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Ticino Camera dei ricorsi penali 31.05.2005 60.2005.112

31. Mai 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·693 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2005.112  

Lugano 31 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza del 12/13.4.2005 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale attualmente pendente presso la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), inc. __________;

premesso che l’istanza è stata completata con scritto 20.4.2005 della Pretura istante;

richiamate le osservazioni 26.4.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente la richiesta, e 3/4.5.2005 del patrocinatore di una delle parti all’azione civile, che ribadisce la richiesta di richiamo atti;

preso atto delle osservazioni 30/31.5.2005 del patrocinatore di __________ __________ - successivamente richieste da questa Camera -, che chiede di meglio specificare in sede civile l’interesse al richiamo, rilevando nel contempo che non esiste una preclusione di principio rispetto alla trasmissione degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Presso la Pretura istante è pendente una causa civile ordinaria (inc. OA.__________) tra PI 3 e la __________ relativa ad un relazione bancaria aperta dalla prima presso la seconda, e gestita da gestori patrimoniali esterni. Contro almeno uno di questi gestori patrimoniali è pendente un procedimento penale, attualmente presso la CCRP. Il richiamo dell’incarto penale in sede civile è stato richiesto all’udienza preliminare e ammesso quale mezzo di prova dal pretore. Conseguentemente la richiesta qui da esaminare.

                                   2.   Delle parti interpellate, una ha dato il proprio assenso, così come ha fatto il procuratore pubblico. La diretta interessata al procedimento penale ha invece chiesto di meglio precisare in sede civile l’interesse al richiamo, pur non avendo una preclusione di principio alla trasmissione di quegli accertamenti che permettano all’autorità civile di pronunciarsi in maniera celere ed economica in tema di responsabilità civile della banca.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

-   si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

-   è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

-   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                             L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.

                                   5.   Nel presente caso, posto che questa Camera non può certo intervenire nella causa civile pendente presso la Pretura istante, sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere esaminati dalle parti presso la cancelleria della CCRP, senza intralciare il lavoro di quest’ultima. Le eventuali copie richieste dalle parti saranno direttamente trasmesse dalla CCRP alla Pretura istante.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate, ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addebiterà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 3 patr. da: PR 1 4. PI 4  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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