Incarto n. 60.2004.252
Lugano 7 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.7.2004 presentata da
IS 1 patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.10.2003 del presidente della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 8/9.7.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando che “(...) la pretesa di risarcimento per torto morale è a dir poco spropositata a fronte dei parametri stabiliti da codesta lodevole Corte”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 2.6.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti “per avere, senza essere autorizzata, in veste di impiegata presso la ditta “______________________________”, sbrigato vari lavori d’ufficio per la ditta la cui attività era finalizzata alla produzione di canapa a fine di stupefacente (marijuana), percependo per tale mansione un salario lordo mensile di ca. fr. 3'300.--“ (DA __________);
che con sentenza 3.10.2003 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l’importo complessivo di CHF 9'192.60 per spese di patrocinio (cfr. nota spese ed onorario 30.4.2004 dell’avv. __________ __________ e nota spese ed onorario 20.1.2004 dell’avv. PA 1 allegate all’istanza 6/7.7.2004), e di CHF 4'000.-- a titolo di torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale 30.4.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, di complessivi CHF 5'542.60 [di cui CHF 4'570.80 a titolo di onorario (18 ore e 17 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 624.40 di spese e CHF 347.40 di IVA], il quale ha assunto il mandato il 9.6.2003, dopo l’emanazione del decreto di accusa, (cfr. nota spese ed onorario 30.4.2004 allegata all’istanza 6/7.7.2004) ed ha assistito l’istante fino al 29.9.2003 (AI 9, scritto 29.9.2003, inc. __________);
che l’istante postula inoltre la rifusione della nota professionale 20.1.2004 dell’avv. PA 1, che ha assistito l’istante nel corso del dibattimento tenutosi il 3.10.2003 dinanzi al presidente della Pretura penale, di complessivi CHF 3'650.-- [di cui CHF 3'500.-- a titolo di onorario (14 ore a 250.--/ora) e CHF 150.-- di spese];
che la tariffa applicata da entrambi legali - pari a CHF 250.--/ora - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che il dispendio orario esposto (18 ore e 17 minuti inerente al patrocinio dell’avv. __________ __________ e 14 ore inerente al patrocinio dell’avv. PA 1) appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;
che nell’esecuzione del mandato al legale spetta infatti di rispettare il principio della proporzionalità (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5);
che per i processi davanti al pretore è peraltro dovuto un onorario fino a CHF 3'000.-- (art. 33 TOA), oltre ad un supplemento per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento che non potrà in nessun caso eccedere l'onorario massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA;
che in concreto non si giustifica l'applicazione dell'art. 41 TOA (secondo cui per procedimenti ed altri atti penali particolarmente impegnativi l'avvocato può prescindere dai massimi di cui ai citati articoli), disposizione che difatti l'istante non invoca;
che inoltre il fatto che la TOA preveda dei massimi non implica necessariamente che essi vadano applicati al patrocinio in questione, che ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari;
che va altresì ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento - vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che dagli atti non risulta del resto per quale motivo l’avv. PA 1 ha rappresentato l’istante in sede di dibattimento al posto dell’avv. __________ __________ (cfr. AI 9, scritto 29.9.2003, inc. __________);
che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ritenere un dispendio orario, pari a 10 ore e 9 minuti, di complessivi CHF 2'537.50, di cui 90 minuti inerenti ai colloqui personali con il cliente, 30 minuti inerenti ai colloqui telefonici con il cliente - non essendo riconosciuta l’assistenza prestata a titolo caritatevole, siccome di per sé non incombente al legale e la fattispecie alla base del decreto di accusa non apparendo complessa - 49 minuti inerenti ai colloqui telefonici con terzi (stralciati i colloqui telefonici dell’avv. __________ __________ con l’avv. PA 1, ritenuti superflui), 120 minuti inerente allo studio dell’incarto e alla preparazione per il dibattimento - non appare che la fattispecie abbia comportato difficoltà particolari né dal profilo giuridico né da quello fattuale, circostanza che difatti l’istante non sostiene, come del resto risulta dal verbale del dibattimento 3.10.2003 e dalla sentenza 3.10.2003 (AI 10 e 14, inc. __________) -, 140 minuti inerente alla redazione di atti ufficiali e lettere (la prestazione del 17.6.2003 “opposizione a DCA” viene decurtata a 15 minuti, ritenuto che sarebbero state sufficienti poche righe per presentare formale opposizione e che la richiesta di annullare il decreto d’accusa - posto che siano adempiuti i presupposti - va presentata alla Camera dei ricorsi penali in base all’art. 212 in relazione agli art. 201 ss. CPP; la prestazione del 30.6.2003 viene decurtata a 5 minuti, trattandosi di una semplice restituzione della documentazione; la prestazione del 2.7.2003 “istanza per prove”, per la quale non è stato indicato il tempo impiegato, vengono ammessi 30 minuti), 180 minuti inerente al dibattimento ed alla trasferta, come postulato; viene inoltre stralciata la prestazione del 30.6.2003 “Pretura penale (per documentazione)”, essendo una mansione che poteva essere effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;
che le spese vengono riconosciute in CHF 485.25, ridotte a CHF 11.85 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), a CHF 240.-- quelle inerenti alle fotocopie, apparendo il numero indicato eccessivo in relazione al volume dell’incarto, e stralciate quelle inerenti alle “trasferte (__________e ritorno: km 120)” e “altre spese posteggio”, che concernono verosimilmente la trasferta dell’avv. __________ __________ presso gli uffici dell’avv. PA 1 e “formazione - archiviazione incarto” di CHF 40.-- (essendo già stato considerato l’importo di CHF 50.-- “formazione - archiviazione incarto”), le stesse non apparendo giustificate, ritenuto che - come esposto - vengono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio;
che l’IVA ammonta a CHF 229.75 (calcolata su CHF 3'022.75);
che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 3'252.50;
che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che domanda al proposito la somma di CHF 4'000.-- “(...) essendo (...) stata considerata colpevole di avere violato la LStup, fatto che ha inciso notevolmente sul suo stato d’animo, creandole un immagine di persona coinvolta con il mondo degli stupefacenti”, asserendo inoltre di aver “(...) vissuto oltre 6 mesi con l’angoscia di essere considerata una poco di buono; una persona che ha ripetutamente nel tempo spacciato stupefacenti” (istanza 6/7.7.2004, p. 1); sostiene inoltre che “la vergogna del fermo di polizia oltre alla vergogna di essere imputata in un processo penale e soprattutto il fatto di dover essere alla ricerca di un lavoro e di dover spiegare che aveva in corso un procedimento penale per violazione della LStup, le ha impedito, per ovvie ragioni, di essere assunta”, evidenziando il suo stato di sofferenza (istanza 6/7.7.2004, p. 1 e 2);
che l’istante non comprova concretamente, come le incombeva, il fatto di non aver trovato un posto di lavoro, rispettivamente di non essere stata assunta da un possibile datore di lavoro proprio a causa del procedimento penale;
che inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che del resto il certificato medico prodotto in sede dibattimentale (cfr. doc. 10, certificato medico 3.7.2003, inc. __________), non dimostra che le asserite sofferenze psichiche ed i successivi pregiudizi in ambito professionale sarebbero la conseguenza diretta del procedimento penale;
che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto nel giudizio 3.10.2003 della Pretura penale e nella presente decisione;
che la pretesa non può quindi essere ammessa;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 3.10.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'252.50.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria