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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2002.328

25. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,219 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. denuncia mendace.

Volltext

Incarto n. 60.2002.328  

Lugano 25 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 31.10/4.11.2002 presentata da

IS 1, -, patr. da: PA 1, ,

  contro  

il decreto di non luogo a procedere 23.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 11/12.9.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 3, __________), per titolo di denuncia mendace;

richiamate le osservazioni 12/13.11.2002 del magistrato inquirente e 18/19.11.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

richiamati altresì le osservazioni di replica 27/28.11.2002 dell'istante, quelle di duplica 3/5.12.2002 del procuratore pubblico e lo scritto 12/13.12.2002 di __________ PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   L'11/12.9.2002 __________ IS 1 ha inoltrato un esposto nei confronti dello zio __________ PI 1 per il reato in epigrafe in relazione alla denuncia 6/8.5.2002 presentata da quest'ultimo a suo carico per titolo di falsità in documenti - con la quale lo accusava di aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________ indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.8.2001, della somma di Lit. 135'000'000.-- in contanti -, procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2002, cresciuto in giudicato (NLP __________).

                                   b.   Con decisione 23.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, ritenendo sostanzialmente che "(…) gli indizi documentali versati agli atti della decisione di non luogo a procedere 2 luglio 2002 sconfessano la tesi accusatoria del denunciante" (decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, p. 2).

                                   c.   Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per il medesimo titolo, affermando al proposito - riassunta la fattispecie che le motivazioni del decreto impugnato non sarebbero pertinenti al caso e che il magistrato inquirente avrebbe dovuto esaminare la sua innocenza in relazione alla falsificazione della matrice dell'assegno, l'intenzionalità del denunciato in merito alla presentazione della denuncia e la consapevolezza di quest'ultimo circa la sua innocenza; a torto il procuratore pubblico non avrebbe inoltre proceduto all'assunzione delle prove proposte.

                                   d.   Delle osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 1, così come degli ulteriori scritti di replica e di duplica, si dirà - se necessario - in diritto.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

                                         1.2.

                                         Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

                                         La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 303 cifra 1 CP è punito per denuncia mendace chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente (A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 366 ss.; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, volume II, n. 1 ss. ad art. 303 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 53 n. 2 ss.).

                                         2.2.

                                         Con esposto 6/8.5.2002 __________ PI 1 ha denunciato il qui istante a' sensi dell'art. 251 CP, asserendo al proposito che "in data 8 agosto 2001 il denunciato ha rimborsato un prestito, a suo tempo ricevuto dal denunciante, pari a Lit. 15'000'000.-- mediante un assegno della __________. La ricevuta dell'assegno è stata regolarmente sottoscritta dal qui denunciante relativamente all'importo di Lit. 15'000'000.-- dello stesso. Il denunciato, una volta ricevuto l'originale della ricevuta, ha indebitamente provveduto ad aggiungere a mano l'importo di Lit. 135'000'000.-- cash, facendo così risultare che il PI 1 avesse ricevuto l'importo complessivo di Lit. 150'000'000.--, ciò che evidentemente non corrisponde al vero" (denuncia penale 6/8.5.2002, p. 2, AI 1, inc. NLP __________).

                                         L'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer - esperite le informazioni preliminari con gli interrogatori delle parti e l'assunzione agli atti della documentazione bancaria prodotta da __________ (AI 5, 6 e 7, inc. NLP __________) - ha di seguito emanato un decreto di non luogo a procedere, ritenendo che detta documentazione "(…) contiene svariate note interne, che tutte confermano la versione del denunciato", che "è ben vero che ciò non costituisce in assoluto una prova liberatoria" e che "quantomeno tuttavia offre una certa qual base documentale alla versione di IS 1" (decreto di non luogo a procedere 2.7.2002, p. 2, inc. NLP __________). Questi aveva infatti detto che "dal 1997 in poi io, unitamente a mio zio ed ad altri miei zii, ed altre persone non parenti, abbiamo portato in __________ degli averi patrimoniali. (…) L'8 agosto 2001 io ho consegnato a mio zio un assegno di ITL 15 milioni e, a contanti, un importo di ITL 135 milioni. (…). Prima della consegna, mio zio mi aveva chiesto un importo di ITL 220 milioni in quanto doveva effettuare un'operazione immobiliare. Una persona italiana mio amico aveva nel frattempo aperto un conto in __________ sul quale doveva far confluire determinate somme. (…) __________ questo amico aveva a disposizione un importo di ITL 150 milioni appunto da destinare al conto in __________. Io mi sono recato in banca __________ per assistere al prelievo di questo importo. L'importo è stato prelevato da questo mio amico in mia presenza ed anche alla presenza dell'avv. __________ __________ di __________. (…) Il mio conoscente mi ha poi portato in macchina da mio zio al quale ho consegnato ITL 135 milioni. (…) Quindi prima di recarmi da mio zio ho compilato un mio assegno di ITL 15 milioni, che ho consegnato a mio zio unitamente a ITL 135 milioni. Mi sono evidentemente fatto firmare da mio zio una ricevuta. C'era in quel periodo una situazione famigliare già carica di tensione. Poi, in presenza di mio zio, ho chiamato la banca e per essa il signor __________. Si trattava di concretizzare la compensazione. Mio zio ha quindi dato per istruzione al signor __________ di girare dei titoli a favore del conto di questo mio amico" (verbale di interrogatorio 19.6.2002 di __________ IS 1, p. 1 e 2, AI 6, inc. NLP __________).

                                         2.3.

                                         Come detto, con decisione 23.10.2002 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale presentata per violazione dell'art. 303 CP: la documentazione acquisita agli atti (AI 7, inc. NLP __________) permetterebbe infatti di concludere che l'ordine di trasferimento di titoli per l'importo di LIT. 110'000'000.-- sia da ricondurre a __________ IS 1, ciò che confuterebbe l'ipotesi accusatoria di denuncia mendace (decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, p. 2).

                                         Ora, tale argomentazione - come a ragione ha osservato l'istante - non appare pertinente: in effetti, ai fini del giudizio non è decisivo conoscere chi effettivamente abbia ordinato la predetta transazione, ma "(…) determinare se la ricevuta fosse stata realmente contraffatta dall'istante posteriormente alla sottoscrizione del PI 1" (istanza di promozione dell'accusa 31.10/4.11.2002, p. 5). L'esame di questa circostanza è stato nondimeno omesso, per cui la conclusione alla quale è giunto il procuratore pubblico emanando il decreto impugnato appare prematura, ritenuto in particolare che __________ PI 1 - interrogato nell'ambito del procedimento penale di cui alla sua denuncia - ha detto, con riferimento al modus operandi applicato negli anni alle transazioni, che "tutti i versamenti sono stati effettuati in fiducia, senza scambio di ricevute e senza controllo da parte mia" (verbale di interrogatorio 19.6.2002, p. 1, AI 5, inc. NLP __________) e che l'istante - che ha prodotto la contestata matrice dell'assegno nell'ambito della causa civile davanti alla Pretura della giurisdizione di __________ - ha riferito che (…) "ho quindi fatto causa a mio zio rivendicando ITL 150 milioni, in quanto al mio rientro dalle vacanze ho scoperto che mio zio aveva disconosciuto la compensazione. Aveva anche dato ordine di revocare la girata di titoli ed aveva anche messo in discussione la procura che a suo tempo mi aveva conferito per operare in conto. Ho quindi agito giudizialmente in quanto sono debitore nei confronti di questo mio amico della somma suddetta" (verbale di interrogatorio 19.6.2002, p. 3, AI 6, inc. NLP __________).

                                         2.4.

                                         Ciò posto, si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per determinare se la matrice dell'assegno - utilizzato nel contesto della causa civile - sia stato alterato, costituendo un falso materiale, a' sensi dell'art. 251 CP (A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 142 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 1 ss.) e di seguito se dagli atti emergano seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti giusta l'art. 303 CP. Il fatto che nei confronti dell'istante sia stato emanato il decreto di non luogo a procedere 2.7.2002 non impedisce peraltro l'approfondimento della fattispecie [segnatamente con l'interrogatorio di tali __________ __________, __________ __________ e __________ __________ - asseritamente presenti ad un colloquio tra le parti nel corso del quale il denunciato avrebbe ammesso di aver ricevuto Lit. 150'000'000.-- (cfr. istanza di promozione dell'accusa 31.10/4.11.2002, p. 6) -, che potranno riferire circa un'eventuale ricevuta inerente l'importo di Lit. 135'000'000, rispettivamente con l'allestimento di una perizia calligrafica, che potrà appurare se l'incriminato scritto è stato compilato in toto il medesimo giorno]: come detto, i fatti oggetto dell'asserita denuncia mendace non sono stati compiutamente indagati, per cui il procuratore pubblico - esaminando l'esposto del qui istante - non ha potuto esprimersi con cognizione di causa. Per il che, non si giustifica applicare la giurisprudenza del Tribunale federale, citata nell'istanza, di cui a DTF 72 IV 74 (secondo la quale "il giudice chiamato a pronunciarsi sul reato di denuncia mendace è vincolato, per quanto concerne l'innocenza della persona denunciata e con riserva di una ripresa della procedura contro di lei, dalla sentenza di assoluzione prolata nei suoi confronti o dal decreto di abbandono, di cui ha beneficiato"), del resto condivisa solo da parte della dottrina (cfr., al proposito, BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 11 ad art. 303 CP).

                                   3.   Il gravame è parzialmente accolto: il magistrato inquirente procederà quindi all'approfondimento del caso ai sensi dei considerandi precedenti e con ogni altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà di seguito sull'esito dell'azione penale giusta l'art. 303 CP.

                                         Per le ragioni poste a fondamento della presente decisione, non si prelevano tassa di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 251 e 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                    §   Il decreto di non luogo a procedere 23.10.2002 (NLP __________) è annullato ai sensi dei considerandi.

                                    §   Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1 patrocinato da: PA 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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