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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222

7. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,944 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

riapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP).

Volltext

Incarto n. 60.2004.222  

Lugano 7 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Alessandro Soldini (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004 presentata da

IS 1 , patr. da: PA 1 ,  

  in relazione  

al decreto di non luogo a procedere emanato il 28.5.2004 dal procuratore pubblico Luca Maghetti dipendente dall’istanza 12.5.2004 di riapertura del procedimento penale nei confronti di __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e favori concessi ad un creditore e dell’avv. __________ PI 1, __________, per titolo di istigazione o complicità in bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e favori concessi ad un creditore;

richiamate le osservazioni 15/16.6.2004 del procuratore pubblico, 16/17.6.2004 di __________ PI 2 e 25/28.6.2004 dell’avv. __________ PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;

richiamate altresì la replica 7/9.7.2004 di __________ IS 1 e la duplica 9/13.7.2004 del procuratore pubblico, 13/14.7.2004 di __________ PI 2 e 20/21.7.2004 dell’avv. __________ PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   L’11.8.1995 è stata costituita la __________, con sede a __________, avente un capitale azionario di CHF 100'000.-- suddiviso in cento azioni al portatore e lo scopo di gestire e condurre alberghi, ristoranti e bar, in particolare l’albergo-ristorante __________, __________, nonché ogni altra attività nel campo della ristorazione per conto proprio e/o di terzi. __________ PI 2, __________, è stato nominato amministratore unico della società con diritto di firma individuale; __________ IS 1, __________, è stato nominato direttore con diritto di firma collettiva a due con l’amministratore unico, mentre come ufficio di revisione è stata designata la __________, __________ (cfr. AI 1 - doc. A).

                                   b.   Prima della costituzione della __________, segnatamente il 28.7.1995, quest’ultima rappresentata da __________ PI 2 - e i comproprietari del fondo al mappale no. __________ RFD di __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e l’avv. __________ PI 1 - rappresentati da quest’ultimo - hanno stipulato un contratto di locazione avente come oggetto l’albergo-ristorante __________ (che doveva ancora essere costruito), con scadenza al 31.12.2010. Le parti hanno stabilito in particolare un canone di locazione dell’importo annuale di CHF 275'000.-- oltre ad un’indennità pari al 35% sulla quota eccedente la somma di CHF 700'000.-- di cifra d’affari annua e l’assunzione da parte della __________ dei costi d’arredamento dell’albergo, del ristorante e del bar (cfr. AI 1 - doc. H).

                                   c.   L’8.4.1997 la __________ ha ceduto ai comproprietari l’intero inventario relativo all’albergo __________ “a compensazione dei canoni di locazione dovuti fino al 1. aprile, e a titolo di risarcimento del danno per la risoluzione anticipata del contratto di locazione” (cfr. AI 1 - doc. L; AI 14 - doc. Z atto di cessione 8.4.1997, consid. 7).

Il 4.6.1997 è stato decretato il fallimento della __________, __________ (cfr. AI 1 - doc. B, decreto 4.6.1997 dell’inc. EF.97.254).

                                   d.   Il 18/21.7.1997 __________ IS 1, con l’allora suo patrocinatore avv. __________ __________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 2 per titolo di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e favori concessi ad un creditore, considerato sostanzialmente che “nella fattispecie appare evidente che, in modo del tutto fraudolento, la __________, poco prima della dichiarazione del suo fallimento, veniva completamente spogliata degli unici attivi di cui disponeva (in pratica, l'inventario dell’albergo e del ristorante, che al momento del fallimento era contabilizzato per un valore di ca.

                                         fr. 800'000.--)”, sostenendo parimenti che “questa spogliazione è ancora più grave, ritenuto che il rappresentante dei comproprietari del fondo ben sapeva di non avere effettivamente alcuna pretesa per pigioni scadute nei confronti della società fallita” (cfr. AI 1, denuncia penale 18/21.7.1997, p. 4). Ha poi asserito che “(…), i crediti che a suo tempo erano stati ceduti ai comproprietari del fondo si riferivano a due società strettamente legate ad una parte di questi comproprietari (__________per la __________ e avv. __________ per la __________ __________)” (cfr. AI 1, denuncia penale 18/21.7.1997, p. 4). Ha infine rilevato che “il procedimento penale dovrà essere esteso ad altre persone che hanno permesso la cessione dell’inventario, perlomeno quali complici” (cfr. AI 1, denuncia penale 18/21.7.1997, p. 4).

                                   e.   Esperiti gli incombenti delle informazioni preliminari, con decisione 22.5.2003 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere, ritenuto sostanzialmente che “(…) si deve concludere che dagli abbondanti atti del procedimento, in particolare dalla ricostruzione della contabilità, non emergono indizi che permettano di affermare che il contratto di cessione abbia effettivamente o fittiziamente diminuito il patrimonio della __________ ai danni dei creditori. Venendo a mancare indizi circa la realizzazione dell’aspetto oggettivo dei reati prospettati risulta del tutto superfluo verificare l’adempimento dei requisiti soggettivi” (cfr. decreto di non luogo a procedere 22.5.2003, p. 7).

                                    f.   Con decisione 16.2.2004 questa Camera ha respinto, per quanto ricevibile, l’istanza di promozione dell’accusa 2/3.6.2003 presentata da __________ IS 1 mediante la quale ha postulato, in via principale, che l’istanza venga “accolta e di conseguenza il Procuratore pubblico deve provvedere ad ordinare una nuova perizia imparziale affidata ad altro perito che tenga conto delle critiche esposte con la presente istanza e con la perizia della __________ __________ __________ che si farà seguire” e, in via subordinata, che l’istanza venga “accolta e l’istruzione del processo ha luogo per opera di altro Procuratore pubblico” (istanza di promozione dell’accusa 2/3.6.2003, p. 7, inc. 60.2003.181).

                                   g.   Con istanza 12.5.2004 __________ IS 1 ha chiesto al procuratore pubblico la riapertura del citato procedimento penale, mediante l’acquisizione agli atti della perizia allestita dal prof. __________ __________, asserendo che “dalla stessa risulta chiaramente che da un lato la perizia allestita dalla __________ __________ contiene errori e che la Camera dei ricorsi penali non ha tenuto conto delle osservazioni che nella perizia sono pure indicate secondo le quali la stessa perizia sarebbe parziale e incompleta”, che “secondo il perito Prof. __________ l’inventario completo con valutazione dell’esercizio all’08.04.1997 non è di CHF 462'051.58, come stabilito nella perizia dell’8 marzo 2003, ma bensì di CHF 928'696.002” e che “questa perizia è una nuova prova che modifica radicalmente la decisione a cui era giunto il procuratore pubblico Maghetti e successivamente la Camera dei ricorsi penali” (istanza 12.5.2004, p. 2). Ha inoltre ritenuto che questa perizia sia da considerarsi una nuova prova ai sensi dell’art. 187 CPP e che pertanto il magistrato inquirente dovrebbe procedere alla riapertura della procedura e alla convocazione del perito prof. __________ e del contabile __________ __________ “(…) allo scopo di verificare se le conclusioni del Prof. __________ sono fondate e idonee a modificare la precedente decisione del Procuratore Pubblico” (istanza 12.5.2004, p. 2 e 3).

                                   h.   Con decisione 28.5.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’istanza di riapertura del procedimento penale, per l’assenza di nuove prove come previsto dalla disposizione di cui all’art. 187 CPP (cfr. decreto di non luogo a procedere 28.5.2004, p. 1). Ha evidenziato che l’allestimento del referto peritale 12.9.2002 ed il suo complemento dell’8.5.2003 da parte del perito __________ __________ è avvenuto in maniera corretta, che “la decisione di non luogo a procedere, (…) confermata dalla Camera dei ricorsi penali, menziona chiaramente le ragioni per il proscioglimento dei due indiziati”, evidenziando inoltre che “(…) vi sono delle poste risultanti nella contabilità __________ __________ che non aumentano il valore di quanto ceduto” (decreto di non luogo a procedere 28.5.2004, p. 1 e 2). Ha inoltre rilevato che andrebbe condivisa soltanto la considerazione del prof. __________ “(…) secondo cui gli ammortamenti effettuati non sono corretti nella misura in cui se è stata tolta la fattura __________, siccome pagata direttamente dai comproprietari, non vi può restare, nel conteggio fatto dal perito, il relativo importo di ammortamento” e che “l’importo massimo del valore dell’inventario ceduto quindi va aumentato in una certa misura” (decreto di non luogo a procedere 28.5.2004, p. 2). Ha infine esposto che “del resto l’importo minimo menzionato dal perito corrisponde anche all’offerta che era stata fatta verso la fine estate / autunno 1996 di un importo complessivo di fr. 300'000.--, (…)”, ritornando “(…) al mittente la critica del prof. __________ secondo cui il Procuratore pubblico, (…), e la Camera dei ricorsi penali, (…) hanno sposato acriticamente la perizia” (decreto di non luogo a procedere 28.5.2004, p. 2).

                                    i.   Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 2 per titolo di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP) e favori concessi ad un creditore (art. 167 CP), e dell’avv. __________ PI 1 “(…) quale terzo che ha compiuto atti suscettibili di determinare una bancarotta fraudolenta accettando beni con valore manifestamente superiore al credito vantato dai comproprietari nei confronti della __________ __________ (art. 163 CPS), e per avere contribuito a diminuire l’attivo in danno dei creditori __________ __________ (art. 164 CPS) a seguito dell’accettazione della cessione dell’inventario della __________ __________ avvenuta l’08.04.97, (…)”, postulando inoltre che, per quanto concerne l’istruzione formale, un altro magistrato inquirente “(…) procederà alla nuova determinazione peritale del valore completo in data 08.04.97 dell’inventario di pertinenza della __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004, p. 10). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

                                    l.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico, __________ PI 2 e l’avv. __________ PI 1 postulano la reiezione del gravame. Delle loro osservazioni, così come degli allegati di replica e di duplica si dirà, se del caso, successivamente.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L'art. 187 cpv. 2 CPP, concernente la riapertura del procedimento penale, rinvia alle "disposizioni che reggono le informazioni preliminari", ossia agli art. 183 e 184 CPP.

                                         Questo capoverso ricorda che si procede come per un nuovo procedimento: il rifiuto di apertura vale quale formale decisione di non luogo a procedere (cfr. Messaggio aggiuntivo del 20.3.1991 concernente la revisione totale del CPP, p. 151), che può essere quindi impugnata dalla parte civile con un'istanza di promozione dell'accusa (art. 186 cpv. 1 CPP).

                                         1.2.

                                         In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 509).

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).

2.2.

Le disposizioni di cui agli art. 163 ss. CP, appartenenti alle fattispecie dei crimini o dei delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti, tutelano prevalentemente le pretese dei creditori nell’ambito della procedura di pignoramento e fallimentare (cfr. J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen die Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 290; BSK StGB II - A. BRUNNER, Basilea 2003, n. 7 ad art. 163 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ad art. 163 CP).

Secondo le disposizioni di cui agli art. 163 cifra 1 e 164 cifra 1 CP è da considerarsi come autore il debitore, segnatamente il debitore fallito oppure il debitore pignorato (cfr. BSK StGB II - A. BRUNNER, op. cit., n. 9 ss. ad art. 163 CP e n. 6 e 7 ad art. 164 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 23 n. 4 ss. e 19; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 296 e 300; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 163 CP e n. 1 ad art. 164 CP). La stessa cosa vale per l’art. 167 CP se l’autore è il debitore (cfr. BSK StGB II - A. BRUNNER, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 167 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 24 n. 16; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 308; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 167 CP).

Un terzo può invece adempiere le fattispecie degli art. 163 cifra 2, rispettivamente 164 cifra 2 CP (cfr. BSK StGB II - A. BRUNNER, op. cit., n. 13 ad art. 163 CP e n. 8 ad art. 164 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 23 n. 16 e 19 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 296, 300 e 301; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 163 CP). Nell’ipotesi in cui la qualità di debitore concerne una persona giuridica oppure una società (per es. società in nome collettivo e società in accomandita), eventuali responsabilità penalmente rilevanti si determinano in base all’art. 172 CP (cfr. J. REHBERG / A. ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT, Zurigo 1998, p. 118, nota a pié di pagina 2 e p. 120, nota a piè di pagina 2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 12 ad art. 163 CP; DTF 107 IV 177).

