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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.06.2005 60.2005.155

20. Juni 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,014 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. irricevibilità. restituzione dei termini.

Volltext

Incarto n. 60.2005.155  

Lugano 20 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 25/27.5.2005 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1, ,  

contro  

la decisione 4.5.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar inerente la restituzione dei termini a favore di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);

richiamate le osservazioni 30/31.5.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che postula l’accoglimento del ricorso;

richiamate inoltre le osservazioni di PI 2 dell’8/9.6.2005, che chiede di dichiarare irricevibile il ricorso o di respingerlo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia/querela penale del __________ di RI 1 a carico di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________) per i reati di lesioni, minacce ed ingiurie, sfociato il __________ in due contestuali decisioni: un decreto d’accusa (__________) per lesioni semplici, un decreto di non luogo a procedere (__________) per i reati di minacce e ingiurie.

                                         Contro il DA non veniva interposta opposizione nel termine legale previsto. L’invio raccomandato del Ministero pubblico a PI 2 non era stato ritirato. Anche una successiva diffida di pagamento inviata dal Ministero pubblico è ritornata al mittente con l’indicazione “non ritirata”. Nel corso del mese di aprile __________, l’avv. __________ __________ si notificava al Ministero pubbRI 1 di RI 1: gli veniva inviata copia della decisione di NLP, ma non copia del DA, tanto che il legale, con successivo scritto alla propria patrocinata del __________, riferiva che sulla questione delle lesioni semplici “il PP deve ancora decidere”.

                                         A seguito dell’avvio di una procedura civile tra le parti presso la Pretura di __________, nella quale veniva a conoscenza del DA, PI 2 presentava in data __________ un’istanza di restituzione dei termini alla Pretura penale per poter interporre opposizione al DA.

                                   2.   Senza intimare l’istanza alla parte civile (qui ricorrente), la Pretura penale ha accolto la richiesta di restituzione con decisione 4.5.2005 (inc. __________): dopo aver ricordato la giurisprudenza relativa alla notifica degli atti giudiziari (DTF 127 I 31), il pretore ha ritenuto in concreto che la persona istante non poteva adottare gli appropriati provvedimenti perché limitata nella capacità di comprendere la necessità di adottare tali provvedimenti (sentenza del 4.5.2005 p. 2), come comprovato dal certificato allegato. Ha pure ritenuto singolare che al precedente patrocinatore di PI 2 sia stato intimato unicamente il NLP e non il DA. 

                                         La decisione non è stata intimata a RI 1, che ne veniva a conoscenza successivamente, prima tramite la Pretura civile, poi tramite la Pretura penale. Contro questa decisione insorge la ricorrente con il presente gravame.

                                   3.   Per la ricorrente, non sono dati gli estremi per la concessione della restituzione dei termini. Per tre ragioni. Anzitutto, lo stato di salute che avrebbe impedito a PI 2 di ritirare la posta è attestato unicamente con un certificato del medico di fiducia datato __________, ovvero il giorno stesso della richiesta di restituzione, ma è generico e non riferisce della situazione di PI 2 nel periodo in cui le è stato inviato dal Ministero pubblico il DA. Lo stato di salute inoltre non ha impedito a PI 2 di reagire tempestivamente all’azione civile intrapresa dopo l’intimazione del DA ma prima dell’istanza di restituzione. Inoltre, PI 2 e suo padre erano stati avvisati, con lettera __________ del precedente patrocinatore, di controllare la posta. Infine, né al momento dell’intimazione del DA, né attualmente, PI 2 ha chiesto una curatela o una tutela.

                                   4.   Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico comunica di condividere le argomentazioni della ricorrente, e pertanto propone l’accoglimento del gravame, con riferimento a quanto a suo tempo già osservato alla Pretura penale.

                                   5.   Nelle proprie osservazioni, PI 2 contesta che si possa ricorrere contro la decisione di restituzione dei termini: RI 1 potrà solo contestare la restituzione dei termini nel contesto di un eventuale ricorso per cassazione, in applicazione analogetica della sentenza pubblicata in REP. 1980 p. 376. Per il resto, il patrocinatore di RI 1 rimanda agli argomenti sollevati nell’istanza di restituzione ed a quelli addotti dal pretore per l’accoglimento della stessa.

                                   6.   Preliminarmente si pone il quesito a sapere se è data la competenza di questa Camera, con riferimento all’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP. Va anzitutto premesso che gli art. 21/22 CPP non prevedono ricorso alcuno contro la decisione di restituzione dei termini. Occorre anche considerare che la restituzione dei termini può intervenire a qualsiasi momento nel corso di una procedura: non è legata specificatamente ad un preciso stadio della procedura. Se l’art. 22 cpv. 2 in fine CPP prevede espressamente la restituzione in caso di decreto d’accusa o di sentenza, occorre chiedersi se la restituzione dei termini rientri nel contesto dei “provvedimenti” del presidente del Tribunale anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge.

                                   7.   In alcune precedenti decisioni, in caso di opposizione tardiva e di richiesta di restituzione dei termini, respinta, la Pretura penale ha indicato quale autorità competente per un eventuale ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________). Lo stesso principio dovrebbe valere anche nel presente caso, ritenuto che la decisione impugnata, oltre ad ammettere la restituzione, dà avvio alla procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP, di modo che la ricorrente, parte civile, potrà contestare la tempestività dell’opposizione in via pregiudiziale al dibattimento (ciò che permetterà di sanare la violazione del diritto di essere sentito), eventualmente poi con il ricorso per cassazione (ciò che garantisce la simmetria della competenza rispetto alle decisioni negative).

                                   8.   Per questi motivi il ricorso è irricevibile. Data la particolare situazione, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 21, 22, 284 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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