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Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2004.296

28. September 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·566 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore del tribunale militare quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2004.296  

Lugano 28 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/20.8.2004 presentata dal

IS 1, ,  

tendente ad ottenere gli incarti relativi a __________ PI 2, __________, ed in particolare la sentenza __________ della Corte delle assise correzionali di Leventina;  

premesso che l’istanza, inviata al Ministero pubblico, è stata trasmessa d’ufficio a questa Camera;

preso atto delle osservazioni 24/26.8.2004 del procuratore pubblico Rosa Item, che rinuncia a presentare osservazioni dettagliate;

preso atto che __________ PI 2 non ha presentato osservazioni a questa Camera, ma che ha espresso il proprio consenso in calce al verbale d’interrogatorio del 15.9.2004, trasmesso dall’istante con comunicazione del 21.9.2004;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’istante, capitano giudice istruttore del __________, è stato incaricato dell’inchiesta penale militare aperta a carico del soldato __________ PI 2, per mancata visita di reclutamento. Venuto a conoscenza che la stessa persona ha dei precedenti penali, chiede per la completazione dei suoi atti e per permettere all’uditore una più precisa valutazione della personalità del prevenuto, di poter ricevere copia dei relativi atti.

                                   2.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   3.   Il diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM), in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art. 44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento. Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.

                                   4.   Gli atti relativi ai precedenti, in particolare la sentenza del __________, trasmessi dal Ministero a questa Camera, saranno inviati all’istante contestualmente alla decisione, ritenuto che gli stessi potranno essere utilizzati solo per il procedimento penale militare pendente, e non divulgando i nomi dei coaccusati.

                                   5.   Si giustifica prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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