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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.108

18. Januar 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,103 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.

Volltext

Incarto n. 60.2005.108  

Lugano 18 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.4.2005 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamato lo scritto 18/19.4.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che – comunicando di non avere particolari osservazioni – si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 5.11.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di ripetuta ricettazione “(…) per aver detenuto e occultato, a decorrere dal 2000 e sino al 14 febbraio 2004, sia presso la sua abitazione a __________ sia presso un box a __________ del quale è risultata essere la conduttrice, una ingente quantità di oggetti e di materiale (vedi relativi verbali di sequestro) che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto ad opera dei figli __________ e __________, in quel frangente temporale privi ambedue di attività lucrativa stabile ed accertabile, poiché in libertà condizionale il primo e in espiazione pena con congedi settimanali dal __________ il secondo” (DA __________);

                                         che con scritto 15/16.11.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con decisione 17.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'247.10, oltre interessi, per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'247.10 [di cui CHF 930.-- di onorario, CHF 229.-- di spese e CHF 88.10 di IVA (doc. C, allegato all’istanza 14/15.4.2005)];

                                         che la tariffa applicata – pari a CHF 200.--/ora – appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario – pari a 4 ore e 39 minuti – appare invece, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, oggettivamente eccessivo, in particolare con riferimento agli scritti (di poche righe) ed alla redazione dell’istanza di indennità (che non presentava difficoltà particolari);

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari a 3 ore e 33 minuti a CHF 200.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 710.--, ridotto a 90 minuti il dispendio orario inerente gli scritti (10 minuti/scritto) ed a 30 minuti quello inerente la stesura dell’istanza in esame, per il resto riconosciuto come esposto;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, pari a CHF 229.--, approvate come indicate;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 71.35;

                                         che alla qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'010.35, oltre interessi del 5% dal 14.4.2005, come domandato;

                                         che le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 17.3.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'010.35, oltre interessi del 5% dal 14.4.2005.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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