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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.09.2004 60.2004.310

9. September 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,513 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico.

Volltext

Incarto n. 60.2004.310  

Lugano 9 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di ricusa 28/31.8.2004 presentata da

IS 1, , patr. da: PA 1, ,  

nei confronti del procuratore pubblico __________;  

premesso che l’istanza è stata inviata dal patrocinatore al procuratore pubblico con lettera del 28/31.8.2004, e da questi immediatamente trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 31.8.2004, nel quale il magistrato inquirente osserva che non sono realizzati gli estremi della ricusa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’istante è detenuto dal 10.5.2004 in relazione al procedimento (inc. __________) per mancato assassinio, sub. mancato omicidio e violazione del bando. L’inchiesta è condotta dal procuratore pubblico __________.

                                   2.   L’istanza di ricusa del 28/31.8.2004 si fonda sul fatto che il procuratore pubblico ha già sostenuto la pubblica accusa in almeno due incarti precedenti conclusisi con la condanna dell’istante, ciò che priverebbe il magistrato inquirente della necessaria oggettività. Inoltre, l’istante ritiene che il procuratore pubblico avrebbe dovuto indagare maggiormente sul conto della presunta vittima.

                                   3.   Dagli incarti richiamati e dagli accertamenti operati da questa Camera risulta che il procuratore pubblico contestato si occupi attualmente di due incarti aperti, e si sia occupato in passato di altri tre incarti relativi all’istante. Gli incarti attualmente aperti sono due: MP __________ già citato, per mancato assassinio, sub. mancato omicidio, e violazione del bando, e MP __________ per infrazione alla LCStr. Gli incarti chiusi di cui si è occupato il medesimo procuratore pubblico sono tre: MP __________ per furto, danneggiamento, contravvenzione alla LStup, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, sfociato nell’atto d’accusa ACC __________ e nel dibattimento avanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. __________) del 5.12.2003 con la condanna dell’istante alla pena di sei mesi di detenzione ed all’espulsione dal territorio svizzero per il periodo di tre anni; MP __________ per furto di poca entità, sfociato nel DA __________ del 26.4.2004 con una proposta di pena di una multa di fr. 150.--; MP __________, sfociato in un atto d’abbandono del 19.4.2004, ABB __________. Dell’istante si era in precedenza occupato un altro procuratore pubblico, in relazione ad altri incarti, MP __________ e __________, sfociati nel DA __________ del 17.4.2003, e MP __________ sfociato nella decisione di non luogo a procedere NLP __________ del 10.4.2003.

                                    4.        Secondo l'art. 43 CPP, ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione. Quest'ultima, disciplinata dall'art. 40 CPP, vieta al procuratore pubblico di esercitare il suo ufficio in fattispecie ben determinate.

                                              Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP).

                                              La domanda di ricusa deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo che la giustifica (art. 46 cpv. 1 CPP). Il termine di cinque giorni è un termine di perenzione (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 934).

                                    5.        Nell’istanza nulla è detto riguardo alla tempestività. L’esistenza di altri due procedimenti condotti dal medesimo procuratore pubblico era nota all’istante già da tempo. Già per questo motivo, l’istanza appare abbondantemente tardiva. Più in generale, spetta a colui che chiede la ricusa dimostrare la tempestività della medesima, ciò che nel caso concreto non è dato. La ricusa va quindi respinta in ordine. Stessa sorte le compete anche nel merito.

                                    6.        Lo scopo del diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è quello di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore" (DTF 117 Ia 173, consid. 3a; 116 Ia 18, consid. 4; 115 Ia 175 e rif.; E. CATENAZZI, Considerazioni sugli istituti procedurali dell'astensione e della ricusazione, in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna, 1992, p. 337 e ss.).

                                              La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4; 115 Ia 175 e ss.). Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; saranno considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, e sarà posto l'accento sull'importanza che potrebbero rivestire le apparenze stesse (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii; M. E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, p. 244 e ss.). L'elemento determinante consiste però nel sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato, per quanto comprensibili, siano obiettivamente giustificate.

                                              Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità per giustificare la ricusazione (DTF 120 Ia 82 consid. 2a, 119 Ia 84 consid. 3, 117 Ia 325, 115 Ia 172 consid. 3). Tuttavia, occorre pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, e il ricorrente deve dimostrarlo: la ricusazione é e deve in ogni caso rimanere un mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3).

                                    7.        Per costante giurisprudenza di questa Camera, il motivo d'esclusione di cui all'art. 40 lit. e CPP è dato solo se il magistrato ricusato ha svolto nel quadro del medesimo procedimento penale un ruolo diverso, oppure ha conosciuto e giudicato il merito della vicenda processuale in un altro grado del processo (REP. 1985, p. 396; cfr. decisione TF 5.2.2001 in re A. A.; cfr. anche decisione CRP 28.5.2002 in re C. M., decisione CRP 30.7.2002 in re I.G., decisione CRP 5.8.2002 in re M.G.). È quindi pacifico che l’intervento del procuratore pubblico nei due precedenti incarti conclusi non è motivo di ricusa ai sensi dell’art. 40 lit. e CPP, in relazione con l’art. 43 cpv. 1 CPP.

                                              Neppure si può sostenere che questo fatto rappresenti un motivo di dubitare dell’imparzialità del procuratore pubblico ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CPP. Si consideri che un incarto è terminato con un DA al quale non è stata fatta opposizione, mentre l’altro si è concluso con una sentenza della Corte delle assise correzionali. Si aggiunga inoltre che il medesimo procuratore pubblico ha emanato un decreto d’abbandono a favore dell’istante.

                                    8.        Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale nega a dei provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati. Eventuali scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare una legittima suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi per le parti processuali a confronto, ma devono seguire il normale corso d'impugnazione (DTF 116 Ia 20 consid. b). Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non compete esaminare la condotta della procedura come un'istanza di ricorso alla quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (DTF 116 Ia 138 consid. 3a).

                                   9.   Trattandosi della ricusa del procuratore pubblico, va tenuto conto che non si può chiedere al magistrato d’accusa di essere imparziale in senso strettamente tecnico, essendo egli stesso una parte processuale. Il magistrato d’accusa deve comunque dar prova di ponderazione e di equidistanza tra le parti coinvolte nel procedimento, in particolare nella fase di assunzione di prove, che deve comprendere tanto quelle a carico che a discarico dell’accusato, senza dimenticare l’interesse della parte civile (art. 176 cpv. 1 CPP; decisione CRP 23.4.1997 in re G.K. e T. SA).

                                 10.   A fondamento della ricusa l’istante rimprovera al procuratore pubblico che avrebbe dovuto indagare maggiormente sul conto della presunta vittima.

                                         Posto che questo argomento non è minimamente motivato o sviluppato nell’istanza, si tratterebbe comunque di un’omissione che può essere impugnata presso il giudice dell'istruzione e dell'arresto. L’accusato ed il suo patrocinatore possono tuttora richiedere al procuratore pubblico un simile approfondimento, ed hanno a disposizione il reclamo al giudice dell'istruzione e dell'arresto contro l’eventuale diniego. C’è poi ancora la fase del deposito atti a disposizione delle parti.

                                 11.   Alla luce di quanto sopra esposto, non esistono quindi gli estremi richiesti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per poter concludere circa l'effettiva esistenza a carico del procuratore pubblico di circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità tale da giustificarne la ricusazione.

                                 12.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, l'istante essendo stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (AI 4.3).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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