Incarti n. 80.2025.222 80.2025.223
Lugano 18 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 agosto 2025 contro la decisione del 23 luglio 2025 in materia di revisione IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
A. Nel marzo del 2005 il Ministero Pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di RI 1 per titolo di usura, promovimento della prostituzione, appropriazione indebita, amministrazione infedele, frode fiscale cantonale e federale, falsità in documenti, nonché infrazione alla LDDS.
B. a.
Nelle tassazioni dell’imposta federale diretta e dell’imposta cantonale per i periodi fiscali 2003 e 2004, l’RS 1 (in seguito: UT) ha assoggettato all’imposta sul reddito, in particolare, “altri redditi della sostanza immobiliare” per, rispettivamente, fr. 2'360'000.– nel 2003 e fr. 1'720'000.– nel 2004. Per l’imposta sulla sostanza, ha inoltre commisurato i titoli e capitali in, rispettivamente, fr. 1'873'208.– per il 2003 e fr. 5’649'872.– per il 2004.
b.
Nell’ambito della procedura di reclamo relativa alle tassazioni in questione, il 17 ottobre 2008, l’Ispettorato fiscale, il Ministero pubblico e il rappresentante del contribuente hanno sottoscritto un verbale, nel quale hanno fra l’altro definito di comune accordo gli elementi imponibili relativi alle tassazioni dei periodi fiscali 2003 e 2004. Gli “altri redditi della sostanza mobiliare” sono stati ridotti a, rispettivamente, fr. 1'160'000.– per il 2003 e fr. 1'120'000.– per il 2004 e i titoli e capitali a, rispettivamente, fr. 1'773'208.– per il 2003 e fr. 5'549'872.– per il 2004. Il contribuente si è conseguentemente impegnato a pagare imposte cantonali, federali e comunali per complessivi fr. 490'500.– per il 2003 e fr. 643'000.– per il 2004, oltre a delle multe per tentativo di sottrazione.
c.
Con decisioni del 12 novembre 2008, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo del contribuente ed ha commisurato il reddito imponibile per il periodo fiscale 2003 in fr. 1'333'500.– per l’IC e fr. 1'336'000.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.–; per il periodo fiscale 2004 il reddito imponibile in fr. 1'701'000.– per l’IC, fr. 1'708'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'550'000.–. Gli elementi imponibili corrispondevano a quelli definiti nel verbale del 17 ottobre 2008.
C. Con istanza del 2 giugno 2023, RI 1 ha chiesto all’Ispettorato fiscale la revisione del “verbale di audizione 17 ottobre 2008 (equiparato ad una decisione cresciuta in giudicato) che, in sintesi, poggiava su delle ipotesi di reati penali (frode fiscale) che, alla prova dei fatti, si sono però rivelati inconsistenti”. L’istante ha allegato un decreto di abbandono, con cui il 2 marzo 2023 il Ministero pubblico aveva abbandonato il procedimento penale nei suoi confronti e gli aveva accordato un indennizzo di fr. 87'755.–.
L’istanza è stata trasmessa per competenza all’RS 1, il quale, con decisione del 10 marzo 2025, l’ha dichiarata irricevibile, in quanto presentata oltre 10 anni dopo la notificazione delle decisioni.
D. Il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, il 1° aprile 2025, rimproverando al fisco la violazione del principio della buona fede e del divieto di abuso o formalismo eccessivo. Infatti, egli non avrebbe conosciuto il motivo di revisione prima del marzo 2023.
Con decisione del 23 luglio 2025, l’UT ha respinto il reclamo, ribadendo che l’istanza era stata inoltrata “oltre 10 anni dopo le notifiche di tassazione datate 12 novembre 2008”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede, in via principale, l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti all’autorità fiscale, affinché entri nel merito della domanda di revisione del 2 giugno 2023, e, in via eventuale, l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti all’autorità fiscale, affinché proceda a intimare le relative tassazioni rivedute.
Preliminarmente, l’insorgente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l’autorità di tassazione non si sarebbe pronunciata sulla sua censura relativa alla violazione del principio della buona fede e del divieto di abuso o eccesso di formalismo. Ribadisce che il motivo di revisione si sarebbe materializzato dopo la notifica delle decisioni di tassazione del 12 novembre 2008, ossia con l’emanazione del decreto di abbandono del Ministero pubblico del 2 marzo 2023. Di conseguenza, in precedenza non avrebbe potuto presentare nessuna istanza di revisione. Con la sua decisione, il fisco cantonale gli precluderebbe “l’uso di un rimedio straordinario atto a ristabilire un minimo di giusitzia fiscale”. Con il decreto di abbandono sarebbe stato riconosciuto che non erano adempiuti gli estremi della frode fiscale, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale.
F. Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2025, l’UT chiede la conferma della sua decisione.
Ribadito il decorso del termine di revisione decennale previsto dagli articoli 233 LT e 148 LIFD, il fisco cantonale ritiene che il decreto d’abbandono del 2 giugno 2023 riconosca unicamente la prescrizione dei reati penali e non l’inesistenza delle prestazioni definite nel verbale del 17 ottobre 2008. Contesta inoltre la violazione del principio della buona fede, lamentata dal ricorrente, in quanto nel verbale d’audizione del 2008, come nelle decisioni su reclamo, non vi sarebbe alcuna esplicita rassicurazione sul riconoscimento di una revisione oltre i termini previsti dagli articoli 233 LT e 148 LIFD.
G. Con replica spontanea del 19/22 settembre 2025, il contribuente ribadisce che il verbale d’audizione del 2008 si sarebbe basato sull’errata premessa dell’autorità fiscale, come di quella penale, che i presupposti per il reato di frode fiscale fossero adempiuti e che su tale premessa gli sarebbero state inflitte multe per complessivi fr. 585'000.–. Il ricorrente contesta altresì le considerazioni dell’UT in merito al principio della buona fede, osservando che “il principio della certezza del diritto non può assurgere a pretesto per arrecare un atto di ingiustizia e di iniquità”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 232 cpv. 1 LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Deve anzitutto essere chiarito quali siano le decisioni di cui è chiesta la revisione.
Nell’istanza del 2 giugno 2023, indirizzata all’Ispettorato fiscale, il contribuente aveva chiesto la revisione del “verbale di audizione 17 ottobre 2008 (equiparato ad una decisione cresciuta in giudicato) che, in sintesi, poggiava su delle ipotesi di reati penali (frode fiscale) che, alla prova dei fatti, si sono però rivelati inconsistenti”.
L’Ispettorato aveva trasmesso l’istanza all’Ufficio di tassazione competente, quale istanza di revisione delle decisioni di tassazione IC e IFD 2003 e 2004, entrambe oggetto di decisione su reclamo del 12 novembre 2008. La decisione dell’UT concerne di conseguenza le suddette decisioni di tassazione.
Nella replica del 19 settembre 2025, l’insorgente torna a fare riferimento al verbale di audizione del 17 ottobre 2008, nel quale sarebbe stato stabilito l’obbligo di pagare multe per fr. 585'000.– per gli anni 2003 e 2004.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
· in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
· in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher, “Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in particolare p. 267).
Un tale accordo non ha automaticamente effetti di diritto materiale, ma rappresenta un’intesa sui diritti e gli obblighi procedurali ed è la base per l’adozione di una decisione di tassazione. L’accordo implica che l’amministrazione fiscale esonera il contribuente da un’ulteriore collaborazione nell’accertamento dei fatti e, da parte sua, il contribuente rinuncia a richiedere l’assunzione di ulteriori prove. L’accordo non sostituisce quindi né la decisione di tassazione né la decisione di tassazione su reclamo; neppure preclude in sé la possibilità di presentare ricorso (2C_769/2009 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.1 e 2.2.2.; Locher, op. cit., p. 271).
2.3.
Da quanto precede si impone la conclusione che il verbale del 17 ottobre 2008 non costituisce una decisione fiscale, ma registra unicamente l’intervenuto accordo di natura procedurale fra l’autorità fiscale e il contribuente in merito all’ammontare degli elementi imponibili dei periodi fiscali 2003 e 2004. Quanto convenuto dalle parti è poi stato ripreso nelle decisioni su reclamo del 12 novembre 2008, suscettibili di ricorso alla Camera di diritto tributario.
Bene ha fatto allora l’UT a considerare l’istanza riferita alle decisioni del 12 novembre 2008 e non al verbale di audizione del 17 ottobre 2008.
La decisione impugnata, con cui l’UT ha respinto il ricorso contro la decisione dello stesso ufficio, che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di revisione, non concerne tuttavia eventuali reati fiscali. In particolare, le multe per tentativo di sottrazione, che il contribuente si è impegnato a pagare, in base all’accordo sottoscritto nel citato verbale del 17 ottobre 2008, non sono oggetto delle decisioni in questione. La competenza per le procedure penali amministrative è del resto attribuita all’Ufficio delle procedure speciali (art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]).
Non è noto se le decisioni penali relative al tentativo si sottrazione siano mai state notificate al ricorrente. Un’eventuale istanza di revisione contro una decisione penale, con cui è stata inflitta una multa per tentativo di sottrazione, dovrebbe comunque essere presentata all’Ufficio procedure speciali.
2.4.
La decisione contro cui il contribuente ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario concerne l’istanza di revisione delle decisioni su reclamo in materia di IC e IFD 2003 e 2004, notificate il 12 novembre 2008.
Il ricorso può pertanto riferirsi esclusivamente alla revisione delle stesse decisioni.
3. 3.1.
L’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile l’istanza di revisione, in quanto inoltrata oltre i dieci anni dalla notificazione delle decisioni di cui era chiesta la revisione.
3.2.
Secondo gli articoli 148 LIFD e 233 LT la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza. Per il motivo di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett. d LT, la legge cantonale prevede un termine di trenta anziché di novanta giorni.
Una volta trascorso il termine assoluto di 10 anni dall’emissione della sentenza o della decisione, la revisione è esclusa (Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 2 ad art. 148 LIFD, p. 2492). Tale termine costituisce inoltre un termine di perenzione, che vincola sia il contribuente sia le autorità (Looser, op. cit., n. 3 ad art. 148 LIFD, p. 2493).
3.3.
È innegabile che, nel momento in cui l’istanza di revisione è stata presentata, il termine di perenzione decennale fosse da tempo scaduto. Infatti, le decisioni su reclamo sono state notificate il 12 novembre 2008 e l’istanza è stata inoltrata il 2 giugno 2023.
3.4.
Il ricorrente pretenderebbe una deroga al termine di perenzione decennale, sulla base del principio della buona fede e del divieto di abuso o eccesso di formalismo.
La deroga in questione sarebbe tuttavia in contrasto con il principio di legalità.
A tale riguardo, in una recente sentenza, che concerneva l’istanza di revisione, presentata nel 2013 contro una decisione in materia di imposta di successione notificata nel 1994, il Tribunale federale si è confrontato fra l’altro con la censura del ricorrente, secondo cui il diritto alla revisione avrebbe dovuto essere riconosciuto – a prescindere dal rispetto delle norme ticinesi sulla revisione, quindi dal rispetto del principio di legalità (art. 127 cpv. 1 Cost.) – giusta gli art. 26 e 127 cpv. 2 Cost.
Ebbene, la Suprema Corte ha ammesso di avere effettivamente evocato, nella sentenza 2C_47/2016 del 22 agosto 2016, l’ipotesi di una deroga al principio del “numerus clausus” dei motivi di revisione e, pertanto, anche al principio di legalità garantito dall'art. 127 cpv. 1 Cost., riferendosi alla situazione vigente prima dell’entrata in vigore della LIFD e ad alcune voci di dottrina. Ha tuttavia aggiunto di essere tornata sul tema in tempi più recenti, escludendo la possibilità di una deroga (sentenza 9C_579/2024 del 1° maggio 2025 consid. 6.3 e giurisprudenza citata, in particolare la sentenza 9C_361/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 2.2.1-2.2.3 e 3.3.1-3.3.3, in DTF 151 II 345).
Ne consegue che, anche nel caso in esame, non si giustifica una deroga al principio di legalità.
4. 4.1.
Indipendentemente dalla ricevibilità dell’istanza di revisione, la stessa dovrebbe essere respinta anche nel merito.
4.2.
Il preteso motivo di revisione è costituito dal decreto di abbandono notificato al ricorrente dal Ministero pubblico il 2 marzo 2023.
La decisione in questione si fonda sulla premessa che “i reati alla base del procedimento penale avviato nei confronti di RI 1 nel marzo del 2005 – che hanno portato alla sua incarcerazione per 22 giorni – per titolo di promovimento della prostituzione, appropriazione indebita, usura, amministrazione infedele aggravata, contravvenzione alla LDDS, delitto contro la LF sulla imposta federale diretta e frode fiscale sono ampiamente prescritti”, con la conseguenza che il procedimento penale “deve essere abbandonato”. Il decreto si confronta in seguito con la richiesta di indennizzo, formulata dal ricorrente sulla base degli articoli 429 e seguenti CPP.
4.3.
In primo luogo, il decreto in questione non ha stabilito che il ricorrente non abbia commesso i fatti per i quali era stato aperto il procedimento penale, ma ha unicamente constatato che era subentrata la prescrizione dell’azione penale.
In secondo luogo, il solo reato fiscale di competenza del Ministero pubblico era la frode fiscale (articoli 188 cpv. 1 LIFD e 271 cpv. 1 LT). Per il perseguimento del tentativo di sottrazione la competenza era dell’autorità fiscale (articoli 182 cpv. 1 LIFD e 266 cpv. 2 LT). Ne consegue che il decreto di abbandono del 2 marzo 2023 può riferirsi unicamente alla prescrizione dell’azione penale per il delitto di frode fiscale.
È dunque escluso che, con il decreto di abbandono, il Ministero pubblico possa aver escluso che il ricorrente abbia conseguito i redditi che sono stati assoggettati alle imposte nelle tassazioni relative ai periodi fiscali 2003 e 2004. È stato del resto lo stesso contribuente, nel verbale di audizione del 17 ottobre 2008, a riconoscere di aver conseguito i proventi non dichiarati, poi assoggettati a tassazione con le decisioni in discussione.
Il fatto che il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale per frode fiscale non costituirebbe pertanto un motivo di revisione delle decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali 2003 e 2004 neppure nel caso in cui non fosse subentrata la perenzione decennale prevista dagli articoli 148 LIFD e 233 LT.
5. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 3’000.–
sono a carico del ricorrente, che le ha anticipate.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: