 presenta un disturbo di personalità anti sociale ed un comportamento sessuale di tipo pedofilo con importanti tratti scopofolici. …..riteniamo che il paziente sia a rischio rispetto ad una nuova recidiva e purtroppo i recenti fatti accaduti (__________) confermano questo nostro parere. La prognosi è negativa e nonostante quanto riferito sopra, riteniamo che è ancora indicata la continuazione della misura secondo ex articolo 43 CPS allo scopo di contenere per quanto possibile, la problematica presente. In conclusione segnaliamo che tale presa in carico può essere continuata presso il PCT dove è presente un regolare servizio psichiatrico che attualmente segue dal profilo psichiatrico il paziente.”
aa. In data 22.3.2005 il ricorrente, assistito dal suo avvocato, è stato sentito dal presidente del TPC. Esso ha riferito che va volentieri dal Dr. __________ e che la sua intenzione di curarsi è reale. Ha pure affermato che “a suo giudizio la frequenza della terapia (40 min. al mese) era insufficiente. Conclude chiedendo di poter continuare il trattamento ambulatoriale”.
bb. In data 23.4.2005, il presidente del TPC ha trasmesso, per competenza, l’incarto al Consiglio di vigilanza in accoglimento di un’eccezione di incompetenza sollevata dal patrocinatore del ricorrente, con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 121 IV 303 ss.
cc. In data 28.7.2005 il ricorrente, assistito dal proprio patrocinatore, è stato sentito dal procuratore generale quale membro del Consiglio di vigilanza e persona delegata per l’audizione, per esprimersi nel quadro della procedura avviata dal Consiglio di vigilanza per decidere se la misura del trattamento ambulatoriale ex art. 43 CP sia o meno inefficace ed eventualmente successivamente trasmettere l’incarto al giudice del merito per le decisioni di sua competenza. Esso ha riferito in parte quanto già detto al presidente del TPC, aggiungendo che dal mese di __________ ha iniziato una nuova terapia presso il Servizio psico-sociale di __________ e ha valutato questi mesi come particolarmente positivi per la terapia. Ha concluso chiedendo di poter continuare il trattamento ambulatoriale.
dd. Con decisione __________ (n. __________), dopo una ricapitolazione cronologica dei fatti, il Consiglio di vigilanza ha ritenuto la prognosi del ricorrente negativa, basandosi sui rapporti del Servizio psico-sociale, ed ha considerato il ricorrente non credibile quando argomenta dell’insufficiente frequenza della terapia. Considerata la nuova condanna con DA ed il recente ACC, il Consiglio di vigilanza ha decretato che la misura terapeutica pronunciata con sentenza __________ è da ritenersi fallita.
ee. Con il gravame qui in esame, il ricorrente chiede anzitutto la concessione dell’effetto sospensivo, in particolare argomentando del danno che potrebbe derivargli in caso di successivo accoglimento del suo ricorso. Nel merito, il ricorrente ritiene che i risultati insoddisfacenti lamentati dal Dr. __________ (in particolare nel rapporto __________) non sarebbero riconducibili alla sua cattiva volontà o negligenza, bensì alla frequenza troppo sporadica del trattamento ambulatoriale. Questa ridotta frequenza avrebbe influito sul rapporto di fiducia che si sarebbe dovuto instaurare tra medico e paziente. L’incostanza rimproverata al ricorrente sarebbe quindi la conseguenza di un trattamento troppo blando. Per questo, con scritto 8.4.2005 il ricorrente ha chiesto di aumentare la frequenza e l’intensità del trattamento. Per il ricorrente, essendo il rapporto __________ del Servizio psico-sociale stato redatto durante la sua recente detenzione preventiva nel quadro del procedimento inc. MP __________, “è pertanto ovvio che il medico abbia attestato una prognosi negativa”. Lo stesso medico ha tuttavia ammesso che è ancora indicata la continuazione della misura secondo l’art. 43 CP ciò che dimostra che la misura terapeutica non sarebbe fallita. “In conclusione, non si può decretare fallita una misura terapeutica e far scontare al ricorrente la pena solamente perché il Servizio psico-sociale ha gestito il trattamento in modo troppo blando”. Per il ricorrente un trattamento in carcere, come consigliato dal Dr. __________, non servirebbe a nulla: egli deve poter reinserirsi socialmente ed avere la possibilità di ricostruirsi una famiglia: solo con tali premesse il trattamento ambulatoriale potrà avere successo.
in diritto
1. Giusta l’art. 341 cpv. 1 CPP, contro la decisione del Consiglio di vigilanza è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del diritto (art. 341 cpv. 4 e 286 cpv. 4 CPP).
