Incarto n. 60.2004.287
Lugano 25 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5.8.2004 presentata da
IS 1, , patr. da: PA 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale MP __________;
preso atto dello scritto 16.8.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani che, dopo aver riassunto l’esito del procedimento, si rimette al prudente criterio di questa Camera per valutare i contrapposti interessi delle parti;
preso atto dello scritto 18/19.8.2004 di __________ PI 1, __________ PI 3, __________ PI 4 e __________ PI 5, che si oppongono all’accoglimento dell’istanza in quanto non va riconosciuto un legittimo interesse alla convivente;
preso atto dello scritto 23/24.8.2004 di __________ PI 2, che non si oppone all’accesso agli atti;
preso atto dello scritto 23/24.8.2004 di __________ PI 6, che non solleva obbiezione all’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’istante è l'ex convivente di __________ (detto __________) __________, deceduto a __________ in un infortunio sul lavoro in data 3.9.2003. Con l’istanza qui in esame, ella chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta penale avviata a seguito dell’incidente, e ciò per poter eventualmente valutare responsabilità di terzi, ed in particolare del datore di lavoro e dell’eventuale sua assicurazione. Nelle motivazioni della propria istanza, fa riferimento a pretese assicurative per torto morale.
2. Delle prese di posizione delle altre parti già si è detto in entrata della presente decisione. Importa osservare che alcune parti, come già in precedenza il sostituto procuratore pubblico, hanno eccepito la mancanza di legittimo interesse da parte dell’istante.
3. La giurisprudenza di questa Camera ha in passato negato la qualifica di personalmente danneggiato ad un convivente, in relazione alla presentazione di un’istanza di promozione dell’accusa (decisioni della CRP del 17.3.1989 in re R.B. e del 21.10.2004 in re. V.M.). Diversa è invece la posizione degli eredi di chi subisce un reato: ad essi compete la facoltà di costituirsi parte civile, in applicazione del principio della successione universale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4 e 5, p. 218/9).
4. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
5. In relazione all’art. 27 CPP, le esigenze poste dal codice sono inferiori rispetto a quelle dell’art. 69 CPP: è sufficiente un interesse giuridico legittimo. A questo proposito l’istante fa riferimento a pretese per perdita di sostegno e per torto morale che intende far valere, ed in relazione alle quali chiede l’accesso agli atti.
Considerato come le pretese ventilate non siano a priori infondate, ritenuto che a determinate condizioni restrittive il diritto assicurativo può risarcire simili pretese in presenza di una convivenza stabile e duratura, e considerato come nel presente caso l’istante aveva convissuto con il defunto per oltre dieci anni prima del decesso, si è in presenza di una relazione stabile e duratura, che permette di eccezionalmente riconoscere un interesse giuridico fondato nell’ottica dell’art. 27 CPP. Una ponderazione dei contrapposti interessi fa prevalere quelli dell’istante, ritenuto che l’accoglimento delle pretese o meno dipenderà ulteriormente da una convenzione tra le parti o da un giudizio civile.
6. L’istanza è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi di CHF 100.-- (cento), sono a carico di __________ IS 1, __________.
3. Intimazione:
- -; - - - terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patrocinato da: PA 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 6 patrocinato da: PA 3 7. PI 7 8. PI 8 1, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria