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Ticino Camera dei ricorsi penali 12.05.2005 60.2004.132

12. Mai 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,846 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

Volltext

Incarto n. 60.2004.132  

Lugano 12 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 5.6.2003 della Pretura penale di Bellinzona (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss CPP;  

richiamate le osservazioni 19/20.4.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non contesta il fondamento dell’istanza rimettendosi al giudizio di questa Camera per quanto attiene alla quantificazione dell’indennità da rifondere;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 5.7.2001 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, in detenzione preventiva dall’__________, e ha proposto la sua condanna alla pena di quarantacinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di reato impossibile di riciclaggio di denaro “(…) per avere, consapevole del fatto che si trattava di denaro proveniente da un crimine, nella fattispecie di denaro proveniente da ‘__________’, tentato di compiere atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, in specie per essersi assunto il compito – agendo quale intermediario – di eseguire le operazioni di cambio in __________ dell’importo asseritamene dichiarato di complessivi CHF 10'800'000.-- concordando e ottenendo da persona rimasta sconosciuta una commissione personale del 6% accettando inoltre, a titolo di prova, di eseguire una prima operazione di cambio di CHF 10'000.-- composti di banconote da CHF 100.-- (dalla quale avrebbe conseguito un guadagno personale di 600.--), versandoli per le necessarie verifiche e le relative operazioni di cambio presso la Banca __________ di __________”, fatti avvenuti a __________, __________ e __________ nel periodo compreso tra il __________ e il __________ (DAC __________);

                                         che con decisione 5.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dall’imputazione;

                                         che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 15'292.50 oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 su CHF 4'250.--, di cui CHF 8'492.50 per spese di patrocinio, CHF 2'550.-- a titolo di risarcimento dei danni materiali e CHF 4'250.-- a titolo di torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 8'492.50 [di cui CHF 6'949.70 a titolo di onorario e CHF 1'542.80 di spese ed esborsi (doc. 1-3)];

                                         che dalla nota professionale del 22.12.2000 (doc. 1) si deduce che la tariffa oraria applicata è pari a CHF 200.--/ora (importo che risulta da un confronto tra tempo ed onorari esposti e che rientra nei suddetti parametri);

                                         che dalle ulteriori note professionali del 14.7.2003 (doc. 2) e del 5.4.2004 (doc. 3) non è invece possibile dedurre la tariffa oraria, che va pertanto stabilita in CHF 250.--/ora conformemente ai predetti principi;

                                         che il dispendio orario complessivo che ne deriva (20 ore e 30 minuti a CHF 200.--/ora e 11 ore e 24 minuti circa a CHF 250.--/ora) appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;

                                         che va innanzitutto ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento - vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

                                         che in concreto la stesura dell’istanza 8.10.1997 indirizzata alla Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello con oggetto l’autorizzazione a patrocinare in collegio di difesa a favore degli avv__________ __________ non va presa in considerazione;

                                         che d’altronde il procedimento penale poteva essere eseguito e gestito da un solo legale mentre la necessità del collegio di difesa non risulta né dagli atti né dall’istanza in esame, per cui le prestazioni inerenti la corrispondenza ed i colloqui telefonici dell’avv. PA 1 con i colleghi italiani avv. Attilio Cillario e Roberto Brambilla non possono essere rivendicate;

                                         che nemmeno il reclamo 27.11.1997 all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori (AI 16) avverso la decisione 14.11.1997 con cui l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry negava al difensore l’accesso agli atti (AI 15), alla luce della successiva decisione 15.12.1997 (AI 18), può essere considerato necessario ed utile per il procedimento;

                                         che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP 1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ritenere un dispendio orario pari a 15 ore e 20 minuti, di cui 150 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 240 minuti inerenti i vari colloqui con l’istante, 40 minuti inerenti le telefonate, 120 minuti inerenti lo studio della fattispecie, 60 minuti inerenti l’esame degli atti (deposito atti), 180 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 70 minuti inerenti il processo (che si è protratto dalle ore 9.40 alle ore 10.50 circa) e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza di indennità, che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la fattispecie per averla seguita fin dall'inizio;

                                         che pertanto, applicando alle prestazioni fino al 31.12.2000 (pari a 7 ore) la tariffa di CHF 200.--/ora così come richiesto, ed a quelle successive (pari a 8 ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi, l’onorario da risarcire ammonta a CHF 3'484.--;

                                         che anche le spese, benché non precisate in relazione ad ogni singola operazione, appaiono nel loro complesso eccessive con riguardo alle effettive necessità di patrocinio;

                                         che al proposito si giustifica rimborsare CHF 10.--/raccomandata, CHF 5.90/lettera semplice, CHF 7.--/fax e CHF 2.--/fotocopia;

                                         che a titolo di spese viene ammessa la somma complessiva di CHF 363.--, di cui CHF 50.-- per l’apertuta e la formazione dell’incarto, CHF 8.-- inerenti le telefonate, CHF 14.-- inerenti i fax del 6.10.1997 (AI 6) e dell’8.10.1997 (AI 10), CHF 35.-- concernenti le raccomandate del 7.11.1997 (AI 14), del 23.11.2000 (AI 25) e del 20.7.2001 (AI 32), CHF 74.-- inerenti i vari scritti (AI 8, 12, 20, 21, 22, 27, 28 e 30; scritto 3.8.2001 al Tribunale penale cantonale e 10.6.2003 alla Pretura penale), CHF 50.-- per le fotocopie (importo forfetario), CHF 50.-- di esborsi al Ministero pubblico (AI 27), CHF 32.-inerenti le trasferte ed infine CHF 50.-- inerenti la presente istanza di indennità, stralciate in particolare le spese di “cancelleria”, in quanto non specificate, e gli esborsi inerenti l’istanza di autorizzazione alla Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello (AI 11) ed il reclamo 27.11.1997 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 18);

                                         che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 3'847.--;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l'istante chiede, affermando di essere impresario edile in proprio, il risarcimento del mancato guadagno durante il periodo di detenzione prudenzialmente stimato in CHF 2'550.--, ovvero in “(…) almeno CHF 150.-- per giorno di detenzione” (istanza di indennità 5/6.4.2004, p. 4);

                                         che la giurisprudenza alla quale l’istante rinvia (REP. 1996 p. 335) presuppone che il procedimento penale abbia determinato - in nesso di causalità adeguato - un danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall’accusato prosciolto (cfr. decisione 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194);

                                         che in concreto l’istante non tenta neppure di dimostrare - documentando, come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di indicare la ditta di cui sarebbe titolare;

                                         che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e non provato (cfr., in relazione al presupposto del nesso di causalità adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004 in re F. B., inc.);

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di fr. 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante postula la rifusione di CHF 4'250.-- oltre interessi al 5% dall’1.11.1997, ritenendo “(…) equo, opportuno e commisurato al caso stabilire un’indennità per torto morale di CHF 250.--/giorno per 17 giorni” (istanza di indennità 5/6.4.2004, p. 5);

                                         che - come esposto - il 1.10.1997 è stato arrestato con le accuse di ricettazione e riciclaggio di denaro (AI 1, rapporto d’arresto 1.10.1997 e AI 3);

                                         che l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (AI 4, verbale di notifica di arresto e di decisione 2.10.1997);

                                         che è stato scarcerato il 17.10.1997 (AI 13);

                                         che - in applicazione della prassi in materia - per i diciassette giorni di detenzione preventiva viene pertanto assegnata all’istante la somma di CHF 3'400.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 come domandato;

                                         che detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla sentenza 5.6.2003 della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

                                         che non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza: del resto l’istante non ha affatto provato il suo ruolo e di riflesso la sua reputazione nella regione;

                                         che a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale l’importo complessivo di CHF 7'247.--, oltre interessi al 5% dall’1.11.1997 su CHF 3'400.--;

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale del 5.4.2004 (doc. 3);

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 5.6.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 7'247.--, oltre interessi al 5% su CHF 3'400.-- dall’1.11.1997.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                     per conoscenza:

-     Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

-     Pretura penale, Bellinzona (inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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