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Ticino Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113

2. Mai 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,900 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

Volltext

Incarto n. 60.2004.113  

Lugano 2 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 22/23.3.2004 presentata da

IS 1 già patr. da: PA 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 9.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 14.4.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che si rimette al giudizio di questa Camera e 8/13.4.2004 degli eredi fu __________, rappresentati da __________, che si oppongono ad un eventuale regresso dello Stato nei loro confronti ex art. 322 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 2.4.2001 l’allora procuratore pubblico Luca Marcellini - in seguito a denuncia penale 26/27.10.1995 di __________ nei confronti dei coniugi __________ (AI 1) - ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 54'000.-- a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di truffa “(…) per avere, approfittando della fiducia riposta in lei da †__________, proposto a quest’ultimo l’acquisto di una casa in __________ al prezzo di CHF 62'000.-- sottacendogli la circostanza a lei nota che cittadini stranieri senza residenza in __________ non possono acquistare beni immobili nella predetta nazione ed affermando contrariamente al vero che l’importo sarebbe stato destinato all’acquisto per suo conto della prospettata casa in __________, ingannato con astuzia †__________, inducendolo in tal modo a versare l’importo di CHF 62'000.-- sul conto del di lei cognato __________ aperto presso la __________ di __________, di cui CHF 50'000.-- costituenti risparmi propri e CHF 12'000.-- ottenuti a titolo di prestito da IS 1 stessa e dal di lei marito __________ ai quali egli restituì successivamente CHF 4'000.--, importo prelevato ed impiegato da __________ per altri scopi che l’acquisto della casa”, fatti avvenuti a __________ nel corso del mese di __________ (DAC __________);

                                         che con decisione 9.9.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dall'imputazione;

                                         che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 6'945.50 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dal 19.4.2004;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di fiducia, ossia dell’avv. __________, dell’avv. __________ e dell’avv. PA 1, di complessivi CHF 6'945.50;

                                         che con riferimento al patrocinio dell’avv. __________ – che ha assunto il mandato il 18.4.2000 (AI 48) ed ha assistito l’istante fino all’emanazione del decreto di accusa 2.4.2001 - e dell’avv. __________ - che ha assunto temporaneamente la difesa a seguito del cambiamento di attività professionale dell’avv. __________ - l’istante rivendica l’importo complessivo di CHF 2'000.--, senza tuttavia quantificare in maniera dettagliata le relative prestazioni fornite (cfr. istanza di indennità 22/23.4.2004, p. 2);

                                         che dagli atti si può nondimeno evincere che il patrocinio dell’avv. __________ è consistito nell’interrogatorio del 7.6.2000 (AI 49), negli scritti al Ministero pubblico di data 25.4.2000 (AI 48) e 19.7.2000 (AI 54), nell’opposizione 3.4.2001 al decreto di accusa e nello scritto raccomandato 12.4.2001 al Tribunale penale cantonale, mentre la difesa dell’avv. __________ si è in sostanza limitata allo scritto 26.4.2001, con cui ha richiesto l’assunzione di prove in vista del dibattimento e si è opposto all’uso in sede dibattimentale di determinate risultanze dell’istruzione formale a’ sensi dell’art. 227 CPP;

                                         che il dispendio orario dell’avv. __________ e dell’avv. __________ è ammesso in complessive 5 ore e 50 minuti, di cui 2 ore per l’esame degli atti (1 ora per ciascun avvocato), 3 ore per l’interrogatorio del 7.6.2000 e 50 minuti per gli scritti (in media 10 minuti per ogni scritto);

                                         che l’onorario dell’avv. __________, applicando alle prestazioni fino al 19.7.2000 (pari a 3 ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 220.--/ora ed a quelle successive (pari a 20 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, ammonta a CHF 816.60;

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 31.80 (CHF 5.90/lettera semplice e CHF 10.--/raccomandata);

                                         che va inoltre rimborsata l’IVA di CHF 63.75, al 7.5% su CHF 745.10 [per le prestazioni fino al 19.7.2000, di cui CHF 733.30 a titolo di onorario (3 ore e 20 minuti) e CHF 11.80 di spese] ed al 7.6% su CHF 103.30 [per le prestazioni successive, di cui CHF 83.30 a titolo di onorario (20 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 20.-- di spese];

                                         che in merito alle prestazioni dell’avv. __________ viene invece riconosciuto l’importo di CHF 320.20, di cui CHF 291.70 a titolo di onorario (1 ora e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 5.90 di spese e CHF 22.60 di IVA al 7.6%;

                                         che con riferimento al patrocinio dell’avv. PA 1, il dettaglio della sua nota professionale indica l’importo di CHF 4'945.50 [di cui CHF 4'562.50 (18 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 33.70 di spese e CHF 349.30 di IVA];

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

                                         che il dispendio orario - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento al tempo indicato per la preparazione del dibattimento;

                                         che la fattispecie - pur considerato che alcuni documenti dell’incarto, tradotti dal __________, imponevano un approfondimento - non ha comportato difficoltà di rilievo e ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

                                         che viene quindi ammesso un onorario pari a 11 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'875.--, di cui 20 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 20 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 80 minuti inerenti i colloqui con l’istante e 570 minuti inerenti l’esame degli atti, la preparazione del dibattimento ed il dibattimento;

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese di CHF 33.70, riconosciute come indicate;

                                         che l’IVA viene ammessa in CHF 221.05;

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 4'362.10 (di cui CHF 912.15 per le prestazioni dell’avv. __________, CHF 320.20 per le prestazioni dell’avv. __________ e CHF 3'129.75 per le prestazioni dell’avv. PA 1) oltre interessi al 5% dal 22.3.2004, data dell’introduzione della presente istanza (e non come erroneamente indicato a partire dal 19.3.2004);

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

                                         che il denunciante __________ è nel frattempo deceduto;

                                         che dagli atti risulta che gli eredi del defunto __________ si sono a loro volta costituiti parte civile in forza del principio della successione universale a’ sensi dell’art. 560 CC (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 69 CPP);

                                         che la responsabilità penale non sopravvive all’autore dell’atto delittuoso, in quanto il principio della personalizzazione delle pene vieta il perseguimento degli eredi del defunto (cfr. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2717 ss., R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 41 n. 4; M. MINI, La compatibilità di alcune disposizioni di diritto fiscale penale svizzero con la CEDU, in RtiD II-2004, p. 488 ss.);

                                         che il diritto di regresso sembrerebbe tuttavia avere carattere civile, in quanto tendente alla riparazione pecuniaria del danno subito dallo Stato;

                                         che nella fattispecie non sono in ogni caso dati i suddetti presupposti di cui all’art. 322 CPP, il procedimento penale - come si evince dagli atti - non apparendo del tutto ingiustificato;

                                         che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

                                         che ripetibili non sono pretese;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 9.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 4'362.10 oltre interessi al 5% dal 22.3.2004.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

                                     -   Pretura penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

60.2004.113 — Ticino Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113 — Swissrulings