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Ticino Camera di diritto tributario 30.06.2025 80.2025.107

30. Juni 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,225 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, mancato pagamento nel termine, non restituzione del termine, irricevibilità del ricorso

Volltext

Incarti n. 80.2025.107 80.2025.108

Lugano 30 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 8 maggio 2025 contro la decisione del 9 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2021.

    Fatti

                                     -   con decisione del 9 aprile 2025, l’RS 1 ha respinto un reclamo, interposto da RI 1 contro la tassazione IC e IFD per il periodo fiscale 2021, notificata a lui e alla moglie __________, nella quale il reddito imponibile era stato commisurato in fr. 1'102'900.– per l’IC e in fr. 1'118'200.– per l’IFD;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver ricevuto le richieste di documentazione, che l’Ufficio di tassazione ha indicato nella decisione di avergli inviato durante la procedura di reclamo;

                                     -   nelle sue osservazioni del 12 maggio 2025, l’autorità di tassazione propone di respingere il reclamo e segnala che il contribuente e la moglie hanno debiti fiscali per i periodi precedenti, per i quali sono già stati rilasciati al fisco degli attestati di carenza beni;

                                     -   con raccomandata del 15 maggio 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino al 6 giugno 2025 per versare l’importo di fr. 5'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese processuali, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   non ritirata, la raccomandata è stata rinviata al mittente il 14 giugno 2025;

                                     -   con scritto del 16 giugno 2025, il ricorrente ha comunicato alla Camera di diritto tributario di non essere riuscito a ritirare tempestivamente la lettera raccomandata a lui indirizzata, “perché, per motivi di lavoro, [era] stato bloccato all’estero”, e ha chiesto “una nuova rispedizione di questa lettera e la restituzione del termine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPC”.

Diritto

                                     -   per l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

                                     -   tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);

                                     -   il ricorrente è in mora con il pagamento delle imposte cantonali dei periodi precedenti, ragione per cui la Camera di diritto tributario, il 15 maggio 2025, gli ha attribuito un termine fino al 6 giugno 2025 per il versamento di fr. 5'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;

                                     -   la raccomandata, inviata all’indirizzo indicato dal ricorrente, è ritornata al mittente non ritirata;

                                     -   prima ancora che la lettera fosse ritornata alla Camera di diritto tributario, con scritto del 16 giugno 2025 il ricorrente aveva tuttavia comunicato di non essere riuscito a ritirarla tempestivamente, “perché, per motivi di lavoro, [era] stato bloccato all’estero”, e aveva chiesto “una nuova rispedizione di questa lettera e la restituzione del termine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPC”;

                                     -   dal tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che il 16 maggio 2025 il destinatario ha ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata e che il 20 maggio 2025 ha dato ordine di prorogare la scadenza fino al 13 giugno 2025;

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli invii raccomandati si presumono notificati al destinatario il settimo giorno della loro giacenza e tale momento non può essere prorogato da un eventuale ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale (cfr. p. es. sentenza TF n. 2C_284/2014 del 2 dicembre 2014, in RF 70/2015 p. 256 consid. 4.2 e giurisprudenza citata);

                                     -   in base alla giurisprudenza citata, l’invio raccomandato si deve considerare notificato il 23 maggio 2025;

                                     -   nella misura in cui – pur non avendo ancora conosciuto il contenuto della raccomandata, che il destinatario non aveva ritirato –, l’insorgente chiedeva la “rispedizione” della stessa e “la restituzione del termine”, la sua lettera del 16 giugno 2025 può essere considerata come una domanda di restituzione del termine per il versamento dell’anticipo;

                                     -   la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   per l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD);

                                     -   per l’art. 133 cpv. 3 LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati;

                                     -   per impedimento non colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile;

                                     -   l'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo d’affari prudente;

                                     -   l’assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata);

                                     -   ora, nel caso in esame, è escluso che l’asserita assenza all’estero per motivi di lavoro giustifichi una restituzione del termine per il versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie;

                                     -   in primo luogo, il ricorrente non ha provato in alcun modo la sua assenza all’estero, della quale non si conoscono né le date di partenza e di rientro né i motivi né la destinazione;

                                     -   in secondo luogo, il contribuente ha ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata il 16 maggio 2025, ma solo il 20 maggio ha attivato l’ordine di trattenere la corrispondenza fino al 13 giugno 2025;

                                     -   in terzo luogo, lo stesso giorno in cui gli ha inviato per raccomandata la richiesta di versamento dell’anticipo in questione, la Camera di diritto tributario ha indirizzato al ricorrente, per posta semplice, anche copia delle osservazioni al ricorso, presentate dall’Ufficio di tassazione, e il 22 maggio 2025 lo stesso ha inviato alla Camera una replica (redatta a Caprino il 22 maggio 2025);

                                     -   il ricorso si rivela pertanto irricevibile.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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