Incarto n. 60.2005.129
Lugano 30 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 28/29.4.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso all’incarto penale __________ a carico di PI 2, __________, pendente presso il Tribunale penale cantonale;
preso atto del verbale di udienza preliminare 16.12.2004 della Pretura di __________ (inc. OA.__________), che ammette il richiamo dell’incarto penale;
richiamate le osservazioni 3/4.5.2005 e 17/19.5.2005 del patrocinatore della PI 3, che acconsente all’accesso agli atti;
richiamate altresì le osservazioni 3.5.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica il proprio nulla osta;
preso atto delle osservazioni 4/6.5.2005 del patrocinatore di PI 2, che si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 12/13.5.2005 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso la Pretura di __________ è pendente una procedura civile ordinaria tra la PI 3 e IS 1 (inc. OA.__________), nel contesto della quale è stato richiamato dall’IS 1 l’incarto penale a carico di PI 2, incarto attualmente pendente presso il Tribunale penale cantonale (TPC).
2. Le parti interpellate hanno dato il proprio assenso o si sono rimesse al giudizio di questa Camera: nessuno si è opposto alla trasmissione degli atti.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.
5. Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere consultati dalla parte convenuta in causa civile direttamente presso il TPC, previo fissazione di un appuntamento con la cancelleria del medesimo.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.IS 1
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 2 3. PI 3 patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario