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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.109

18. Januar 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,511 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Volltext

Incarto n. 60.2005.109  

Lugano 18 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/14.4.2005 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.3.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 29.4.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 1.12.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di danneggiamento “(…) per avere dato mandato alla ditta __________ di smontare la baracca di proprietà della __________, eretta sul mappale __________ RDF di __________, da lui acquistato, ottenendone quindi lo smontaggio e la distruzione, causando così un danno non meglio quantificato alla parte civile __________”, fatti avvenuti tra il __________ ed il __________ (DA __________);

                                         che con scritto 9/10.12.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con decisione 10.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'197.75, oltre interessi, per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'197.75 [di cui CHF 1'760.-- (8 ore a CHF 220.--/ora) a titolo di onorario, CHF 282.50 di spese e CHF 155.25 di IVA (doc. E, allegato all’istanza 13/14.4.2005)];

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che – come emerge dagli atti – non presentava difficoltà particolari;

                                         che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari 6 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'485.--, di cui 90 minuti inerenti i colloqui con il qui istante, 90 minuti inerenti gli scritti (10 minuti/scritto), 15 minuti inerenti le telefonate (5 minuti/telefonata), 90 minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento e 120 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 267.10, ridotte a CHF 19.85 quelle postali [CHF 5.--/raccomandata (scritti di data 9.12.2004 al Ministero pubblico e 14.1.2005 alla Pretura penale); CHF 1.--/scritto, posta A (lettere di data 9.12.2004 (invio di copia), 15.12.2004 (invio di copia), 22.12.2004, 19.1.2005 (invio di copia), 22.2.2005, 11.3.2005 e 18.3.2005 al cliente; lettera 20.12.2004 alla Pretura penale; lettera 20.12.2004 a __________); CHF 0.85/scritto, posta B (lettera 15.12.2004 alla Pretura penale)] ed a CHF 2.25 quelle telefoniche [15 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], per il resto approvate come esposte;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 133.15;

                                         che il sostituto procuratore pubblico osserva che il giudice “(…) ha assolto l’istante dall’accusa di danneggiamento ritenendo che la baracca distrutta era di sua proprietà”, che “la proprietà della baracca sarebbe passata assieme all’acquisizione del terreno sul quale essa si erigeva” e che “(…) questa argomentazione difensiva è stata presentata per la prima volta durante il processo, mentre sino a quel momento nessuno aveva mai contestato che la baracca fosse di proprietà del querelante” (osservazioni 29.4.2005, p. 1);

                                         che nondimeno il reato di danneggiamento implica “(…) una cosa altrui, o sui cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, (…)” (art. 144 cpv. 1 CP; BSK StGB II – P. WEISSENBERGER, Basilea 2003, n. 6 ss. ad art. 144 CP), presupposto che le autorità inquirenti e giudicanti devono esaminare d’ufficio;

                                         che – in queste circostanze – si deve prescindere dall’applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO (secondo cui il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato), rispettivamente dell’art. 322 CPP (secondo cui il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave);

                                         che pertanto al qui istante va risarcita – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'885.25, oltre interessi del 5% dal 13.4.2005, come domandato;

                                         che IS 1 protesta le ripetibili di questa sede;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'135.25, di cui CHF 1'885.25 per spese di patrocinio (oltre interessi) e CHF 250.-- per ripetibili;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 10.3.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'135.25, oltre interessi del 5% dal 13.4.2005 su CHF 1'885.25.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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