Incarto n. 60.2004.229
Lugano 7 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.6.2004 presentata da
IS 1 patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 26/28.6.2004 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 2 - interpellata in base all’art. 322 CP - non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 3.4.2003 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese siccome ritenuto colpevole di minaccia “per avere, in data 11.07.2002, a __________, presso lo stabile di Via __________ __________, proferendo la seguente minaccia “ti getto fuori dalla porta con un pugno” alzando nel contempo la mano, incusso timore e spavento a __________ __________ __________” (DA __________);
che con sentenza 24.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;
che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 2'199.90 per spese di patrocinio;
che nelle sue osservazioni 26/28.6.2004 il sostituto procuratore pubblico rileva tra l’altro - che la fattispecie in esame rientra nei cosiddetti “Bagatelldelikte” e che l’onorario esposto “(...) per la preparazione al dibattimento sembra eccessivo, (...)”, rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera (osservazioni 26/28.6.2004);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, per complessivi 2'199.90 [di cui CHF 1'800.-- a titolo di onorario (recte: 1'833.35, 440 minuti a 250.--/ora), CHF 244.50 di spese e CHF 155.40 di IVA (cfr. istanza 16/17.6.2004, p. 2 e doc. C ivi allegato];
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario esposto in relazione alla preparazione del dibattimento ed alla conferenza con il cliente del 23.6.2003 appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo e va quindi ridotto a 60 minuti e che quello indicato per il dibattimento tenutosi a Bellinzona il 24.6.2003 va ridotto a 125 minuti (inizio dibattimento alle ore 14.45 e riapertura del dibattimento alle ore 16.00 per la lettura del dispositivo, inclusa la trasferta __________ e ritorno);
che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore e 55 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'479.15;
che a questo importo vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 238.50 - ridotte a CHF 3.-- quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6);
che l’IVA ammonta a CHF 130.55 (calcolata su CHF 1'717.65);
che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali e ripetibili di questa sede - l’importo complessivo di CHF 1'848.20;
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art. 322 CPP: il procedimento penale aperto nei confronti dell’istante - come si evince dagli atti - non appare del tutto ingiustificato;
che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che la procedura di indennità é gratuita.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 24.6.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'848.20.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria