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Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357

28. September 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,475 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale.

Volltext

Incarto n. 60.2000.357  

Lugano 28 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.11.2000 presentata da

IS 1, , patr. da: RA 1, ,

  tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.11.1999 del pretore del distretto di Lugano (inc. DT.__________), un'indennità a' sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 3/5.12.2000 dell'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, concludenti per la reiezione, subordinatamente per il parziale accoglimento della domanda;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 22.7.1998 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all'allora competente pretore del distretto di Lugano __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di fr. 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri "(…) per avere soggiornato illegalmente in territorio svizzero, avendovi esercitato un'attività lucrativa, senza essere provvista di regolare permesso", fatti avvenuti a __________ nel periodo 1.2.1998 - 20.2.1998 (DAP __________);

                                         che con decisione 13.7.1999 il suddetto pretore ha confermato il decreto di accusa, condannando l'istante in contumacia;

                                         che successivamente con giudizio 16.11.1999 - posto come avesse chiesto il rifacimento del processo in applicazione dell'art. 277 cpv. 3 CPP - è stata assolta dall'imputazione;

                                         che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - __________ IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di fr. 19'995.60, di cui fr. 12'995.60 per spese di patrocinio, fr. 2'000.-- per danni materiali e fr. 5'000.-- per torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che - come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che - secondo la giurisprudenza - é nondimeno da considerare "accusata" ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

                                         che in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale;

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

                                         che nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che il procedimento penale nei confronti dell'istante è stato promosso d'ufficio per infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri;

                                         che le informazioni preliminari hanno comportato il suo interrogatorio (verbale di interrogatorio 3.3.1998, allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 11.3.1998, AI 2);

                                         che la fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre già a questo stadio del procedimento la presenza di un patrocinatore;

                                         che dal verbale di interrogatorio si evince peraltro come l'istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti;

                                         che inoltre la pena proposta nel decreto di accusa - fr. 200.-- di multa suggerisce che si trattava di un caso di poco conto (cfr. anche decisioni 2.6.1998 e 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi, che ha respinto le istanze 2.4.1998 e 22.4.1999 tendenti ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio);

                                         che pertanto l'onere delle spese legali precedenti la promozione dell'accusa di data 26.3.1998 (AI 4) rimane interamente a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere dall'allora lic. iur. __________ __________, che ha assunto il mandato - secondo la procura agli atti - il 6.3.1998 (AI 3);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia fr. 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, fr. 3'000.-- per i processi davanti al pretore, fr. 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e fr. 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a fr. 250.-orari per i casi più semplici (fr. 200.-- dal 1992 e fr. 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l'istante postula la rifusione delle note professionali dell'allora lic. iur. __________ __________ e dell'avv. __________ __________ (che l'ha assistita nel corso del dibattimento 16.11.1999, il giurista avendo concluso il praticantato, cfr. scritto 28/29.7.1999 del lic. iur. __________ __________ al pretore del distretto di Lugano) di data 9.6.1998 di fr. 190.65 ("parcella notarile", doc. D), di data 10.12.1999 di fr. 10'133.45 (di cui fr. 8'550.-- a titolo di onorario, fr. 821.60 di spese, fr. 702.85 di IVA e fr. 59.-- di esborsi, doc. B) e di data 26.6.2000 di fr. 1'841.50 (di cui fr. 1'500.-- a titolo di onorario, fr. 213.-- di spese e fr. 128.50 di spese, doc. C), per complessivi fr. 12'165.60;

                                         che chiede inoltre fr. 830.-- quali esborsi per tasse di giustizia (doc. E, F e G);

                                         che le suddette note comprendono anche gli oneri dipendenti dalla procedura amministrativa promossa a carico dell'istante;

                                         che al proposito afferma come tale procedura "(…), che ha originato non poche spese, sia stata causata dal procedimento penale (…)" (istanza 16/17.11.2000, p. 3);

                                         che nel corso del verbale di interrogatorio 3.3.1998 ha preso atto che "(…) la Sezione cantonale degli stranieri potrà proporre all'Ufficio federale degli stranieri dei provvedimenti amministrativi nei miei confronti quali il divieto d'entrata, e sono diffidata a lasciare la Svizzera" (p. 5, allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 11.3.1998, AI 2);

                                         che nondimeno la competente istanza decide autonomamente gli eventuali provvedimenti in applicazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri;

                                         che quindi dette spese - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) - non possono essere risarcite a' sensi degli art. 317 ss. CPP;

                                         che - con riferimento alla difesa penale - la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo (cfr. anche decisione 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi), circostanza che peraltro l'istante non sostiene;

                                         che il patrocinio è infatti sostanzialmente consistito - per quanto concerne le prestazioni non a carico dell'istante - nel ricorso 8/9.4.1998 a questa Camera contro la promozione dell'accusa (AI 5), nell'opposizione 3/4.8.1998 al decreto di accusa, nella preparazione dei dibattimenti e nei dibattimenti;

                                         che per il patrocinio prestato dal lic. iur. __________ __________ - ritenuto che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) - viene quindi ammesso un dispendio orario di 5 ore a fr. 100.--/ora (come da prassi all'epoca del mandato, cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti), per complessivi fr. 500.--, di cui 1 ora e 30 minuti inerenti gli scritti, 30 minuti inerenti i colloqui telefonici e 3 ore inerenti l'esame degli atti, la preparazione del dibattimento ed il dibattimento;

                                         che per il patrocinio prestato dall'avv. __________ __________ viene ammesso un dispendio orario di 1 ora e 30 minuti (inerenti l'esame degli atti, la preparazione del dibattimento ed il dibattimento) a fr. 220.--/ora (come da prassi all'epoca del mandato), per complessivi fr. 330.--;

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in fr. 520.65, di cui fr. 50.-- inerenti la formazione e l'archiviazione dell'incarto, fr. 120.-inerenti gli scritti (comprese le spese di fotocopiatura), fr. 10.-- inerenti le spese telefoniche, fr. 150.-- inerenti la tassa di giustizia e le spese di cui alla decisione 12.5.1998 di questa Camera (doc. E, inc. 60.98.87) e fr. 190.65 inerenti la parcella notarile 9.6.1998 riferita alla dichiarazione 4.6.1998 nella forma del brevetto di __________ __________ (prodotta in allegato a detto gravame, doc. D);

                                         che non va invece rimborsata l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);

                                         che gli oneri legali ammontano pertanto a fr. 1'350.65;

                                         che - con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere provato [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: "(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto"];

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l'istante chiede al proposito fr. 2'000.--, di cui fr. 900.-- quali spese di viaggio (1800 km a fr. 0.50/km), fr. 300.-- quali spese di vitto e alloggio durante il dibattimento, fr. 300.-- quali perdita di guadagno e fr. 500.-quali spese generali;

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta, di vitto ed alloggio;

                                         che si giustifica quindi ammettere, anche in mancanza dei relativi giustificativi, le spese inerenti la necessaria presenza al dibattimento svoltosi il pomeriggio del 16.11.1999, pari a fr. 780.--, di cui fr. 500.-- quali costi del biglietto ferroviario di seconda classe dal suo domicilio a __________ e ritorno (e ciò in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno, art. 44 CO) e fr. 280.-- quali spese di vitto ed alloggio (un pernottamento e sei pasti principali; art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali, applicabile per analogia);

                                         che - in relazione all'asserita perdita di guadagno - ritiene "(…) di stabilire una perdita pari a fr. 100.-- al giorno per complessivi fr. 300.--, ciò che sembra ragionevole in considerazione dello stipendio di una traduttrice e accompagnatrice turistica" (istanza 16/17.11.2000, p. 6);

                                         che la giurisprudenza alla quale rinvia (REP. 1996 n. 119, cfr. istanza 16/17.11.2000, p. 6) presuppone che il procedimento penale abbia determinato in nesso di causalità adeguato - un danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall'accusato prosciolto: in tale circostanza, quando non è possibile quantificare con esattezza l'effettiva perdita di guadagno, la Camera dei ricorsi penali ha riconosciuto, quale importo massimo, un'indennità per perdita di guadagno di fr. 150.--/giorno (cfr. decisioni 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194 e 4.8.1992 in re P. A. e D. M., inc. 94/92);

                                         che nella fattispecie l'istante non tenta neppure di dimostrare - come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506) - l'esistenza di un pregiudizio;

                                         che inoltre, in considerazione della professione che svolgerebbe, è verosimile ritenere che tale attività le avrebbe permesso una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione del già menzionato art. 44 CO;

                                         che anche in relazione alle "spese generali" [ossia "(…) quelle sopportate a causa delle innumerevoli telefonate effettuate dall'estero alla Svizzera, delle trasferte per recarsi dal legale o alla ricerca di prove, ecc.", istanza 16/17.11.2000, p. 6] non prova il preteso nocumento;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che chiede fr. 5'000.--, affermando che "(…) è stata pressantemente accusata di essere una prostituta e di esercitare illegalmente il meretricio, accuse la cui gravità appare di per sé evidente, tanto che il privato cittadino che le avanzasse risulterebbe passibile di conseguenze penali per i titoli di calunnia, ingiuria o diffamazione" e che "l'essere stata vittima del pregiudizio e degli stereotipi, l'essere stata considerata una donna di malaffare per quasi due anni non può che giustificare (…)" detto indennizzo (istanza 16/17.11.2000, p. 5 e 6), considerati altresì "(…) gli effetti esplicati dal divieto d'entrata, in particolare il fatto di non aver potuto visitare il proprio fidanzato in Svizzera per due anni ed i probabili futuri problemi per l'ottenimento di un permesso di lavoro sul territorio cantonale" (istanza 16/17.11.2000, p. 4);

                                         che l'accusa - pur urtante - non appare sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato le inevitabili ripercussioni derivanti dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento, ritenute in particolare la contenuta sofferenza per l'istante (che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica) e la limitata risonanza della fattispecie (che verosimilmente non ha neppure raggiunto la sua cerchia familiare e lavorativa, circostanza che difatti non sostiene);

                                         che - come esposto in precedenza - gli eventuali pregiudizi dipendenti dal procedimento amministrativo sono irrilevanti nel contesto dell'istanza di cui agli art. 317 ss. CPP;

                                         che inoltre il protrarsi del procedimento penale è da ricondurre almeno in parte all'istante, che non si è presentata [per non meglio precisati "(…) imprevisti sopravvenuti all'ultimo istante, (…)", istanza 16/17.11.2000, p. 4; cfr. anche decisione 13.7.1999 del pretore del distretto di Lugano, p. 2: "(…) l'accusata, pur avendo da sempre manifestato la sua volontà di presenziare al dibattimento, non si è presentata all'udienza senza fornire giustificazioni di sorta, nemmeno per il tramite del suo difensore, (…)"] al dibattimento di data 13.7.1999, sfociato nella sua condanna in contumacia;

                                         che questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto dalla sentenza 16.11.1999 del pretore del distretto di Lugano e da questo stesso giudizio;

                                         che protesta le ripetibili;

                                         che nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell'adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell'istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che di conseguenza va riconosciuto - tenuto conto altresì del limitato accoglimento dell'istanza, inerente in larga misura la richiesta di risarcimento delle spese legali riferite al procedimento amministrativo - un importo di fr. 250.--, comprendente onorario, spese ed interessi di mora;

                                         che l'indennità ammonta a fr. 2'380.65, di cui fr. 1'350.65 per spese legali, fr. 780.-- per danni materiali e fr. 250.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 16.11.1999 del pretore del distretto di Lugano (inc. DT.__________), rifonderà a __________ IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di fr. 2'380.65.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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