2. La decisione impugnata è stata notificata per posta semplice al difensore d’ufficio, nominato con scritto 17.3.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto. L’invio è stato ritirato l’8.8.2005, come risulta dalla busta allegata al gravame. Considerato che, in virtù dell’art. 59 cpv. 2 CPP, determinate è la notifica fatta al patrocinatore, ciò che vale a maggior ragione in caso di nomina di un difensore d’ufficio, si deve pertanto ritenere il gravame quale tempestivo.
3. II ricorrente è certamente legittimato a presentare il gravame, mentre che il suo patrocinatore è legittimato a rappresentarlo nella sua veste di difensore d’ufficio.
4. Con il gravame in esame il ricorrente postula la concessione dell’effetto sospensivo, con riferimento all’art. 341 cpv. 2 CPP. Premesso che a prima vista la non concessione dell’effetto sospensivo potrebbe al massimo comportare l’interruzione del trattamento ambulatoriale, nel presente caso, la richiesta diviene priva d’oggetto a seguito della pronta decisione.
5. L’art. 43 cpv. 3 CP prevede che, se un trattamento ambulatoriale è stato ordinato, e contestualmente è stata sospesa l’esecuzione della pena, quando fosse accertata l’inefficacia del trattamento, l’incarto torna al giudice. Questi, se lo stato mentale dell’agente esige un trattamento medico o una cura particolare, ordina il collocamento in una casa di salute o di custodia. Se il trattamento in un tale stabilimento non è necessario, il giudice decide se ed in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire.
La giurisprudenza ha precisato che la questione a sapere se il trattamento ambulatoriale sia inefficace deve essere oggetto di una decisione separata dell’autorità competente per l’esecuzione della misura (DTF 121 IV 305). Da qui la competenza del Consiglio di vigilanza.
6. Il CP non precisa quali siano i criteri in virtù dei quali debba essere decretata l’inefficacia del trattamento. Occorre formulare una prognosi rispetto al soggetto del trattamento ambulatoriale, tenendo presente per un verso lo stato mentale dell’autore degli atti puniti dalla legge, per altro verso l’obbiettivo del trattamento, di contenimento o di eliminazione di tale stato mentale, e valutarne l’efficacia, anche per evitare il pericolo, in futuro, della commissione di altri atti punibili in relazione con tale stato mentale.
Trattandosi di trattamento ambulatoriale di carattere psicologico, il primo criterio di valutazione deve essere di carattere medico-psicologico, rispetto allo stato mentale originario ed allo scopo della terapia ambulatoriale intrapresa. Giuridicamente poi occorre considerare altre circostanze di fatto rilevanti, che possono confermare o modificare le conclusioni medico-psicologiche circa il successo o l’inefficacia del trattamento, per esprimere un giudizio globale.
7. Da un punto di vista medico-psicologico, si è in presenza di un trattamento ambulatoriale iniziato (__________) ancora prima che fosse ordinato dalla sentenza __________. Trattamento proseguito, alternando periodi in cui il ricorrente l’ha seguito regolarmente ad altri nei quali non si è presentato agli incontri fissati, fino alla decisione qui impugnata. Il tutto su di un lasso di tempo di oltre nove anni. In questo periodo, sono stati stilati innumerevoli rapporti, come riferiti nella parte in fatto della presente decisione. Dagli stessi, riassuntivamente si può ritenere un inizio promettente della terapia, nel periodo precedente la sentenza __________, poi progressivamente disatteso e deluso. Basti a questo proposito richiamare quanto indicato ai punti f, g, h, i, m, o ed y della presente decisione. È difficile trovare in tutti questi rapporti e comunicazioni anche solo un punto che possa permettere di sostenere che il trattamento sia stato proficuo, o che valga la pena di proseguirlo.
8. Dovendosi formulare una prognosi a mo’ di valutazione finale del trattamento, occorre soprattutto fondarsi sulle valutazioni del Servizio psico-sociale temporalmente più recenti.
Nel presente caso anzitutto entra in linea di conto il rapporto 3.3.2005, i cui elementi salienti sono ripresi al punto y della presente decisione. Il giudizio sul trattamento e la prognosi sul ricorrente sono chiaramente negativi, in particolare rispetto al rischio di una nuova recidiva, anche se poi viene proposto di continuare un trattamento, “allo scopo di contenere per quanto possibile, la problematica presente” e compatibile anche con la condizione di carcerazione.
Inoltre possono essere prese in considerazione le deposizioni in polizia, del __________ e del __________, dei due operatori che più hanno seguito il ricorrente, presso il Servizio psico-sociale di __________ prima, di __________ poi. Anche le conclusioni tratte dai medesimi, riportate ai punti w e x della presente decisione, non lasciano dubbi circa la prognosi incerta, l’assenza di cambiamenti o miglioramenti malgrado anni di terapia, l’assenza della volontà necessaria e delle capacità psichiche per beneficiare di una psicoterapia.
Queste tre valutazioni finali convergenti sono in una relazione di continuità con i rapporti precedenti, dei due diversi Servizi psico-sociali, che fanno stato di una mancanza di riscontri positivi in tutti questi anni di trattamento ambulatoriale.
9. In base a tutti i rapporti ed a tutte le comunicazioni dei due Servizi psico-sociali, non si può che concludere ad un esito inefficace della terapia, che fa permanere una prognosi negativa, sia sul trattamento, sia sul pericolo di nuovi atti conseguenti al disturbo che ha occasionato il trattamento.
10. Queste chiare conclusioni di carattere medico-psicologico vanno confrontate con eventuali circostanze di fatto rilevanti che possano confermare o modificare queste conclusioni.
11. La condanna per pornografia con DA __________ del __________, per fatti avvenuti nel periodo da __________ a __________ e riferita ad un numero considerevole (diverse migliaia) di immagini vertenti su atti sessuali con fanciulli, è certamente una conferma delle conclusioni di carattere medico-psicologico surriferite riguardo l’inefficacia del trattamento ambulatoriale pluriennale e la prognosi negativa.
Neppure l’espiazione effettiva della pena (dal __________ al __________) sembra aver giovato al ricorrente, se confrontata temporalmente con l’imputazione di pornografia contenuta nel successivo atto d’accusa ACC __________.
12. Quest’ultimo procedimento (inc. MP __________), considerati i fatti oggettivi esposti nell’atto d’accusa, rappresenta un’ulteriore conferma delle conclusioni medico-psicologiche riguardo l’inefficacia del trattamento e la prognosi negativa, visto il genere di filmati e di immagini.
13. A ciò si aggiungano i quattro ammonimenti inflitti al ricorrente, una volta dal Consiglio di vigilanza (in data __________, punto e della presente decisione), tre volte dal presidente della Corte delle assise correzionali (in data __________ – punto k, __________ – punto n, __________ – punto q), a seguito dei quali non si può certo ritenere che sia intervenuto un miglioramento relativo agli effetti del trattamento ambulatoriale.
14. A fronte di queste valutazioni medico-psicologiche e di questi fatti concludenti, il ricorrente attribuisce l’inefficacia del trattamento alla poca frequenza delle sedute ed alla poca intensità del trattamento stesso. Va subito rilevato che simile posizione assunta dal ricorrente ammette concretamente l’inefficacia del trattamento, confermando quindi le conclusioni medico-psicologiche surriferite e la fondatezza della decisione del Consiglio di vigilanza. L’argomento sollevato non inficia le conclusioni del Consiglio di vigilanza ma si indirizza alla successiva decisione che il giudice dovrà prendere, che riguarda non solo l’eventuale esecuzione o meno delle pene sospese, ma anche eventuali altre misure. Non si può non rilevare come l’argomento addotto nel ricorso sia stato sollevato dopo 9 anni di terapia, ed è stato abbondantemente contraddetto in passato dai periodi di “latitanza” dal trattamento del ricorrente. Per queste ragioni il Consiglio di vigilanza ha correttamente ritenuto il ricorrente non più credibile riguardo a questo argomento, che come detto, sarà del caso esaminato dal giudice.
15. Per tutti questi motivi, la decisione del Consiglio di vigilanza che decreta l’inefficacia (piuttosto che il fallimento) del trattamento ambulatoriale va confermata. Cresciuta in giudicato questa decisione, l’incarto sarà trasmesso al presidente della Corte delle assise correzionali perché decida sulle pene eventualmente sospese e su eventuali ulteriori misure da intraprendere, contestuali o alternative alla pena.
16. Vista la situazione di difesa d’ufficio e di gratuito patrocino, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 43 ss. CP, 341 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
3.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
4.Rimedi di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione.
5. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario