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Ticino Camera di diritto tributario 04.08.2025 80.2025.103

4. August 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,547 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, presunta abitabilità tutto l’anno, domicilio del contribuente, ricupero d’imposta, non procedura semplificata per casi bagattella

Volltext

Incarti n. 80.2025.103 80.2025.104

Lugano 4 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 6 maggio 2025 contro la decisione del 9 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2020.

    Fatti

                                  A.   a.

                                         RI 1, contabile, lavora a __________ presso la __________, di cui è anche presidente con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino; ultima consultazione: 08.07.2025).

                                         È domiciliato in Via __________ a __________, dove convive con la compagna __________ (v. estratto Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione: 08.07.2025).

                                         A __________ è proprietario dei fondi __________, __________, __________ e __________ (v. Modulo 7, allegato alla DI 2020).

                                         b.

                                         Il 19 ottobre 2021, RI 1 ha presentato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020.

                                         Per quanto qui d’interesse, in un unico Modulo 7 (“Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare”) allegato alla Dichiarazione d’imposta 2020, ha esposto tutti e quattro i fondi di __________ definendoli abitazione secondaria/di vacanza, per i quali non aveva percepito alcun reddito e non faceva valere alcuna deduzione.

                                  B.   Il 31 maggio 2023, l’RS 1 (di seguito: UT) si è rivolto al contribuente, comunicandogli che, “da un controllo fiscale” era risultato che la sua abitazione primaria si trovava al mapp. n. __________ RFD di __________, oggetto per il quale tuttavia non era mai stato dichiarato un valore locativo, ragione per cui avrebbe intrapreso un ricupero d’imposta. Il valore locativo sarebbe stato quantificato in fr. 600.‑ al mese e il ricupero d’imposta sarebbe stato “eseguito sulla tassazione 2020 ancora aperta in base art. 258 cpv. 1-2 LT e art. 175 cpv. 1-2 LIFD”.

                                         Il fisco cantonale gli attribuiva un termine fino al 16 giugno 2023 per prendere di posizione, altrimenti avrebbe proceduto in tal senso.

                                         Con scritto del 15 giugno 2023, il contribuente ha chiesto “di poter prendere posizione se del caso in sede di reclamo”.

                                  C.   Con decisione del 5 luglio 2023, l’UT ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il reddito imponibile in fr. 136'500.‑ per l’IC (determinante per l’aliquota: fr. 138'100.‑) e in fr. 153'300.‑ per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'033'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 1'157'000.‑).

                                         Per quanto qui d’interesse, l’autorità di tassazione aveva aggiunto ai proventi dichiarati l’importo di fr. 7'200.‑ quale valore locativo dell’abitazione primaria come “comunicato con la nostra lettera del 31.05.2023”. Da tale importo erano dedotte spese di manutenzione per fr. 1'440.‑. Aveva poi imposto “altri redditi” in ragione di fr. 65'700.‑ per l’IC e fr. 71'700.‑ per l’IFD quali “recupero d’imposta inerente il valore locativo mai dichiarato, in base agli art. 258 cpv. 1-2 LT e art. 175 cpv. 1-2 LIFD”.

                                  D.   Con reclamo del 2 agosto 2023, il contribuente ha contestato in particolare “la ripresa per il valore locativo dell’abitazione primaria come pure la ripresa alla voce altri redditi sempre per un mancato valore locativo dichiarato negli anni precedenti”. Il mapp. n. __________ RFD __________, sebbene parzialmente ristrutturato, non sarebbe stato situato in una zona edificabile e non sarebbero mai state rilasciate né una licenza edilizia, anche se espressamente richiesta, né l’abitabilità. L’immobile sarebbe stato in una zona di pericolo valangario e d’inverno non vi sarebbe stato alcun servizio di sgombero della neve da parte del Comune di __________.

                                         Inoltre il reclamante sosteneva di non capire se gli fosse stata concessa la deduzione forfettaria per le spese di manutenzione sia rispetto al valore locativo sia rispetto al recupero d’imposta, per il quale lamentava altresì la mancata applicazione dell’aliquota attenuata. All’autorità di tassazione richiedeva sia il calcolo del valore locativo litigioso sia i motivi della ripresa, poiché l’Ufficio stime non aveva mai emanato una decisione in tal senso.

                                  E.   a.

                                         Il 29 novembre 2024, l’UT indirizzava al reclamante una richiesta volta ad appurare “dove abita[sse] esattamente tutto l’anno con la relativa documentazione a sostegno e copia del contratto di locazione e i conteggi del consumo di elettricità del luogo in cui abita e comprova del relativo pagamento”.

                                         L’UT faceva notare al contribuente che il valore locativo dell’abitazione primaria era stato determinato in base ad una valutazione d’ufficio, rinviando nel contempo alla lettera del 31 maggio 2023. Spiegava che il recupero d’imposta era stato fatto sugli ultimi 10 anni e che la deduzione forfettaria delle spese di manutenzione era stata considerata.

                                         Infine l’UT osservava che il reclamante aveva fatto valere in deduzione quali spese di trasporto con il veicolo privato i costi sopportati per il tragitto da __________ a __________ per 220 giorni.

                                         b.

                                         Con lettera datata 9 dicembre 2024, il reclamante non rispondeva alla richiesta di documentazione, bensì sollecitava l’UT ad inviargli “il calcolo effettuato per ottenere [il] valore [locativo]”, che, nonostante l’espressa richiesta, non aveva ancora ricevuto.

                                         c.

                                         Il 23 gennaio 2025, l’autorità di tassazione richiamava il contribuente, chiedendogli nuovamente la documentazione, con l’invito a volerla trasmettere entro il 13 febbraio 2025.

                                         L’UT spiegava che il valore locativo dell’abitazione primaria scaturiva da una valutazione d’ufficio, che l’immobile era in uso da parte del contribuente come abitazione primaria e che il fatto che non fosse mai stata rilasciata né una licenza edilizia né l’abitabilità non aveva alcuna influenza sul diritto fiscale. Pertanto, il valore locativo accertato ammontava a fr. 600.‑ al mese (fr. 7'200.‑ all’anno).

                                         d.

                                         Il 10 febbraio 2025, il contribuente presentava la documentazione relativa al consumo di energia elettrica nel 2020, alcune fotografie e le fatture del consumo di legna per il 2024.

                                         e.

                                         Il 21 febbraio 2025, l’UT inviava al contribuente un “verbale circa la definizione del valore locativo della sua abitazione” con l’invito, “se […] d’accordo, […] di ritornarlo firmato, così da poter procedere con l’emissione del relativo reclamo”. Nel verbale veniva stabilito un valore locativo netto di fr. 5'400.‑ annui e l’autorità di tassazione sottolineava che il reclamo e il recupero d’imposta sarebbero stati rettificati in tal senso.

                                         f.

                                         Il 24 febbraio 2025, per posta elettronica, il reclamante ritornava il verbale di audizione firmato e corretto di suo pugno, con l’annotazione che avrebbe accettato un valore locativo pari a fr. 2'700.‑ per un uso dell’abitazione limitato a sei mesi l’anno.

                                  F.   Con decisione del 9 aprile 2025, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo il valore locativo dell’abitazione primaria da fr. 7'200.‑ a fr. 5'400.‑ e le spese di manutenzione da fr. 1'440.– a fr. 1’080.‑. Gli “altri redditi” venivano modificati di conseguenza da fr. 65'700.‑ a fr. 50'300.‑ per l’IC e da fr. 71'700.‑ a fr. 58'600.‑ per l’IFD.

                                         Nella motivazione della decisione, l’UT argomentava che il contribuente aveva sostenuto che “l’immobile sarebbe raggiungibile unicamente 6 mesi all’anno”, senza tuttavia fornire “comprova di dove alloggi nei mesi successivi nonostante la nostra richiesta”. Sottolineava inoltre che “le spese professionali chieste in deduzione indicano come luogo di domicilio__________ per l’intero anno”.

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’attribuzione di un reddito locativo presunto pari a fr. 5'400.‑ per il rustico di __________.

                                         L’insorgente lamenta che “dalla decisione di tassazione non si capisce nemmeno se siano state considerate le spese forfetarie di manutenzione”. Ribadisce poi che l’immobile litigioso sarebbe una “vecchia stalla del nonno riattata da [suo] padre e priva di abitabilità”, che “durante i mesi invernali non vi è alcun servizio di sgombero neve e spargimento sale poiché fuori abitato” e che “tutti i rustici vicini sono abitati unicamente d’estate”. Inoltre, il rustico “è in zona di pericolo valangario e senza possibilità di edificazione”.

                                         Chiede che, oltre allo stralcio del valore locativo deciso dopo il reclamo, la Camera di diritto tributario “ordini un confronto oggettivo con i valori locativi attribuiti ai rustici vicini, con caratteristiche simili (o sicuramente migliori), siti sui mappali __________, __________ __________ e __________, in modo da verificarne il valore attribuito”.

                                  H.   Nelle sue osservazioni del 15 maggio 2025, l’autorità di tassazione si conferma nella propria posizione, rimandando alle già esaustive motivazioni della decisione impugnata.

Diritto

                                   1.   Il ricorrente lamenta l’attribuzione, da parte dell’UT, di un valore locativo pari a fr. 5'400.‑ alla sua abitazione di __________. L’immobile in questione sarebbe privo dell’abitabilità, sorgerebbe in una zona di pericolo valangario, senza possibilità edificatorie e si troverebbe fuori dall’abitato, ragione per cui durante i mesi invernali non vi sarebbe alcun servizio di sgombero della neve né di spargimento sale. Sarebbe dunque agibile unicamente sei mesi all’anno. Per questo motivo avrebbe sottoscritto il verbale di audizione, sottopostogli dall’autorità di tassazione, dimezzando a fr. 2'700.‑ il valore locativo stabilito dal fisco.

                                         L’autorità di tassazione ha per contro ritenuto che l’abitazione primaria del ricorrente fosse a __________ e ha quindi proceduto dapprima all’aggiunta di un valore locativo netto quantificato in fr. 600.‑ al mese (fr. 7'200.‑ all’anno), importo che, dopo il reclamo, ha ridotto a fr. 5'400.‑. Inoltre, dato che il ricorrente non ha mai dichiarato alcun valore locativo per l’abitazione di __________, l’UT ha aggiunto “altri redditi”, recuperando tramite procedura bagatellare l’imposta su quanto non dichiarato dal ricorrente negli ultimi dieci periodi fiscali, per un totale di fr. 50'300.‑ per l’IC e fr. 58'600.‑ per l’IFD.

                                   2.   In primo luogo, è innegabilmente giustificata l’imposizione di un valore locativo in relazione al mapp. __________ RFD di __________, di proprietà dell’insorgente.

                                         Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

                                         Neppure l’insorgente nega di avere a disposizione per uso proprio l’immobile in questione, pur non avendo mai dichiarato un valore locativo. Basti considerare che ha sottoscritto il verbale, sottopostogli dall’autorità di tassazione, con il quale veniva convenuta la commisurazione del valore locativo in fr. 5'400.‑ all’anno. Ne ha solo dimezzato l’importo.

                                   3.   3.1.

                                         Si tratta quindi di stabilire l’ammontare del valore locativo.

                                         3.2.

                                         Per l’imposta cantonale, l’art. 20 cpv. 2 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo sia possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

                                         L’art. 20 cpv. 3 LT stabilisce che la riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.

                                         3.3.

                                         Per l’imposta federale diretta, l’art. 21 cpv. 2 LIFD prevede che il valore locativo sia stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

                                         Il riferimento alle “condizioni locali usuali” sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).

                                         La LIFD prevede che per la determinazione del valore locativo si debba tener conto anche della “effettiva utilizzazione dell’abitazione al domicilio del contribuente”. Solo a livello federale esiste quindi la possibilità di richiedere una riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione, che non si intende dal punto di vista temporale ma che si riferisce all’utilizzazione effettiva dei locali, come nel caso in cui i figli ormai adulti lasciano il domicilio dei genitori. Tale disposizione prevede infatti un abbattimento del valore locativo quando, a causa della diminuzione dei bisogni abitativi (uscita definitiva dei figli dalla casa di famiglia, separazione, divorzio o morte di un coniuge, ecc.) solo una parte della abitazione primaria viene ancora effettivamente utilizzata dai proprietari (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 72 ad art. 21 LIFD, p. 681; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 131 ad art. 21 LIFD, p. 534 s.).

