Incarto n. 60.2004.126
Lugano 20 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/5.4.2004 presentata dallo
IS 1 , rappr. da: dr. ____________________,
tendente ad ottenere le sentenze e gli atti d'inchiesta relativi al "traffico di clandestini" per il periodo 1998-2002;
preso atto delle osservazioni 20.4.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), che comunica di non essere in grado di consentire una ricerca indiscriminata;
preso atto delle osservazioni 13.4.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), che non solleva obiezioni di principio, ma esige dalla parte istante che specifichi le sentenze da acquisire e che ciò non comporti un aggravio di lavoro per la cancelleria del Tribunale d'appello e per la stessa CCRP;
preso atto delle osservazioni 13.4.2004 del Ministero pubblico, che considerato l’interesse pubblico della richiesta, formula preavviso favorevole, precisando che i dati sui supporti informatici non danno garanzia di completezza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con istanza 1/5.4.2004 lo IS 1, __________, rappresentato dal “Projektleiter” __________, chiede l’accesso alle decisioni sul traffico di clandestini.
La richiesta è avanzata nel contesto di una ricerca comparativa sul traffico dei migranti in Svizzera, finanziato dall’Ufficio federale per i rifugiati.
2. Giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
3. Nel presente caso i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, oltre che di pubblico interesse (considerato l’ente finanziatore) che questa Camera ammette quale valido motivo a' sensi dell'art. 27 CPP (cfr. inc. 60.2001.206).
4. Per motivi organizzativi del personale del Ministero pubblico ed a concreta tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.
Anzitutto l’accesso alle informazioni potrà avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate sia dal TPC, sia dalla CCRP.
Nella misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali.
Infine, va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.
5. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi
fr. 70.-- (settanta), sono a carico dello IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria