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Ticino Camera dei ricorsi penali 19.04.2005 60.2004.42

19. April 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,960 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale.

Volltext

Incarto n. 60.2004.42  

Lugano 19 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 6/9.2.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 10.12.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 12/13.2.2004 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che non si oppone all’istanza rimettendosi al giudizio di questa Camera per quanto concerne l’ammontare dell’indennità;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 10.12.2003 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1, in detenzione preventiva dal 21.11.2003 al 26.11.2003, per titolo di acquisizione illecita di dati e di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, ritenuto che “(…) a suo carico non sono emersi sufficienti elementi per ritenere ch’egli fosse al corrente e/o coinvolto nell’agire delle due persone da lui prelevate presso la stazione ferroviaria di __________” (__________);

                                         che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 1'752.70 per spese di patrocinio e un adeguato importo “(…) a titolo di indennità per la detenzione illegale subita” (istanza di indennità 6/9.2.2004, p. 3);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che con decisione 24.11.2003 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha nominato la lic. iur. PA 1 difensore d'ufficio dell'istante (doc. A);

                                         che questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 1'752.70 [di cui CHF 1'400.-- a titolo di onorario (pari a 7 ore), CHF 228.90 di spese e CHF 123.80 di IVA, doc. F];

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

                                         che al proposito questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

                                         che la tariffa oraria applicata (7 ore a CHF 200.--/ora) non appare conforme alla prassi e va pertanto ridotta a CHF 110.--/ora;

                                         che il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) - appare inoltre eccessivo, segnatamente con riferimento agli scritti inviati al cliente e alla preparazione della presente istanza;

                                         che vanno quindi riconosciute 6 ore a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF 660.--, ridotto ad 1 ora il tempo inerente i vari scritti al cliente e ad 1 ora il tempo per la stesura della presente istanza (che non presentava particolari difficoltà dal profilo giuridico o fattuale);

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, ammesse - considerata la semplicità del caso - in CHF 178.--, ridotte a CHF 7.-- quelle inerenti l’invio al procuratore pubblico del fax 24.11.2003 (AI 14), a CHF 30.-- quelle inerenti gli scritti al cliente (comprese quelle di fotocopia) ed a CHF 30.-- quelle inerenti la presente istanza;

                                         che non va invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);

                                         che pertanto va risarcito - a titolo di spese legali - l'importo di CHF 838.--;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto "metodo bifasico" (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di fr. 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante postula la rifusione di “(…) un’adeguata indennità per la detenzione illegale di 5 giorni subita, da quantificare secondo il giudizio di codesto Giudice” rilevando inoltre che “(…) percepisce una remunerazione netta di ca. EUR 900.--/1'000.-- mensili” (istanza di indennità 6/9.2.2004, p. 2);

                                         che - come esposto - il 21.11.2003 è stato arrestato con le accuse di acquisizione illecita di dati e di abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (cfr. ordine di arresto 21.11.2003 e richiesta di conferma d’arresto 21.11.2003, AI 2 e 5);

                                         che l'arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell'istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione 22.11.2003, AI 9);

                                         che è stato scarcerato il 26.11.2003 (cfr. ordine di scarcerazione 26.11.2003, AI 25);

                                         che l’istante ha richiesto un’adeguata indennità per cinque giorni di detenzione, benché la privazione della libertà sofferta dal 21.11.2003 al 26.11.2003 ammonta in realtà a sei giorni;

                                         che - in applicazione della prassi in materia - per i cinque giorni di detenzione preventiva rivendicati dall’istante viene pertanto assegnata la somma di CHF 1'000.-- (CHF 200.--/giorno);

                                         che detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono 10.12.2003 e da questo stesso giudizio;

                                         che non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;

                                         che l’asserita perdita di guadagno - peraltro nemmeno indicata nel petitum - non è parte del torto morale, ma andava eventualmente postulata quale danno materiale;

                                         che in ogni caso l’istante si limita ad affermare di percepire una remunerazione netta di EUR 900.--/1'000.-- mensili, senza minimamente provare - documentando - quanto sostenuto;

                                         che di conseguenza non può pretendere nulla al proposito;

                                         che a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale l’importo di CHF 1'838.--;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 10.12.2003 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di fr. 1'838.--.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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