Circa la disposizione di cui all’art. 167 CP, se l’autore è un terzo, entra in considerazione soltanto la partecipazione (cfr. BSK StGB II - A. BRUNNER, op. cit., n. 8 ad art. 167 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 24 n. 16, 30 e 31; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 308 e 310; S. TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 167 CP).

Nella prassi, nell’ambito del procedimento penale di reati fallimentari, si pone la questione irrisolta e contestata della posizione processuale del danneggiato (cfr. BSK StGB II - A. BRUNNER, op. cit., n. 37 ad art. 163 CP). Resta poco chiaro, chi come danneggiato - se i singoli creditori oppure l’amministrazione fallimentare - ha la facoltà di assumere la veste di parte nel procedimento (cfr. BSK StGB II - A. BRUNNER, op. cit., n. 37 ad art. 163 CP; N. SCHMID, op. cit., n. 508 e nota a pié di pagina 140 con riferimenti). Secondo Brunner l’efficacia del procedimento penale non dovrebbe tuttavia soffrire per la mancanza di chiarezza di natura giuridico-formale: di conseguenza sia i singoli creditori sia l’amministrazione fallimentare sono ipotizzabili quali danneggiati nel procedimento relativo all’esercizio dell’azione civile nel processo penale (il cosiddetto Adhäsionsverfahren) (cfr. BSK StGB II - A. BRUNNER, op. cit., n. 38 ad art. 163 CP).

                                         2.3.

Nel caso in esame __________ IS 1 - direttore con firma collettiva a due della __________ - afferma di aver presentato il 3.7.1997 all’UEF di Locarno un’insinuazione di credito dell’importo di complessivi CHF 415'212.-nei confronti di questa società, la quale è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura di __________ in data 4.6.1997 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004, p. 5). La procedura di fallimento è stata inoltre sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura di ____________________ (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di __________). L’istante asserisce che il suo credito è suddiviso in CHF 82'877 relativo a salari scoperti e CHF 332'335.-- concernente i suoi investimenti “(…) nell’albergo indicati nella contabilità sotto la voce correntisti Fallimento (…)” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004, p. 5).

Per il che, essendo l’istante apparentemente danneggiato come singolo creditore nella procedura fallimentare della __________ __________, sembra che egli possa assumere la qualità di parte in questo procedimento.

Di conseguenza appare che __________ IS 1 sia sufficientemente legittimato a presentare l’istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004.

3.      Nel merito, l’unico fatto nuovo addotto consiste nella perizia di parte allestita, non in contraddittorio, dal prof. __________ __________. Tecnicamente si tratta di una perizia di parte sulla perizia giudiziaria, nella quale vengono evidenziati alcuni limiti di quest’ultima. Si tratta in parte di limiti già precedentemente conosciuti, perché contenuti nelle premesse o nel testo medesimo della perizia giudiziaria. La perizia di parte prodotta non indica, in modo inequivocabile e non contraddittorio, il valore oggettivo che potrebbe essere conferito all’inventario ceduto. Questo perché, come già espresso dal perito giudiziario, e come ricordato dal procuratore pubblico, ci sono delle difficoltà oggettive e probatorie in tale operazione di ricostruzione. Riassumendo, la perizia di parte insiste su dei limiti della perizia giudiziaria, peraltro in gran parte noti, ma non può positivamente e propositivamente sostanziare la fondatezza degli importi in essa contenuti, e non arriva a delle conclusioni certe sul valore dell’inventario. Ciò che non potrebbe nemmeno fare un perito incaricato ex novo.

4.      Occorre anche considerare che nella perizia di parte si fa coincidere il totale dell’importo investito dalla __________ con l’inventario. Ciò che non è sostenibile, in quanto il regime giuridico applicabile agli investimenti e all’inventario è diverso. Gli oggetti mobili e separabili dal fondo e dall’edificio sono e rimangono di proprietà della società conduttrice, mentre che gli investimenti nell’immobile non sono tecnicamente oggetto dell’inventario, e sono, per il principio dell’accessione (art. 667 e art. 642 CCS) divenuti di proprietà dei comproprietari del fondo. Una pretesa del conduttore potrebbe eventualmente fondarsi sull’art. 260a cpv. 3 CO, ma non è oggetto del contratto di cessione.

      Per il resto, in relazione all’inventario preso in considerazione dal perito giudiziario, si rimanda a quanto già esposto da questa Camera nella sua precedente decisione del 16.2.2004 (inc. __________), così come per l’inclusione o meno degli investimenti nell’inventario.

      Alla luce di quanto sopra esposto, non sono dati i seri indizi di colpevolezza indispensabili per ammettere una promozione dell’accusa, e quindi per riaprire il procedimento penale ai sensi dell’art. 187 cpv. 2 CPP.

5.   Anche considerazioni di diritto civile confermano abbondanzialmente la precedente conclusione, ritenuto che nel merito sulle stesse deciderà il giudice civile. Si volesse anche solo per ipotesi considerare un valore dell’inventario ceduto superiore a quello stabilito dal perito giudiziario, ciò non comporta che siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati invocati. Con riferimento all’accordo concluso tra le parti di cessione dell’inventario, occorre anche considerare quelle che erano le premesse dell’accordo medesimo, ed in particolare quelli che erano i crediti che i comproprietari dell’immobile vantavano a quel momento e che rientrano nella valutazione dell’accordo. Occorre anche ricordare che i comproprietari erano a beneficio del diritto di ritenzione giusta l’art. 268 CO; tale diritto costituisce un diritto di pegno mobiliare, che si estende non solo alle pigioni arretrare [determinate, nella precedente decisione, a CHF 210'653.10 (cfr., al proposito, decisione 16.2.2004, p. 14)], ma anche a quelle del semestre in corso. Non si può solo argomentare a partire dalle pigioni scoperte, ma occorre anche considerare quelle di prossima scadenza, ciò che aumenta la cifra dell’importo garantito dal diritto di pegno di CHF 137'500.-- (CHF 275'000.-- : 2). L’esistenza del diritto di pegno permette giuridicamente un trattamento diverso dei comproprietari  rispetto agli altri creditori, con riferimento all’art. 219 LEF.

      Oltre all’importo delle pigioni scoperte ed a quelle del semestre in corso, si deve inoltre considerare che l’accordo dell’8.4.1997 prevedeva anche la “compensazione” (giuridicamente non si tratta di compensazione ma di estinzione) delle pretese dei comproprietari a titolo del danno per la risoluzione anticipata del contratto di locazione. A questo proposito occorre ricordare che il contratto stipulato il 28.7.1995 sarebbe scaduto il 31.12.2010. La sua risoluzione anticipata dell’8.4.1997 è certamente intervenuta per manifesta inadempienza da parte della società conduttrice. In simili circostanze, sia in applicazione dell’art. 266g CO, sia delle norme più generali sull’inadempimento, è chiaramente dovuto un risarcimento: considerato l’importo del canone di locazione dovuto e la durata pattuita, appare evidente che un tale risarcimento può raggiungere cifre consistenti.

      Occorre infine considerare che l’accordo dell’8.4.1997 prevedeva, a carico dei comproprietari, anche un’altra controprestazione per la cessione dell’inventario, ovvero l’obbligo di versare un importo consistente di oneri sociali (cfr. cfr. AI 1 - doc. L; AI 14 - doc. Z, punto 8 e 9 dell’atto di cessione dell’8.4.1997).

      Tutti questi elementi di diritto civile, sui quali giudicherà il pretore, escludono l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, sia per gli elementi oggettiv, sia per quelli soggettivi.

Per tutti questi motivi, mancano sufficienti indizi di colpevolezza a carico dell’amministratore della società __________ __________, ora in liquidazione, e di altri eventuali terzi.

                                   6.   L’istanza è respinta. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono a carico dell’istante, soccombente. Non sono, per contro, riconosciute ripetibili all’avv. __________ PI 1 in considerazione della sua formazione professionale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 186 CPP, 163, 164 e 167 CP, 1 e 39 lit. f LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia CHF fr. 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 2, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.   Rimedio di diritto:

Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patrocinato da: PA 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

60.2004.222 — Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222 — Swissrulings