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Ticino Camera di diritto tributario 18.09.2025 80.2025.201

18. September 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·985 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Procedura: imposta comunale, diffida di pagamento, reclamo Municipio, ricorso diretto irricevibile

Volltext

Incarto n. 80.2025.201

Lugano 18 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 31 luglio 2025 contro la decisione del 14 luglio 2025 in materia di imposta comunale 2019.

    Fatti

A.    a.

                                         Il 20 novembre 2024, RI 1 presentava al Municipio del Comune di __________ (di seguito, Municipio) “reclamo avverso i calcoli conguaglio” dell’imposta comunale 2019, contestando in particolare l’addebito di interessi di mora per i periodi dal 1° gennaio 2019 al 24 agosto 2019 e dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre 2019, pari rispettivamente a fr. 1'098.50 e a fr. 1'892.15, ritenendolo ingiustificato. Sosteneva di aver corrisposto nei termini sia gli acconti che il conguaglio, mentre sarebbe stato il Comune ad aver emesso il conguaglio con oltre un anno di ritardo rispetto a quelli per l’IC e per l’IFD.

                                         b.

                                         Con risposta del 4 dicembre 2024, il Municipio ha sostenuto di aver emesso i conguagli contestualmente a quelli relativi alle imposte cantonali e federali e ha precisato che, in ogni caso, la data di emissione non inciderebbe sul calcolo degli interessi di mora, determinati a partire dalla scadenza dei conguagli. Gli interessi di ritardo sarebbero poi stati correttamente calcolati.

                                  B.   Con scritto del 25 giugno 2025 al RS 1, RI 1, per il tramite della RA 1, sosteneva che ritardo del pagamento del conguaglio delle imposte comunali 2019 fosse riconducibile “alla mancata ricezione delle fatture relative alle imposte dovute”. Evidenziando come la prova della loro notifica spettasse all’autorità, chiedeva l’annullamento degli interessi di ritardo.

                                         Il 27 giugno 2025 il Municipio confermava la correttezza dell’addebito degli interessi di ritardo.

                                  C.   Il 14 luglio 2025 il Municipio trasmetteva alla contribuente uno scritto intitolato “Imposta comunale 2019 - Calcolo contenzioso - Diffida”. Nel documento era riportato il calcolo dell’imposta comunale per il periodo dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 e un conteggio in cui risultava registrato l’avvenuto pagamento dell’intero importo delle imposte comunali pari a fr. 30'155.-, mentre rimaneva scoperto il versamento di fr. 1'098.60 a titolo di interessi di mora, cui veniva aggiunta una tassa di diffida di fr. 50.-. Veniva indicato un termine di pagamento fino al 14 agosto 2025 per l’intero scoperto di fr. 1'148.60.

                                  D.   Con ricorso del 31 luglio 2025 alla Camera di diritto tributario RI 1, sempre rappresentata da RA 1 postula l’annullamento del menzionato conteggio. Evidenziando la rilevanza della data di intimazione del conguaglio d’imposta ai fini della decorrenza degli interessi di mora, la contribuente sostiene di non aver mai ricevuto la fattura relativa al “conguaglio d’imposta comunale datata 07.08.2023”. L’onere della prova dell’avvenuta notifica incomberebbe all’autorità.

                                  E.   Nelle proprie osservazioni, il Municipio spiega di aver respinto, il 4 dicembre 2024, il regolare reclamo presentato dalla contribuente contro il conguaglio dell’imposta comunale 2019, confermando il calcolo degli interessi. Tale decisione sarebbe divenuta definitiva. La ricorrente avrebbe ora indicato di aver impugnato la decisione del 14 luglio 2025, facendo riferimento alla tassa di diffida relativa all’incasso degli interessi di mora. Nel conteggio è indicata la possibilità di proporre reclamo al Municipio. Ad oggi, tuttavia, non risulta che sia stato presentato alcun reclamo, sicché non esiste alcuna decisione contro la quale possa essere proposto il ricorso.

                                         La ricorrente non ha replicato.

Diritto

1.    1.1.

                                         Con il ricorso del 31 luglio 2025 alla Camera di diritto tributario, la contribuente ha impugnato la diffida di pagamento degli interessi di mora relativi alle imposte comunali per il periodo dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre 2019.

                                         1.2.

                                         Giusta l’art. 242 cpv. 1 LT, le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza; sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse remunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato (cpv. 2); in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (cpv. 3); contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 (cpv. 4).

                                         1.3.

                                         Ai sensi dell’art. 275 LT, in materia di imposte comunali in mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di imposte cantonali.

                                         In concreto, la legge non disciplina l’impugnazione della diffida per il pagamento delle imposte comunali e dei relativi interessi. L’applicazione analogica dell’art. 242 cpv. 3 LT consente tuttavia di stabilire che la diffida avrebbe dovuto essere impugnata mediante reclamo al Municipio, in qualità di autorità competente per la riscossione delle imposte comunali. Solo contro la decisione su reclamo del Municipio sarebbe poi stato possibile proporre ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di 30 giorni. Tali indicazioni figuravano correttamente in calce alla decisione impugnata.

2.    Ne consegue che, in assenza di una decisione su reclamo, questa Camera non è competente per entrare nel merito del gravame.

Un atto presentato a un ufficio incompetente deve tuttavia essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale competente e, in tal caso, il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza (art. 192 cpv. 4 LT).

                                         Ne consegue che il “ricorso” del 31 luglio 2025 della contribuente deve essere trasmesso al Municipio perché sia considerato quale reclamo contro la decisione del 14 luglio 2025.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         §    Lo scritto del 31 luglio 2025 è trasmesso al Municipio del Comune di __________, perché sia considerato reclamo contro la decisione (diffida) del 14 luglio 2025.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-  ; -  .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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