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Ticino Camera di diritto tributario 03.09.2025 80.2025.65

3. September 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,094 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo del dispendio, stima del reddito in base a informazioni non note al contribuente, violazione del diritto di essere sentito

Volltext

Incarti n. 80.2025.65 80.2025.66

Lugano 3 settembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 24 marzo 2025 contro le decisioni del 24 febbraio 2025 in materia di IC e IFD 2020, 2021 e 2022.

    Fatti

A.    RI 1 (28.08.2000), cittadino italiano residente a Lugano - giunto in Ticino il 1°ottobre 2019 (permesso G) - è attualmente al beneficio di un permesso di dimora B ed è iscritto dal 5 giugno 2020 nel registro dei contribuenti.

                                         Dopo averlo dapprima diffidato ed in seguito multato per violazione degli obblighi procedurali, per non aver presentato la dichiarazione d’imposta, con tre decisioni dell’8 maggio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato al contribuente altrettante tassazioni d’ufficio per i periodi fiscali dal 2020 al 2022. Gli elementi imponibili sono stati così stabiliti:

2020

2021

2022

Reddito imponibile IC/IFD

133'000

55'000

138'300

Sostanza imponibile IC

103'000

177'000

141'000

                                         Nella motivazione delle decisioni, l’autorità fiscale avvertiva il contribuente che la tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che il reclamo doveva essere motivato e indicare i mezzi di prova, cioè doveva essere allegata la dichiarazione d’imposta compilata e corredata da certificati, attestazioni ecc. In caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

                                  B.   a.

                                         Con reclamo del 7 giugno 2024, il contribuente, rappresentato dalla __________ Sagl, contestava le tassazioni d’ufficio, allegando le dichiarazioni fiscali, delle quali risultavano i seguenti elementi imponibili:

2020

2021

2022

Reddito imponibile IC/IFD

0

9’267

7’675

Sostanza imponibile IC

18’642

17’023

0

                                         b.

                                         Con scritto del 23 gennaio 2025 l’UT informava il contribuente che il gravame non rispettava i requisiti formali richiesti, poiché contestava delle tassazioni allestite d’ufficio, in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione d’imposta, senza comprovarne la manifesta inesattezza. L’autorità fiscale precisava che, per rispettare requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza, occorreva apportare la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) ed indicando eventuali mezzi di prova. Il reclamante veniva pertanto invitato a presentare ulteriore documentazione, e meglio l’indicazione della provenienza dei mezzi utilizzati per far fronte ai bisogni essenziali, poiché in base agli elementi presentati in sede di reclamo risultava una carenza di disponibilità finanziaria per il sostentamento. In particolare, l’UT sottolineava che “da informazioni in [suo] possesso risulta[va]no ulteriori fattori di reddito e sostanza non esposti nelle dichiarazioni presentate in sede di reclamo (partecipazioni azionarie, conti correntisti vantaggi economici, redditi da affitti/subaffitti, da attività AirBnb, salari ecc.)”. L’UT avvertiva anche il contribuente che in caso di mancato invio della documentazione richiesta entro il 23 febbraio 2025, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         c.

                                         La __________ Sagl, in rappresentanza del contribuente, rispondeva con scritto del 20 febbraio 2025.

                                         In merito ai fattori di reddito e sostanza del 2020 il contribuente dichiarava di aver percepito un salario lordo complessivo di fr. 6'950.00 dalla __________ Sagl e un ulteriore salario lordo di fr. 14'000.00 dalla __________ Sagl. La costituzione delle due Sagl citate sarebbe stata finanziata mediante un prestito ricevuto da membri della famiglia (padre e fratello) oltre che da “passaggi societari”. Sarebbero poi stati versati ulteriori capitali sotto forma di prestiti correntisti, anch'essi derivanti da finanziamenti familiari, sebbene non vi fossero contratti di prestito formalizzati. Le spese personali sarebbero state contenute, in quanto fino a giugno 2020 il contribuente era titolare di un permesso G. Per quanto concerne le attività di locazione tramite AirBnb e gli affitti/subaffitti, sarebbero state gestite “esclusivamente attraverso la Sagl e non sotto forma di impresa individuale”.

                                         Circa il periodo fiscale 2021 non vi sarebbero stati “nuovi elementi oltre a quelli già dichiarati”.

                                         In riferimento ai fattori di reddito e sostanza 2022 il contribuente segnalava, in aggiunta a quanto già dichiarato, il “consumo proprio dei veicoli detenuti dalla Sagl”. In merito “all’acquisto dell'appartamento privato”, sarebbe stato aperto un procedimento penale per falsità in documenti.

                                         Per quanto concerne le società, la __________ sarebbe stata in liquidazione e la __________ prossima al fallimento.

                                         Per tutti i periodi fiscali, il reclamante avrebbe “sempre interamente reinvestito nell'attività” il reddito percepito “generando un circolo vizioso in cui le risorse disponibili [era]no state continuamente impiegate senza consentire l'accumulo di un patrimonio personale e aziendale”.

                                         d.

                                         Con tre decisioni del 24 febbraio 2025, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, ritenendo lo scritto del 20 febbraio 2025 insufficiente “a sanare il vizio di forma” del gravame.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su reclamo relativa ai periodi fiscali 2020, 2021 e 2022, argomentando che i redditi stabiliti per apprezzamento “non trovano alcun riscontro nei [suoi] flussi finanziari” e che le sue entrate effettive “sono state significativamente inferiori e pienamente documentate nei [suoi] estratti conto bancari aziendali e personali”. Lamenta inoltre una errata valutazione della posizione economico-finanziaria da parte dell’UT e argomenta che l’attività imprenditoriale si sarebbe svolta con difficoltà nel periodo considerato e ribadisce che vi sarebbe una vertenza legale in merito all’acquisto immobiliare. L’insorgente chiede dunque di essere imposto sulla base dei dati dichiarati.

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2025, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. In particolare, l’autorità fiscale sottolinea il fatto che le decisioni di tassazione 2020, 2021 e 2022 sono state emesse d’ufficio siccome il contribuente non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e che “le valutazioni sono state fatte in seguito ad una segnalazione che ha portato ad un’analisi approfondita della situazione del contribuente”.

                                         Quanto presentato in sede di reclamo e in seguito alla richiesta di ulteriore documentazione sarebbe stato ritenuto insufficiente a comprovare la manifesta inesattezza delle valutazioni operate d’ufficio e sarebbero “molti gli aspetti assolutamente non chiari e non spiegabili con i dati presentati”. In particolare non sarebbero chiari gli elementi relativi ai veicoli di lusso targati a nome della __________ Sagl (detenuta al 100% dal contribuente), che non risulterebbero a bilancio della società e “il cui utilizzo non sarebbe comunque giustificato dall'uso commerciale e per cui, la società, non avrebbe la disponibilità necessaria a coprirne i costi”. Anche l'attività di gestione dei vari appartamenti sulla piattaforma AirBnb, i rapporti con le società, i relativi finanziamenti/flussi di capitali non sarebbero stati spiegati.

                                         In conclusione l’UT ritiene “indiscutibile che i dati presentati stridano con l'apparente stile di vita e con le informazioni raccolte” e che non sarebbe stato possibile giungere ad altra conclusione se non quella di dichiarare irricevibili il gravame alla luce di quanto presentato dal contribuente.

                                  E.   Nella sua replica del 4 aprile 2025 il ricorrente precisa che “i veicoli a [lui] riconducibili (…) erano entrambi in leasing e regolarmente messi a noleggio - sia a lungo che a breve termine - permettendo così un'auto-sostenibilità dei relativi costi”. Per quanto concerne “l'attività di locazione di appartamenti tramite la piattaforma Airbnb, nel corso dell'anno 2020 [ha] avviato la [sua] attività imprenditoriale attraverso la società __________ Sagl, con l'intento originario di sviluppare, gestire e commercializzare un marchio di articoli da viaggio denominato __________”. Tuttavia “(…) non vi è stata alcuna entrata economica significativa durante quell'anno [2020]” e “i movimenti bancari dimostrano chiaramente l'assenza di entrate coerenti con le cifre ipotizzate d'ufficio dell'anno 2020 (130'000'00.- circa)”, ragione per cui avrebbe dovuto ricorrere ad un “sostegno economico” da parte della famiglia. Aggiunge che “dopo il fallimento dell'iniziativa __________ h[a] intrapreso l'attività di sublocazione di appartamenti a breve termine, che h[a] gestito fino alla fine del 2024” e che “questa attività non ha richiesto investimenti rilevanti, in quanto gli immobili erano arredati e la garanzia veniva fornita tramite __________, limitando l'investimento iniziale al solo primo canone di affitto”. Anche questa attività sarebbe “sempre stata gestita tramite la società __________ Sagl e non come persona fisica, precisamente, l'attività di sub-locazione veniva pagata la prima mensilità di affitto con l'obbiettivo di produrre nell'arco del mese entrate superiori ai costi relativi all'affitto e pulizie principalmente oltre ad i costi aziendali”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, con la decisione impugnata, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di validità. In particolare, il reclamante non avrebbe rispettato le condizioni cui la legge subordina l’impugnazione di una tassazione d’ufficio. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

                                         2.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·         in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·         in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio per i periodi fiscali 2020, 2021 e 2022, poiché non aveva inoltrato le dichiarazioni d’imposta per gli anni controversi, nonostante il richiamo, la diffida e la multa a lui inflitta per violazione degli obblighi procedurali.

                                         Con il reclamo, il contribuente ha contestato le tassazioni d’ufficio, producendo le dichiarazioni d’imposta compilate, che attestavano un reddito imponibile nettamente inferiore a quello stimato dall’autorità e cioè a fr. 0.00 per il 2020, a fr. 9'267.00 per il 2021 e a fr. 7'675.00 per il 2022.

                                         Per quanto concerne i documenti giustificativi, il ricorrente ha dichiarato di essere stato dipendente in tutti i tre anni fiscali in questione. Con la dichiarazione allegata al reclamo per l’anno 2020 ha prodotto solo l’attestato Conto privato __________. Per il periodo fiscale 2021 ha fornito il conteggio trattenuta dell’imposta alla fonte su salari e proventi compensativi del datore di lavoro __________ Sagl, gli attestati Conto privato __________ per giovani e Conto carte __________. Mentre per il 2022 ha presentato l’attestato capitale e interessi conto corrente __________, quello relativo al mutuo ipotecario a tasso variabile con __________, l’attestato Conto carte __________ e il conteggio trattenuta dell’imposta alla fonte su salari e proventi compensativi del datore di lavoro __________.

                                         3.2.

                                         Ritenendo che la documentazione presentata non fosse esaustiva, l’autorità fiscale, con scritto del 23 gennaio 2025, si è rivolta nuovamente al contribuente, chiedendo di voler trasmettere, entro il termine impartito, gli atti necessari a definire gli elementi imponibili in particolare la risultante carenza di disponibilità finanziaria come pure i giustificativi delle partecipazioni azionarie, i conti correntisti van-vantaggi economici, i redditi da affitti/subaffitti, le attività AirBnb, i salari.

                                         Nella risposta del 20 febbraio 2025, la rappresentante del ricorrente ha ammesso che “a causa della mancata ricezione di alcune informazioni da parte del cliente, [erano] state involontariamente emesse alcune posizioni in modo non corretto”.

                                         Per il periodo fiscale 2020, ha quindi prodotto due certificati di salario e ha sostenuto di aver beneficiato di prestiti da membri della famiglia. Ha escluso di aver percepito redditi dall’attività di locazione tramite AirBnb, in quanto tutte le attività di locazione tramite AirBnb sarebbero state “gestite esclusivamente attraverso la Sagl” e non sotto forma di impresa individuale. Ha poi contestato una carenza di disponibilità finanziaria per il sostentamento, argomentando che le spese personali risultavano contenute in quanto fino a giugno 2020 era titolare di un permesso G.

                                         Per il periodo fiscale 2021 non ha prodotto nessun nuovo mezzo di prova, mentre per il 2022 ha fatto accenno ad una vertenza di natura penale legata all’acquisto di un immobile.

                                   4.   4.1.

                                         Non è contestabile il fatto che l’autorità fiscale sia stata costretta a procedere ad una tassazione d’ufficio, vista la totale mancanza di collaborazione del contribuente. Quest’ultimo ha tuttavia presentato delle dichiarazioni d’imposta, con il reclamo contro le tassazioni d’ufficio, pretendendo in tal modo di aver posto le premesse per un passaggio alla tassazione ordinaria. Il fisco cantonale non ha invece ritenuto adempiuti i presupposti per un superamento della tassazione d’ufficio e, dopo aver chiesto ulteriore documentazione al reclamante, ha dichiarato irricevibile il reclamo.

                                         Come emerge dal tenore della lettera indirizzata il 23 gennaio 2025 al reclamante, chiedendo ulteriore documentazione, e come confermato dagli atti a disposizione del fisco stesso, trasmessi alla Camera di diritto tributario in seguito al ricorso, l’UT era a conoscenza dell’esistenza di beni e redditi, che non risultavano dalle dichiarazioni presentate. In particolare, agli atti è reperibile un rapporto dell’Ispettorato fiscale, cui sono allegati dei calcoli del dispendio.

                                         4.2.

                                         Per quanto concerne la determinazione degli elementi imponibili nell’ambito di una tassazione d’ufficio, come già ricordato, la legge stabilisce che l’autorità proceda ad una valutazione coscienziosa e che possa tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto federale esige che l’autorità di tassazione scelga un metodo che sia adeguato alle singole circostanze concrete e che porti a un risultato complessivamente il più vicino possibile alla realtà. Il metodo misto, che si basa sull’evoluzione patrimoniale da un lato e sul presunto tenore di vita dall'altro, è un metodo affidabile e ampiamente utilizzato ai fini delle imposte dirette (sentenza 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019 consid. 2.2.4, in RF 74/2019 p. 399, con riferimenti a giurisprudenza).

                                         4.3.

                                         Nel caso in esame, il reddito imponibile del contribuente è stato stabilito per apprezzamento in fr. 133'000.– per il 2020, fr. 55'000.– per il 2021 e fr. 138'300.– per il 2022.

                                         Né nella decisione di tassazione d’ufficio né nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha illustrato il metodo adottato per determinare il reddito imponibile. Nella lettera del 23 gennaio 2025, con cui chiedeva documentazione al contribuente, l’UT aveva fatto riferimento ad una “carenza di disponibilità finanziaria”.

                                         Come già accennato, dagli atti si evince che sia stato l’Ispettorato fiscale ad informare l’UT dell’attività di “affittacamere” e delle “altre attività economiche” svolte dal contribuente, trasmettendogli un rapporto, nel quale vengono prese in considerazione anche le società “collegate al contribuente”, le quali avrebbero fra l’altro immatricolato “veicoli di lusso”. L’Ispettorato ha anche proceduto ad un calcolo del dispendio, confrontando le entrate e le uscite dei periodi fiscali litigiosi, e ha proposto come stabilire il reddito imponibile del contribuente.

                                         Non risulta tuttavia che lo stesso contribuente sia stato reso partecipe del contenuto dello scambio d’informazioni intervenuto fra l’Ispettorato fiscale e l’UT. Non pare in particolare che gli sia stato sottoposto il calcolo del dispendio.

                                         4.4.

                                         Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006, consid. 4.1.).

                                         4.5.

                                         Il fatto che non siano stati illustrati al contribuente i criteri in base ai quali il suo reddito imponibile è stato determinato e la circostanza che non gli sia stato sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite, nella misura in cui l’autorità di tassazione ne ha tenuto conto per la stima del reddito, costituiscono delle violazioni del suo diritto di essere sentito.

                                         Le decisioni adottate dall’UT devono conseguentemente essere annullate. Gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti nuove decisioni, dopo aver garantito il diritto al contraddittorio del contribuente.

                                   5.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 24 febbraio 2025 sono annullate e gli atti sono rinviati all’UT, affinché adotti nuove decisioni, dopo aver garantito il diritto di essere sentito del ricorrente.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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