Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 16.09.2025 80.2025.126

16. September 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,763 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Deduzioni: alimenti, separazione di fatto prima del divorzio, verifica e quantificazione dei contributi di mantenimento da parte del marito e padre

Volltext

Incarti n. 80.2025.126 80.2025.127

Lugano 16 settembre 2025   

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 21 maggio 2025 contro la decisione del 25 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2022.

    Fatti

A.    a.

Con sentenza del 15 novembre 2022, il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto il matrimonio fra RI 1 e __________, omologando la convenzione tra i coniugi concernente gli effetti accessori del divorzio. I figli __________ (2 aprile 2006) e __________ (8 luglio 2009) sono stati affidati alla madre, alla quale il marito è stato condannato a versare un contributo alimentare per sé pari a fr. 1’200.– fino al 30 novembre 2024 e di fr. 450.– fino al 30 giugno 2027, nonché un contributo per i figli pari complessivamente a fr. 4’310.–, ridotto a fr. 3’580.– al termine della frequenza della scuola privata da parte del figlio minore e, dal 1° luglio 2027, a fr. 3’980.–.

                                         b.

                                         Con la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022, RI 1 ha chiesto, per quanto qui d’interesse, la deduzione di fr. 11'020.–. a titolo di alimenti versati all’ex moglie.

                                  B.   Con decisione di tassazione IC e IFD 2022 dell’8 gennaio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) ha suddiviso l’importo posto in deduzione, pari a fr. 11’020.–, in fr. 2’400.– a titolo di alimenti versati al coniuge divorziato e fr. 8’620.– a titolo di alimenti per i figli minorenni, versati negli ultimi due mesi del 2022 sulla base di quanto previsto dalla convenzione di divorzio omologata.

                                  C.   Con due distinti messaggi di posta elettronica, datati 8 e 15 gennaio 2024, il contribuente chiedeva all’UT di applicare, per il calcolo dell’IFD, l’aliquota prevista per “coniugati o persone sole con figli a carico”. Nel secondo messaggio, oltre a reiterare tale richiesta, sosteneva che, nonostante il divorzio, il suo diritto alle deduzioni per figli e coniuge dovesse rimanere invariato, poiché aveva provveduto al loro mantenimento almeno fino alla fine di novembre 2022. L’autorità fiscale respingeva le richieste evidenziando che, in caso di divorzio, era il genitore che riceve gli alimenti ad avere diritto all’“aliquota genitori”.

                                  D.   Con reclamo del 20 gennaio 2024, RI 1 oltre a contestare l’importo delle spese di gestione e manutenzione e quello degli interessi passivi, chiedeva una deduzione per figli a carico di fr. 22'200.–. per l’IC e di fr. 13'000.– per l’IFD e di applicare l’aliquota per “coniugati o persone sole con figli a carico”. A sostegno delle sue richieste faceva riferimento al punto 6 della convenzione di divorzio omologata la quale prevede – tra l’altro – che “[…] Al marito è riservato il diritto di richiedere le deduzioni fiscali d’uso per entrambi i figli”.

                                  E.   Con decisione del 25 aprile 2025, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, rettificando gli importi relativi alle spese di gestione e manutenzione degli immobili e agli interessi passivi privati. Respingeva invece la richiesta di deduzione per figli a carico, così come l’applicazione dell’aliquota prevista per persone divorziate con figli a carico.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 impugna la decisione su reclamo. Chiede il riconoscimento della deduzione, per l’intero anno 2022, degli importi versati a titolo di contributi alimentari, pari a fr. 51’720.– per i figli e a fr. 14’400.– per l’ex moglie. Sostiene che l’UT non avrebbe potuto negargli il riconoscimento delle deduzioni sociali senza, al contempo, ammettere gli alimenti versati per l’intero periodo fiscale. La sentenza della Pretura di Lugano avrebbe disposto la separazione delle partite fiscali con effetto dal 1° gennaio 2022; di conseguenza, per tutto il 2022 la famiglia non avrebbe più costituito un’unità economica. Nella stessa sentenza, oltre a fissare i contributi alimentari di fr. 1’200.– per l’ex moglie e di fr. 4’310.– per i figli, sarebbe stato “legalmente evidenziato” che tali somme sono state da lui versate mensilmente nel corso del 2022. L’UT avrebbe quindi errato nel rifiutare di considerare gli alimenti versati prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

                                  G.   Con le proprie osservazioni l’UT rimanda alle motivazioni contenute nella decisione impugnate ed alle spiegazioni fornite nella corrispondenza con il contribuente.

Diritto

                                   1.   Oggetto di contestazione, nel caso concreto, è l’ammontare dei contributi alimentari deducibili dal reddito del marito per l’anno fiscale 2022. Egli sostiene che l’UT, non avendo riconosciuto le deduzioni sociali per i figli, avrebbe dovuto ammettere la deduzione integrale degli alimenti versati per l’intero periodo fiscale.

                                         Secondo il contribuente, la separazione delle partite fiscali con effetto dal 1° gennaio 2022 – “stabilita” dalla sentenza di scioglimento del matrimonio e di omologazione della convenzione di divorzio del 6 maggio 2022 – implica che, per tutto l’anno 2022, la famiglia non costituirebbe più un’“unità economica”, con la conseguenza che il regime matrimoniale non sarebbe più applicabile.

                                         I contributi alimentari, pari a fr. 1'200.– per l’ex moglie e fr. 4'310.– per i figli, che egli afferma di avere versato mensilmente nel corso del 2022, non rappresenterebbero quindi l’adempimento di obblighi derivanti dal regime matrimoniale, bensì versamenti fiscalmente deducibili.

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT stabiliscono il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Da questo requisito deriva a contrario che quando il matrimonio sussiste legalmente, ma i coniugi vivono separati legalmente o di fatto, essi non devono più essere tassati congiuntamente ma separatamente (cfr. Messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, FF 1983 III 1 ss, p. 100). 

                                         Secondo la giurisprudenza e la dottrina, affinché si verifichi una separazione di fatto, non deve più esistere un nucleo familiare comune e le risorse finanziarie non devono più essere gestite congiuntamente. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone quindi che i coniugi abbiano rinunciato alla convivenza. Di conseguenza, finché ciascun coniuge ha il proprio domicilio pur mantenendo la comunione matrimoniale, non esiste una vita separata. Affinché siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione separata, i coniugi devono avere l’intenzione di porre fine alla comunione matrimoniale, ossia devono rinunciare a vivere in un’unica economia domestica, in particolare per uno dei motivi previsti dagli articoli 137, 175 e 176 CC, e devono vivere separati in modo durevole. La tassazione separata implica anche che i mezzi di sussistenza dei coniugi non siano messi in comune, in particolare per quanto riguarda l'appartamento e le spese domestiche; in altre parole, un coniuge è sostenuto dall'altro solo sotto forma di sussidi di importo specifico (sentenza 2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

                                         2.2.

                                         In caso di divorzio o separazione legale o di fatto, il cumulo degli elementi imponibili viene pertanto meno e i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (articoli 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv. 2 LT). Sia in caso di matrimonio sia in caso di divorzio o separazione, la situazione personale alla fine del periodo fiscale è quindi determinante per l’intero periodo fiscale. Lo stesso criterio vale del resto anche per il riconoscimento delle deduzioni sociali (articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT) come pure per stabilire l’aliquota applicabile (art. 35 cpv. 4 LT; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 20 settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid. 2.2).

                                         2.3.

                                         Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

                                         2.4.

                                         Nel caso degli alimenti, il principio di congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 55 ad art. 23, p. 731, e n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008 consid. 2.4.).

                                   3.   Nel caso in esame, al 31 dicembre 2022 RI 1 risultava divorziato ed è stato pertanto correttamente assoggettato a tassazione individuale per l’intero periodo fiscale. A giusto titolo il contribuente non rivendica più la deduzione per figli a carico prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD, poiché, alla data determinante del 31 dicembre 2022, i figli minorenni convivevano con la madre, la quale provvedeva al loro sostentamento grazie agli alimenti da lui versati. La deduzione spettava quindi all’ex moglie.

