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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.349

7. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,686 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Volltext

Incarto n. 60.2004.349  

Lugano 7 dicembre 2005.  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/13.10.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 21.10.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;    

richiamate le osservazioni 15/18.10.2004 del giudice della Pretura penale, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

richiamate altresì le osservazioni 19/20.10.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera, rilevando “(...) come, le 21 ore di lavoro fatturate dal patrocinatore, appaiono invero un po’ eccessive se raffrontati con la (scarsa) complessità del caso”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 28.3.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di sei giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento alla parte civile __________ __________ di __________ dell’importo di CHF 866.-- a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di truffa “per avere, a __________, in data imprecisata tra l’8 e l’11 novembre 2001, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia il personale della __________ __________ (______________________________) addetto alla verifica dei pagamenti effettuati a mezzo di carte di credito, accettando che __________ __________ acquistasse presso il suo negozio “______________________________” di __________, da lui gestito, merce per un valore totale di fr. 866.-pagandolo con la carta di credito __________ n. __________ intestata a __________ __________ e da quest’ultima denunciata rubata, configurandosi l’inganno astuto nell’avere, con __________ __________, allestito due bollettini di vendita di fr. 476.-- datato 08.11.2001 e di fr. 390.-- datato 10.11.2001 al fine di eludere e dunque sottrarsi al controllo della carta di credito che è prescritto per acquisti eccedenti l’importo di fr. 500.--“ (DA __________);

che con sentenza 21.10.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

                                         che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 5'814.70 per spese di patrocinio e ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1 - che ha assunto il mandato il 22.4.2003, dopo l’emanazione del decreto d’accusa e lo ha assistito prima e durante il dibattimento, nonché nella stesura dell’istanza in esame - dell’importo di CHF 5'814.70, di cui CHF 4’929.20 a titolo di onorario (CHF 3'500.-- dal 22.4.2003 al 20.2.2004 e CHF 1'429.20 dal 21.2.2004 all’1.10.2004), CHF 474.70 di spese (CHF 386.70 dal 22.4.2003 al 20.2.2004 e CHF 88.-- dal 21.2.2004 all’1.10.2004) e CHF 410.70 di IVA (CHF 295.40 dal 22.4.2003 al 20.2.2004 e CHF 115.30 dal 21.2.2004 all’1.10.2004) (cfr. fattura del 20.2.2004 e fattura del 12.10.2004 allegate all’istanza 12/13.10.2004);

che dalla “scheda prestazioni con dettagli” risulta tuttavia un onorario di CHF 5'200.24 (1248 minuti - 20 ore e 48 minuti - a CHF 250.--/ora), e spese di CHF 539.70 (cfr. “scheda prestazioni con dettagli” allegata all’istanza 12/13.10.2004);

che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario esposto appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;

che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ammettere un dispendio orario, pari a 13 ore e 7 minuti, di complessivi CHF 3'279.15, decurtate le prestazioni del 17.10.2003 e 20.10.2003 “studio atti” a 120 minuti (inclusa la preparazione al dibattimento), ritenuto che la fattispecie alla base del decreto di accusa non appare abbia presentato particolari problemi di fatto e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti dal profilo giuridico, come risulta dal verbale di dibattimento 21.10.2003 e dalla sentenza di assoluzione 21.10.2003 (AI 25 e AI 26, inc. 10.2003.287) e che l’istante del resto nemmeno lo sostiene; decurtata altresì la prestazione del 21.10.2003 “c/o Pretura penale udienza, preparazione+dibattimento” a 135 minuti [il dibattimento pubblico è stato aperto alle ore 9.15 ed è stato riaperto alle ore 11.25 per la lettura del dispositivo (AI 25, verbale del dibattimento 21.10.2003, p. 2 e 4)]; non vengono inoltre riconosciute le prestazioni del 28.4.2003 “da MP copia trasmissione incarto a Pretura es”, del 27.5.2003 “da pretura penale proroga 10 gg es”, del 19.8.2003 “lettera pp rinuncia dib es”, trattandosi di scritti di poche righe che non necessitano di alcun esame; non vengono nemmeno riconosciute le prestazioni del 4.8.2003 “c/o TPC per ricerca indirizzi testimoni”, del 7.8.2003 “c/o TPC per ritiro fotocopie” e del 21.8.2003 “tel da cliente-app. per 10.09”, tali operazioni potendo essere effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro; infine la prestazione del 20.2.2004 “lettera a cliente con fattura” non appare giustificata, essendo i costi legati alla stesura e all’invio della distinta della nota professionale a carico dell’avvocato;

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 440.80, ridotte a CHF 3.90 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) e a CHF 0.20 per “sms a cliente” del 20.8.2003, non essendo stato precisato il numero di sms inviati, stralciata inoltre la prestazione del 20.2.2004, come esposto in precedenza;

                                         che non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);

che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 3'719.95;

                                         che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede [CHF 1'387.50 a titolo di onorario, CHF 83.-- di spese e inoltre l’IVA al 7.6% (cfr. scheda prestazioni con dettaglio, prestazione dal 20.9.2004 al 12.10.2004)];

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza un importo di CHF 180.--, comprendente onorario, spese e senza IVA, come in precedenza;

                                         che l’indennità complessiva ammonta a CHF 3'899.95, di cui CHF 3'719.95 per spese di patrocinio e CHF 180.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 21.10.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'899.95.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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