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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.344

18. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,566 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Volltext

Incarto n. 60.2003.344  

Lugano 18 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 20/21.10.2003 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamato lo scritto 3.11.2003 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito all’istanza, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

rilevato che con scritto 18/20.8.2004 IS 1 ha prodotto, su espressa richiesta di questa Camera, il dettaglio della nota professionale 16.7.2003 dell’avv. PA 1, suddiviso in “pratica stranieri” e “pratica penale”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto di accusa 7.4.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione “per avere, a __________ in data __________ usando inganno, fornendo al momento della sua domanda d’asilo false generalità, indotto i funzionari del Dipartimento istituzioni ad attestare contrariamente al vero il nominativo di __________ __________ __________, __________ cittadino __________ sul permesso ‘N’ di richiedente l’asilo” (DA __________);

                                         che con decisione 16.7.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 5'006.85 per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l'istante postula la rifusione della nota professionale 16.7.2003 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'006.85 [di cui CHF 4'595.-a titolo di onorario, CHF 739.-- di spese e CHF 353.65 di IVA (doc. C)];

                                         che la tariffa oraria applicata, pari a 250.--/ora (cfr. dettaglio della nota professionale 16.7.2003), è conforme ai principi suesposti, rientrando nei parametri indicati;

                                         che – come sopra esposto – la nota professionale comprende gli oneri dipendenti dalla “pratica stranieri” e dalla “pratica penale”;

                                         che al proposito l’istante precisa che “(…) la presente vertenza riguardava, oltre la questione penale, anche questioni legate al diritto degli stranieri, in particolare alla valenza e alla procedura di rilascio dei documenti speciali per motivi di asilo” (istanza 20/21.10.2003, p. 3);

                                         che l’art. 317 CPP concede all’accusato prosciolto la rifusione delle spese di patrocinio legate al procedimento penale rivelatosi ingiustificato e non ad ogni altra controversia giudiziaria in qualche modo connessa (decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

                                         che del resto le prestazioni inerenti la “pratica stranieri” non appaiono motivate in relazione al procedimento penale e la loro utilità e necessità non emerge nemmeno dagli atti, ritenuto che in sede di pubblico dibattimento l’istante si è limitato a produrre la “Directive relative à la loi sur l’asile concernant les livrets accordées aux requérants d’asile (livret N) (…)” e l’ordinanza n. 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (cfr. verbale del dibattimento 16.7.2003, p. 2);

                                         che di conseguenza tali oneri non possono essere riconosciuti;

                                         che – con riferimento al dettaglio relativo alla “pratica penale” – il dispendio orario esposto appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente con riferimento ai colloqui con l’istante ed agli scritti (spesso di poche righe);

                                         che la pratica – a prescindere da alcune problematiche giuridiche legate al diritto d’asilo che hanno imposto un esame della legge federale sull’asilo (LAsi) e delle relative ordinanze – non ha comportato difficoltà particolari ed ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

                                         che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 6 ore e 3 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'512.50, di cui 100 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 23 minuti inerenti le telefonate, 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti l’analisi dell’incarto e la preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale (che si è protratto dalle ore 9.30 alle ore 10.30 circa), stralciate in particolare le prestazioni di data 21.2.2003 “Lettera a Ministero Pubblico” (che non risulta agli atti), di data 6.5.2003 “Lettera a cliente” (che non appare giustificata in relazione alla fattispecie), di data 12.5.2003 “Fax a Pretura penale” (essendo già indicata la prestazione “Lettera a Pretura penale”) e di data 21.5.2003 “Lettere a cliente + polizza” (a carico del legale);

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 288.65, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 3.45 per le telefonate (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), CHF 91.20 per gli scritti (CHF 10.--/raccomandata, CHF 5.90/lettera semplice e CHF 2.--/fax, compresa la fotocopia per l’incarto), CHF 90.-- per le fotocopie (CHF 2.--/fotocopia) e CHF 54.-- per la trasferta presso la Pretura penale il giorno del dibattimento (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), stralciate infine quelle riferite agli scritti sopra menzionati;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 136.90;

                                         che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;

                                         che, visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'088.05, di cui CHF 1'938.05 per spese di patrocinio e CHF 150.-- per indennità dipendente dal presente procedimento;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'088.05.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

                                     -   Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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