Incarto n. 60.2005.134
Lugano 10 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.5.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 11.3.2005 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1.6.2005 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 600.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di minaccia “per avere, a __________ il 21 giugno 2004, incusso spavento a __________ __________ minacciandola con la seguente frase “tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?” (__________);
che con sentenza 11.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (cfr. sentenza 11.3.2005, inc. __________);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo complessivo di CHF 2'236.60, oltre interessi al 5% dall’11.5.2005, per spese di patrocinio (cfr. istanza 11/12.5.2005, p. 4);
che con osservazioni 1.6.2005 il sostituto procuratore pubblico rileva in particolare che nel caso in esame si è in presenza di un “Bagatelldelikt”, che “appare pertanto sproporzionato un dispendio di 8 ore e 7 minuti (487 (minuti) riportato nella colonna tempo della nota professionale dettagliata)”, rilevando contestualmente che “(...) l’incarto si compone (e componeva) del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che si riassume (e riassumeva) in due verbali di interrogatorio di poche pagine” (osservazioni SPP 1.6.2005); postula pertanto che “(...) il dispendio orario sia ridotto ad un massimo di 3 ore comprensivo dello studio dell’incarto, dei colloqui con il patrocinato, della preparazione al dibattimento e alla presenza in Pretura penale”, rimettendosi al giudizio di questa Camera “(...) per quanto concerne la tariffa oraria applicata e le spese esposte dalla patrocinatrice (...)” (osservazioni SPP 1.6.2005);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale 10.5.2005 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'236.60 [di cui CHF 2'000.-- a titolo di onorario (487 minuti a circa CHF 246.40/ora) e CHF 236.60 di spese (cfr. doc. A, nota professionale dettagliata, allegato all’istanza 11/12.5.2005)];
che la tariffa applicata - pari a circa CHF 246.40/ora (487 minuti a CHF 2'000.--) - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che il dispendio orario esposto (8 ore e 7 minuti) appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;
che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ritenere un dispendio orario, pari a 4 ore e 50 minuti, di complessivi CHF 1'190.95, ritenuto che la fattispecie alla base del decreto di accusa non appare abbia presentato particolari problemi di fatto e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti dal profilo giuridico, come risulta dal verbale di dibattimento 11.3.2005 e dalla sentenza di assoluzione di medesima data (AI 8 e AI 9, inc. __________);
che di conseguenza per i colloqui telefonici e le conferenze con il cliente viene riconosciuto un onorario complessivo di 50 minuti (30 minuti per la conferenza e 20 minuti per i colloqui telefonici), per l’esame atti e la preparazione al dibattimento 60 minuti e per il dibattimento 70 minuti [il dibattimento pubblico si è aperto alle ore 14.30 ed è stato riaperto alle ore 15.35 per la lettura del dispositivo (AI 8, verbale di dibattimento 11.3.2005)], apparendo il tempo indicato eccessivo in relazione alla fattispecie, come rettamente evidenziato dal sostituto procuratore pubblico nelle sue osservazioni 1.6.2005; non viene inoltre riconosciuta la prestazione del 13.9.2004 “riconsegna incarto a Pretura penale”, tale operazione potendo essere effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;
che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 236.60, come postulato;
che l’IVA non viene risarcita, non essendo stata indicata e postulata;
che di conseguenza a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 1'427.55 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dall’11.5.2005, come richiesto;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 11.3.2005 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'427.55 oltre interessi al 5% dall’11.5.2005.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria