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Ticino Camera di diritto tributario 01.12.2025 80.2025.293

1. Dezember 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,638 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Procedura: reclamo, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio per spese di manutenzione dell’immobile

Volltext

Incarto n. 80.2025.293

Lugano 1 dicembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 21 ottobre 2025 contro la decisione del 17 ottobre 2025 in materia di IC 2023.

    Fatti

A.                               RI 1 e RI 2, coniugati, domiciliati a __________, sono limitatamente imponibili in __________ in relazione alla proprietà dell’immobile part. n. __________ RFD __________. L’immobile era detenuto interamente dal marito fino al 28 novembre 2023, data in cui egli ha donato alla moglie una quota pari alla metà. Attualmente i coniugi ne sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno.

                                         b.

                                         Alla dichiarazione d’imposta ticinese 2023, i coniugi accludevano quella presentata nel medesimo periodo fiscale alle autorità fiscali zurighesi in cui, per quanto qui d’interesse, in relazione all’immobile di __________, facevano valere costi di gestione e manutenzione di fr. 117'173.- così composti:

Betrag CHF

Davon wertvermehrender Antell in %

Abzugsfähige Kosten CHF

Datum: 04.12.2023 Empfänger: __________

Art: Neues Dach- Energiesparmassnahme

131’935

30

92’355

Datum: 18.12.2023 Empfänger: __________

Neuer Kombispeicher und Ofen – Energiesparmassnahme

27’575

10

24’818

B.   Con decisione di tassazione IC dell’11 dicembre 2024, l’RS 1 stabiliva il reddito e la sostanza imponibili in zero franchi. In relazione all’immobile ticinese venivano riconosciute spese di manutenzione pari a fr. 117'173.-.

C.   Con reclamo del 15 ottobre 2025, RI 1 e RI 2 contestavano, in relazione all’immobile di __________ “la determinazione delle spese di manutenzione pari a CHF 58'568.-“. Spiegavano che la “fattura __________ AG del 18.12.2023” di fr. 27'575.- riguardava la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno più efficiente, sicché sarebbe integralmente deducibile. La “fattura __________ SA del 04.12.2023 per CHF 131'935.-“ sarebbe stata riconducibile al rifacimento del tetto danneggiato e all’esecuzione di un’isolazione; la quota di manutenzione si aggirerebbe fra il 50% ed il 65%.

Chiedevano pertanto di stabilire le spese effettive di manutenzione in almeno fr. 93'500.-.

                                  D.   Con decisione del 17 ottobre 2025, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo per tardività e in quanto faceva difetto la legittimazione a ricorrere ritenuto che, essendo l’imposta pari a zero franchi, non vi era un interesse attuale degno di protezione.

E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, in coniugi RI 1 e RI 2 contestano la decisione di irricevibilità. Dopo aver presentato una “presa di posizione/reclamo scritto all’Ufficio delle imposte del Canton Zurigo” il 14 settembre 2025, con risposta del 1° ottobre 2025 una funzionaria del fisco li avrebbe informati che “il Cantone Zurigo non è competente per l‘immobile situato in Ticino” e li avrebbe invitati a rivolgersi alle autorità ticinesi. Il reclamo del 15 ottobre 2025 sarebbe stato presentato “senza alcun ritardo”, avendo essi agito immediatamente dopo aver appreso quale fosse l’autorità competente.

                                         Anche il principio della buona fede imporrebbe di ritenere il reclamo tempestivo, malgrado sia stato inizialmente presentato ad un’autorità incompetente. Ad ogni modo sarebbero adempiute le condizioni per la restituzione del termine, in quanto l’errore circa la competenza cantonale sarebbe “scusabile”, la “trasmissione dopo la conoscenza dell’errore sarebbe stata immediata” e i contribuenti non avrebbero alcuna colpa. Vi sarebbe poi un interesse degno di protezione in quanto la correzione richiesta “comporterebbe una riduzione diretta del reddito imponibile e quindi della relativa imposta”.

F.    Con le proprie osservazioni l’UT si conferma nella propria decisione di irricevibilità evidenziando come la decisione di tassazione ticinese non sia vincolante per l’autorità fiscale del cantone di domicilio

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, indipendentemente dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·         l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

·         il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

                                         1.3.

                                         Nel caso che qui ci occupa, con la decisione impugnata l’UT ha commisurato in zero franchi il debito d’imposta cantonale sul reddito dei contribuenti per il periodo fiscale 2023. Di conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         1.4.

                                         Del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006).

                                   2.   Indipendentemente dalla questione della ricevibilità del ricorso, lo stesso dovrebbe essere respinto anche nel merito. Nel caso concreto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la decisione di tassazione IC 2023, sia perché era stato presentato tardivamente sia perché che l’imposta dovuta ammontava a fr. 0.-.

                                   3.   Per quanto concerne la questione della carenza di legittimazione a reclamare, in mancanza di un interesse degno di protezione, si può rinviare a quanto già argomentato in relazione alla ricevibilità del ricorso.

                                         Così come gli insorgenti non sono legittimati a interporre ricorso alla Camera di diritto tributario, per il fatto che la loro imposta sul reddito ammonta a zero franchi, allo stesso modo non erano legittimati ad interporre reclamo all’autorità di tassazione contro la decisione di tassazione.

                                   4.   4.1.

                                         Per quanto concerne la questione della tempestività del reclamo, l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2).

                                         Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 3).

                                         4.2.

                                         Ora, la decisione qui impugnata è datata 11 dicembre 2024, e i ricorrenti non sostengono nemmeno che essa sia stata notificata in un momento incompatibile con tale data di emissione. Occorre pertanto constatare che il reclamo, presentato oltre dieci mesi dopo, era manifestamente tardivo.

                                         Non occorre invece chinarsi sulle argomentazioni dei contribuenti nella misura in cui essi pretendono che il reclamo sia tempestivo, fondandosi - pare di capire - sulla notifica della decisione del Canton Zurigo del 19 settembre 2025. Basti qui ricordare che, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ciascuno di essi emette una decisione di tassazione distinta, impugnabile secondo le modalità previste dalla propria legge fiscale.

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         I ricorrenti adducono tuttavia i seguenti motivi di restituzione del termine per proporre reclamo: l’“errore scusabile circa la competenza cantonale”; “l’immediata trasmissione dopo la conoscenza dell’errore” e l’“assenza di colpa da parte dei contribuenti”.

                                         4.3.2

                                         La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         4.3.3.

                                         Per impedimento non colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo d’affari prudente. L’assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata).

                                         4.3.4.

                                         Per pronunciarsi in merito alla domanda di restituzione in intero del termine, deve essere presa in considerazione la questione dell’“errore scusabile” invocato dagli insorgenti. La domanda si fonda infatti sul presupposto che la decisione del fisco ticinese sia vincolante per il fisco zurighese.

                                   5.   5.1.

                                         La ragione del ricorso sembrerebbe riconducibile alle indicazioni fornite ai contribuenti da una funzionaria dell’autorità fiscale zurighese, la quale, in un’e-mail del 1° ottobre 2025, in risposta ad un messaggio di RI 2, ha spiegato che il Canton Zurigo applicava i fattori fiscali dei Cantoni di situazione degli immobili e che l’autorità ticinese aveva riconosciuto costi di manutenzione per soli fr. 58'568.-, importo ripreso anche dall’autorità zurighese. In caso di disaccordo, i contribuenti venivano invitati a rivolgersi direttamente all’autorità fiscale ticinese.

                                         5.2.

                                         Per il caso di contribuenti che sono assoggettati alle imposte in diversi Cantoni, l’art. 39 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID, RS 642.14) prevede che le autorità fiscali si comunichino gratuitamente le informazioni necessarie e si concedano la consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione.

                                         L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9 marzo 2001 (OLAID; RS 642.141), che concretizza e precisa le condizioni d’applicazione dell’art. 39 cpv. 2 LAID, stabilisce che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni. Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 OLAID). L’autorità fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione d’imposta (art. 2 cpv. 3 OLAID). La procedura è retta dal diritto procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID).

                                         5.3.

                                         Secondo la Conferenza svizzera delle imposte (CSI), di principio, il Cantone di sede o di domicilio (il cosiddetto Cantone leader) ricopre un ruolo primario nello svolgimento della procedura di tassazione e di ripartizione. Ciò si percepisce già nell’ambito della procedura volta ad ottenere una proroga del termine per la presentazione della Dichiarazione d’imposta: il contribuente che domanda una proroga del termine nel suo Cantone di domicilio o di sede deve informare gli altri Cantoni della decisione.

                                         Per le persone fisiche, il Cantone di domicilio del contribuente controlla la Dichiarazione d’imposta e procede alle investigazioni necessarie, richiedendo al contribuente le informazioni necessarie alla tassazione e alla ripartizione degli elementi imponibili. Comunica al Cantone del domicilio speciale o secondario una copia della tassazione e del riparto intercantonale. Ogni Cantone applica la propria legislazione per la determinazione del reddito e della sostanza imponibili. Anche il Cantone del domicilio secondario o speciale può richiedere al contribuente delle informazioni utili alla tassazione. Di principio, il Cantone di domicilio speciale fondato sulla proprietà fondiaria dovrà limitare la sua richiesta di informazioni ai soli elementi che impone direttamente (cfr. Circolare CSI n. 16 del 31.08.2001, L’Ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2001 sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, n. 22, p. 4 s.).

                                         5.4.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni Cantone è libero di procedere alla tassazione in modo autonomo, dal momento che non esiste una regola fondata sull’art. 127 cpv. 3 Cost. o sul diritto dell’armonizzazione, secondo la quale la tassazione effettuata al domicilio fiscale principale è vincolante per i domicili fiscali secondari (e eventualmente viceversa) (sentenza del Tribunale federale 2C_857/2019 dell’11 novembre 2020 consid. 2.2.5).

                                         Il Cantone leader assurge in tal modo ad una sorta di «primus inter pares», senza che ne derivi cioè una limitazione del potere degli altri Cantoni coinvolti di procedere in modo autonomo alla tassazione e alla ripartizione intercantonale degli elementi imponibili (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 4a ed., Basilea 2022, n. 29 ad art. 39 LAID, p. 1388 e dottrina citata).

                                         Inoltre, secondo il Tribunale federale, sebbene l’art. 39 cpv. 2 LAID preveda che il Cantone di sede comunichi all’altro Cantone la propria tassazione, conferendogli in tal modo il ruolo di Cantone leader, questa tassazione del Cantone di sede non ha tuttavia l’effetto di costringere l’altro Cantone ad allinearsi alla sua posizione. Pertanto ogni Cantone rimane abilitato a intraprendere la propria valutazione dei fatti e procedere in seguito alla propria tassazione e alla propria ripartizione. Proprio alla luce di queste considerazioni, recentemente, la Suprema Corte ha intrapreso un cambiamento della propria giurisprudenza ed ha abbandonato il principio secondo cui il cantone di domicilio fiscale secondario, che ha emesso una decisione di tassazione definitiva prima del cantone di domicilio principale o della sede, perde il diritto di introdurre una procedura di ricupero d’imposta (e a maggior ragione una procedura di sottrazione d’imposta), anche se le condizioni per farlo sono adempiute (DTF 150 II 73 consid. 5.2).

                                         5.5.

                                         Ora, nella misura in cui la preoccupazione dei ricorrenti, nell’impugnare la decisione di tassazione ticinese, sia quella di poter dedurre nel Canton Zurigo un importo superiore ai fr. 58'568.- apparentemente loro riconosciuti, occorre innanzitutto rilevare che l’autorità fiscale ha ammesso una deduzione di fr. 117'173.-.

                                         Indipendentemente dall’ammontare della deduzione litigiosa, è comunque chiaro che la decisione di tassazione del Cantone di domicilio (Zurigo), sebbene sia Cantone leader, non è vincolante per quella del Cantone di situazione dell’immobile (Ticino) e, a maggior ragione, la decisione ticinese non vincola il fisco zurighese, neppure per quanto concerne gli elementi imponibili soggetti alla sovranità fiscale ticinese.

                                         Tenuto conto del fatto che la procedura di tassazione in ogni Cantone è autonoma ed è retta dal diritto procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID), è poi escluso che un contribuente possa impugnare la tassazione, già passata in giudicato, di un Cantone, per ottenere una modifica della tassazione di un altro Cantone.

                                         Ne consegue che anche la domanda di restituzione in intero del termine, proposta dai ricorrenti, non potrebbe essere accolta, in particolare perché si fonda sul presupposto che la decisione del Canton Ticino sia vincolante per l’autorità di tassazione del Canton Zurigo. In ogni caso, sarebbe difficile ravvisare un motivo di restituzione dei termini, se i contribuenti hanno consapevolmente rinunciato a impugnare la decisione di tassazione ticinese.

                                   6.   In considerazione di quanto precede, il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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