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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.09.2005 60.2005.266

13. September 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,063 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

istanza di dissuggellamento in materia rogatoriale. procuratore pubblico quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2005.266  

Lugano 13 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di dissuggellamento introdotta il 18.8.2005 dal

IS 1, __________,  

 degli atti trasmessi dalla  PI 1 __________, __________,  nell’ambito della procedura rogatoriale inc. __________ in re __________ __________, __________, e __________ __________, __________;  

richiamate le osservazioni 24/25.8.2005 della PI 1 __________, che fa riferimento alla richiesta di trasmissione dei documenti sotto suggello a domanda della persona avente diritto di firma sul conto prima della sua chiusura;

richiamato lo scritto 29/30.8.2005 dell’avv. PI 2, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Preliminarmente occorre rilevare che la competenza della scrivente Camera in relazione alle procedure di dissuggellamento è desumibile dall’art. 4 della Legge cantonale d’applicazione della AIMP del 16.5.1988 (RL TI 3.3.3.2), come già ammesso in passato (decisione del __________, inc. __________).

                                   2.   La presente istanza dev’essere inquadrata nel procedimento di assistenza internazionale a seguito della rogatoria __________ della __________, nella quale è chiesta l’acquisizione di documentazione bancaria di un conto presso la PI 1 __________ di __________, in relazione a due episodi concussivi commessi in relazione all’edificazione di un centro commerciale polifunzionale nel Comune di __________ – __________.

                                   3.   Con decisione del __________, il sostituto procuratore pubblico ha ammesso l’entrata in materia, ed ha contestualmente disposto la perquisizione ed il sequestro del conto bancario indicato nella rogatoria (inc. MP __________).

                                   4.   Con scritto __________ al Ministero pubblico, la banca ha trasmesso i documenti: “Così richiesti dall’allora firmataria sulla relazione, i documenti vengono trasmessi sotto suggello, conformemente all’art. 9 della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.”

                                   5.   Conseguentemente, il sostituto procuratore pubblico ha richiesto a questa Camera il dissuggellamento.

                                   6.   La messa sotto suggello di documenti non era inizialmente prevista dal progetto di AIMP. L’art. 9 AIMP è stato voluto dalle Camere federali, e non è stato modificato in occasione della revisione della AIMP del 4.10.1996. L’art. 9 AIMP fa riferimento all’art. 69 della PPF.

                                   7.   Come ricordato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, l’apposizione dei suggelli persegue due scopi, in ambito di assistenza internazionale in materia penale. Anzitutto e principalmente vuole proteggere la sfera segreta, in relazione alle disposizioni sul diritto di non rispondere. Inoltre, l’art. 9 AIMP esige, conformemente al principio della proporzionalità, che non vengano trasmessi allo Stato rogante documenti non necessari all’inchiesta condotta all’estero (DTF 127 II 155 ss.).

                                   8.   La richiesta di mettere sotto suggello i documenti può essere avanzata unicamente dal detentore dei documenti: nel caso di perquisizione e sequestro di un conto bancario, da parte della banca. La richiesta di messa sotto suggello dev’essere avanzata immediatamente, nel corso della perquisizione e del sequestro. L’apposizione del suggello deve avvenire ad opera dell’autorità che agisce, e non da parte del detentore dei documenti (DTF 127 II 156).

                                         Non sono legittimati a chiedere la messa sotto suggello né l’accusato, né il titolare, né l’avente diritto economico del conto bancario.

                                   9.   Conseguentemente allo scopo della norma, l’art. 9 AIMP può essere invocato o per far valere la protezione di una sfera segreta, o per evitare che documenti inutili all’inchiesta estera vengano trasmessi.

                                 10.   Non ogni sfera segreta è tutelata dall’art. 9 AIMP. Occorre far riferimento all’art. 77 PPF, in virtù del quale “non possono essere obbligati a deporre su segreti loro confidati nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione: gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, le levatrici, e i loro ausiliari.” Quando invocato da un avvocato, il segreto deve riferirsi alla sua attività forense, e non ad un’eventuale attività commerciale o fiduciaria (DTF 126 II 495). Il segreto bancario non fruisce della tutela dell’art. 9 AIMP, in quanto l’art. 47 LBCR ha una portata diversa rispetto all’art. 321 CP, e quindi non è opponibile né in un procedimento penale interno né in una richiesta di assistenza internazionale (DTF 123 II 160/1).

                                 11.   La giurisprudenza federale stabilisce inoltre che la richiesta di dissuggellamento deve essere decisa da un’autorità giudiziaria. Se questa ordina la levata dei sigilli, i documenti sono ritornati all’autorità d’esecuzione della rogatoria, perché proceda al dissuggellamento, all’esame degli atti, alla loro cernita, ed infine alla trasmissione di quelli utili all’inchiesta condotta all’estero dall’autorità rogante (DTF 127 II 156).

                                 12.   Nel concreto caso, la messa sotto suggello è stata tempestivamente invocata dalla banca detentrice dei documenti oggetto della perquisizione e del sequestro. La messa sotto suggello è avvenuta direttamente ad opera della banca, che ha trasmesso i documenti in busta chiusa al Ministero pubblico.

                                 13.   L’apposizione dei suggelli è stata invocata dalla banca perché “così richiesti dall’allora firmatario sulla relazione...”, con riferimento al diritto di firma esistente sul conto bancario perquisito a favore dell’avv. PI 2. Quest’ultima, interpellata da questa Camera in relazione alla richiesta di dissuggellamento, ha comunicato (con scritto 29/30.8.2005) di non avere osservazioni particolari all’istanza. Non ha quindi invocato il proprio segreto professionale in relazione all’esercizio della propria attività forense. Dal che si deve dedurre che vi ha rinunciato.

                                 14.   L’altro possibile argomento previsto dall’art. 9 AIMP non é stato neppure invocato, ovvero l’inutilità dei documenti perquisiti e sequestrati per l’inchiesta condotta all’estero dall’autorità rogante. Argomento peraltro difficilmente sostenibile, considerato come la domanda d’assistenza sia particolarmente contenuta e mirata, e proprio centrata su due operazioni finanziarie in relazione al conto oggetto della richiesta rogatoriale.

                                 15.   In questa situazione nulla osta al dissuggellamento dei documenti ad opera del Ministero pubblico, alla presenza dell’avv. PI 2, che solo potrebbe invocare la tutela del proprio segreto professionale in relazione ad eventuali documenti.

                                 16.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della PI 1 __________, che le ha originate.

 Per questi motivi,

 visti gli art. 9 AIMP, 4 della legge cantonale di applicazione della AIMP, 67 e 77 PPF, 39 lit. f

 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza di dissuggellamento è accolta.

                                    §   Di conseguenza i documenti sotto suggello sono ritornati al Ministero pubblico perché proceda ai suoi incombenti.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della PI 1 __________, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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