                                         Resta quindi da verificare se l’autorità fiscale abbia correttamente riconosciuto la deduzione degli alimenti versati all’ex coniuge per sé e per i figli minorenni limitatamente agli ultimi due mesi del 2022, sulla base della sentenza di divorzio e come richiesto dal contribuente nella dichiarazione fiscale, oppure se, come da lui ora preteso, debba essere ammessa la deduzione di un importo maggiore.

                                   4.   4.1.

                                         La prima condizione per la deducibilità degli alimenti è che siano adempiuti i presupposti per la tassazione separata dei coniugi.

                                         4.2.

                                         A tale riguardo, si è già ricordato che, per stabilire se i coniugi si considerino separati o meno, è determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale. Basta quindi che nel corso dell’anno sia intervenuta la separazione di fatto perché i coniugi siano sottoposti a tassazione separata per l’intero periodo fiscale. Il momento preciso in cui è intervenuta la separazione è tuttavia rilevante, se si deve stabilire da quando siano deducibili gli alimenti.

                                         In una sentenza del 29 febbraio 2016 (2C_502/2015; 2C_508/2015, in: RDAF 2016 II p. 602), il Tribunale federale ha avuto modo di decidere che, dopo la costituzione di economie domestiche e domicili separati, con il conseguente abbandono definitivo della volontà di continuare l’unione coniugale, si deve ritenere che sia intervenuta una separazione di fatto dei coniugi, in quanto a questo punto diventa evidente l’imminente separazione delle risorse comuni, che sembra essere solo una questione di tempo. Il semplice fatto che i coniugi continuino a disporre di un conto bancario in comune per un tempo determinato, per provvedere al proprio mantenimento, non basta per escludere che vi sia stata una separazione di fatto, che si evince invece dal quadro complessivo della loro situazione. Nel caso in esame, i coniugi avevano finanziato le rispettive spese di mantenimento in modo separato, attingendo al conto bancario del marito, sul quale confluiva il suo stipendio (consid. 3.3).

                                         Nel caso concreto, l’Alta Corte ha ritenuto che i coniugi fossero fiscalmente separati già dall’inizio del 2011, nonostante fino all’inizio di settembre dello stesso anno avessero continuato a finanziare il proprio sostentamento tramite un conto comune.

                                         4.3.

                                         Tornando al caso in esame, come già accennato in narrativa, il matrimonio tra RI 1 e __________ è stato sciolto con sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 15 novembre 2022. Con la medesima decisione è stata omologata la convenzione sugli effetti accessori del divorzio, in virtù della quale i due figli minorenni sono stati affidati alla madre e il padre è stato obbligato a versare contributi alimentari pari, al momento qui di interesse, a fr. 4'310.– per i figli e a fr. 1'200.– per l’ex coniuge. Sulla base di tale convenzione, l’autorità di tassazione ha riconosciuto in deduzione unicamente i contributi ivi stabiliti per gli ultimi due mesi del 2022.

                                         Tale soluzione non appare tuttavia convincente alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale. In particolare, riconoscere la deduzione soltanto dei contributi alimentari versati a seguito della pronuncia del divorzio non tiene in debita considerazione il fatto che tale evento è, secondo il corso naturale delle cose e l’esperienza generale della vita, preceduto da una separazione di fatto che, come visto, a determinate condizioni, costituisce il momento a partire dal quale sono soddisfatte le condizioni per l’imposizione separata. Tale punto segna anche il riferimento temporale a partire dal quale possono essere dedotti eventuali contributi alimentari.

                                         È vero che il ricorrente non precisa quando sia avvenuta la separazione di fatto. È altresì vero che lo stesso contribuente, nella propria dichiarazione fiscale, aveva richiesto la deduzione di contributi alimentari per fr. 11’020.– (corrispondenti a due mensilità dei contributi stabiliti nella convenzione di divorzio) e che, con il reclamo, aveva erroneamente indicato la deduzione per figli a carico.

                                         Tuttavia, agli atti dell’incarto fiscale risulta un contratto di locazione, sottoscritto dallo stesso ricorrente, per un appartamento di 3.5 locali in via __________, con decorrenza dal 10 luglio 2022. Dalla convenzione di divorzio, omologata il 15 novembre 2022, emerge invece che la moglie avrebbe potuto continuare ad abitare con i figli nell’ex abitazione coniugale, sita in via __________, di proprietà del marito e situata nel medesimo comune, sino al 31 dicembre 2027, o fino all’inizio di una nuova convivenza.

                                         Parrebbe quindi che, al più tardi dal 10 luglio 2022, il marito abbia costituito un domicilio separato da quello della famiglia.

                                         Vista anche la richiesta ricorsuale di “considerare le deduzioni generali per gli alimenti per l’intero anno 2022” e la precisazione che “è stato legalmente evidenziato e stabilito che ho versato mensilmente nel 2022 la cifra di fr. 1'200.– franchi e 4'310.– franchi per il sostegno alimentare di mia ex-moglie e figli”, si impone di verificare precisamente, con la collaborazione dell’insorgente, il momento in cui quest’ultimo ha costituito un’economia domestica e un domicilio separati da quelli della ex moglie e dei figli.

                                   5.   5.1.

                                         Una volta accertato che, prima del divorzio, vi sia stata la separazione dei coniugi e quando questa si sia verificata, si tratterà poi di stabilire se, nel lasso di tempo intercorso fra la separazione di fatto e il divorzio, siano stati versati alimenti.

                                         5.2.

                                         Non necessariamente i contributi di mantenimento devono rivestire la forma di prestazioni in denaro dirette e ricorrenti. Può trattarsi anche di versamenti indiretti, come per esempio il pagamento dei premi della cassa malati, delle imposte, degli oneri ipotecari o dei costi i di locazione oppure consistere in vere e proprie prestazioni in natura, come per esempio quando il beneficiario degli alimenti vive gratuitamente nella casa o nell’appartamento dell’ex coniuge (Locher, op. cit., n. 54 ad art. 23 LIFD, p. 994; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 14.1.2, p. 31).

                                         Nella già citata sentenza del 29 febbraio 2016 (RDAF 2016 II 602), il Tribunale federale ha ammesso che i prelevamenti della moglie dal conto comune, alimentato quasi esclusivamente con lo stipendio del marito, costituissero contributi di mantenimento. Secondo l’Alta Corte, il fatto che i coniugi avessero potuto fissare l’ammontare definitivo dei contributi solo dopo essere rimasti separati per alcuni mesi non era un motivo per negare la deduzione degli alimenti, in mancanza di versamenti per un importo determinato (consid. 4).

                                         5.3.

                                         Tornando al caso in esame, il ricorrente sostiene di aver provveduto al mantenimento di moglie e figli dopo la separazione e prima del divorzio, senza tuttavia spiegare in quale forma lo abbia fatto e senza produrre alcun giustificativo a tale riguardo. Come risulta dalla citata pronuncia della Suprema Corte, il contribuente potrebbe anche aver consentito alla moglie di prelevare il necessario per il mantenimento proprio e dei figli dai propri conti bancari. Una tale circostanza deve in ogni caso essere comprovata dallo stesso ricorrente.

                                         L’autorità di tassazione dovrà pertanto verificare, con la collaborazione del contribuente, se, fra la separazione di fatto e la pronuncia del divorzio, siano stati versati contributi di mantenimento deducibili.

                                         Il fatto che il contribuente abbia richiesto solo in sede di ricorso la deduzione dei contributi versati precedentemente alla sentenza di divorzio sarà tenuto in considerazione, ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

                                   6.   Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’UT affinché provveda ad emanare una nuova decisione dopo aver effettuato i necessari approfondimenti. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo IC e IFD 2022 del 25 aprile 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT perché adotti una nuova decisione dopo aver effettuato gli accertamenti che s’impongono.

                                    2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

80.2025.126 — Ticino Camera di diritto tributario 16.09.2025 80.2025.126 — Swissrulings