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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.09.2004 60.2004.327

13. September 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·907 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. decisione del giudice della Pretura penale. rinvio di dibattimento.

Volltext

Incarto n. 60.2004.327  

Lugano 13 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 11/13.9.2004 presentato da

RI 1, ,

  contro  

la decisione 3.9.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio;

ritenuto che stante la manifesta infondatezza del gravame non sono state chieste osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che nei confronti di __________ RI 1 sono pendenti davanti alla Pretura penale i procedimenti per titolo di diffamazione ed ingiuria di cui ai decreti di accusa 19.10.1999 (DAP __________), 28.7.2000 (DAP __________), 19.9.2001 (DAP __________) e 17.3.2003 (DA __________);

                                         che il dibattimento - posto come avesse chiesto il rifacimento del processo di data 16.6.2003 in applicazione dell'art. 277 cpv. 3 CPP - è stato aggiornato il 22.6.2004 per il 16.9.2004;

                                         che con decisione 4.8.2004 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso 27/28.6.2004 contro la decisione 22.6.2004 del giudice della Pretura penale inerente la riunione dei suddetti procedimenti e la citazione al dibattimento, non sussistendo ragioni per giudicare separatamente le fattispecie (inc. 60.2004.242);

                                         che, nell'immediata imminenza del dibattimento, con istanza 30/31.8.2004 il ricorrente - con riferimento alle difficoltà finanziarie e di trasporto che gli impedirebbero di raggiungere la Pretura penale ed alla necessità di nominare un perito per accertare la sua processabilità - ha chiesto il rinvio del processo;

                                         che con decisione 3.9.2004 il giudice della Pretura penale ha respinto detta istanza, osservando che giusta l'art. 237 cpv. 2 lit. a CPP il rinvio poteva essere accordato solo per un tempo determinato e per malattia o grave impedimento dell'accusato, che la prova della malattia o del grave impedimento spettava a chi voleva avvalersene, che quindi la nomina di un perito non poteva trovare riscontro e che "(…) per quanto attiene alle altre problematiche sollevate l'incarto dà atto che l'accusato, al beneficio del gratuito patrocinio, è patrocinato da un legale con studio a __________, dal quale, quindi, all'occorrenza, potrà farsi accompagnare in autovettura sino a Bellinzona" (decisione 3.9.2004, p. 1);

                                         che con tempestivo gravame __________ RI 1 chiede - postulando altresì l'effetto sospensivo - di annullare il predetto giudizio e di rinviare gli atti alla Pretura penale "(…) per una nuova decisione un po' più logica, un po' più legale ed un po' più sensata ed onesta" (ricorso 11/13.9.2004, p. 2);

                                         che l'omessa indicazione del rimedio di diritto appare irrilevante, il ricorrente avendo impugnato la decisione pretorile con riferimento all'art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui la Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge (cfr., al proposito, decisione 14.8.2003 di questa Camera, inc. 60.2003.204/223, nota ad __________ RI 1);

                                         che - come esposto nella decisione 3.9.2004 - il rinvio e la sospensione del dibattimento possono essere accordati solo per un tempo determinato e, per quanto concerne l'accusato, per sua malattia o per suo grave impedimento (art. 237 cpv. 2 lit. a CPP);

                                         che con giudizio 14.8.2003 questa Camera - chiamata a statuire, tra l'altro, in merito al ricorso 4/7.7.2003 inerente il rinvio del dibattimento concernente i medesimi procedimenti penali di cui alla presente impugnativa - aveva considerato il gravame, oltre che irricevibile, infondato nel merito (inc. 60.2003.204/223);

                                         che il ricorrente aveva infatti sostenuto che "(…) è in grado di vivere correttamente, ma mette in pericolo la propria salute ogni qualvolta egli è sottoposto a uno stress di particolare intensità" (ricorso 4/7.7.2003, p. 3 e 4);

                                         che era quindi verosimile ritenere che un eventuale rinvio non avrebbe eliminato l'impedimento a parteciparvi e che nel caso di duraturo impedimento dell'accusato si poteva procedere al giudizio secondo le norme previste per la procedura contro gli assenti (art. 237 cpv. 3 CPP);

                                         che pertanto la domanda tendente alla nomina di un perito che, "(…) senza essere svincolato dal segreto professionale per quanto riguarda le "magagne", dica se il sottoscritto è in grado, e se si quando e in che misura, di partecipare a questa "riunione" " (istanza 30/31.8.2004, allegato 1) è ampiamente intempestiva, la problematica inerente il suo stato di salute - e quindi l'eventuale necessità di accertamento da parte di terzi - essendogli già nota da tempo;

                                         che tale richiesta - presentata nell'imminenza del pubblico dibattimento - appare invero strumentale e contraria al principio della buona fede (cfr., al proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 57 n. 1);

                                         che tale conclusione si impone anche con riferimento alle presunte difficoltà che incontrerebbe per raggiungere il luogo del dibattimento, il suo patrocinatore con Studio legale a Lugano - potendo se del caso accompagnarlo a Bellinzona, come ha correttamente rilevato il giudice della Pretura penale;

                                         che del resto non sussistono ragioni fondate per cui il ricorrente non possa far capo al suo legale;

                                         che - considerata la celerità di questa decisione e l’esito della stessa - la richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;

                                         che il gravame è respinto, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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