                                   4.   L’immobile in discussione deve anzitutto essere considerato abitazione primaria del ricorrente, sebbene nella dichiarazione d’imposta lo avesse qualificato abitazione secondaria.

                                         L’autorità di tassazione ha legittimamente ritenuto che il ricorrente avesse la sua abitazione primaria a __________ per diversi motivi, in particolare per il fatto che aveva fatto valere la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (art. 25 cpv. 1 lett. a LT; art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD), per l’intero anno (01.01.2020-31.12.2020), da __________ a __________ e ritorno (v. Modulo 4 “Spese professionali del contribuente”, allegato alla dichiarazione d’imposta 2020).

                                         A __________ l’insorgente risulta del resto essere domiciliato fin dal 1995, da quando aveva 25 anni (v. estratto Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione: 08.07.2025). Di questo Comune è anche sindaco e responsabile dell’Amministrazione e delle Finanze e imposte (v. dichiarazione d’imposta 2020, dati personali, stato al 31.12.2020; inoltre: __________.ch; ultima consultazione: 08.07.2025).

                                         Inoltre, dopo il reclamo del 2 agosto 2023, l’UT aveva chiesto al contribuente di documentare “dove abita tutto l’anno”, ovvero dove fosse la sua abitazione primaria, e di comprovarlo con il contratto di locazione e i conteggi dell’elettricità consumata e il relativo pagamento. Il reclamante non ha mai provato di disporre di un’altra abitazione primaria, né in una casa di sua proprietà né in un immobile preso in locazione.

                                         Sebbene l’insorgente sostenga poi di non ricevere la posta a __________, sfogliando la documentazione agli atti, si trovano molte lettere inviate al ricorrente all’indirizzo “Frazione di __________, __________ __________”. Lo stesso ricorrente indica come indirizzo “__________ __________” (v. p. es. ricevute per comprovare le liberalità, allegate alla dichiarazione d’imposta 2020; agli atti).

                                   5.   5.1.

                                         Prima di adottare la decisione impugnata, l’UT ha inviato al ricorrente, per posta elettronica, “un verbale circa la definizione del valore locativo della sua abitazione” di __________, indicando un valore di fr. 5'400.–.

                                         Il 24 febbraio 2025 il verbale è stato ritornato firmato e corretto a mano, nel senso che il ricorrente accettava “un valore locativo di fr. 2'700.‑, corrispondente ad una limitazione di utilizzo di 6 mesi l’anno” (v. verbale e email del 24.02.2025 inviati da RI 1 a UT; agli atti).

                                         L’insorgente, firmando il verbale di audizione, ha in tal modo riconosciuto un valore locativo di fr. 2'700.‑ per sei mesi.

                                         5.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.)

                                         Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         5.3.

                                         Ora, anche volendo ammettere che, a causa della situazione dell’immobile in discussione, lo stesso possa essere difficilmente raggiungibile durante i mesi estivi e che possa avere problemi nel beneficiare dei servizi di sgombero della neve e di spargimento sale, ciò non toglie che l’insorgente vi abiti effettivamente durante l’intero anno. In tal modo, non vi sono le condizioni per ammettere che il valore locativo sia limitato a sei mesi. In ogni caso, spettava al contribuente la prova del fatto che durante i sei mesi in cui la casa era inagibile risiedeva altrove.

                                   6.   6.1.

                                         Non è noto come l’autorità di tassazione abbia definito il valore locativo litigioso. Con la decisione di tassazione, era stato stabilito in fr. 7'200.‑, importo poi ridotto a fr. 5'400. ‑ in seguito a reclamo.

                                         Come visto, il ricorrente ha sottoscritto il verbale sottopostogli dall’autorità di tassazione, dimezzando tuttavia l’importo indicato, per tener conto dell’abitabilità limitata a sei mesi.

                                         6.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

·         in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

·         in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale

                                         (cfr. sentenza n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007 del 9 novembre 2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher, “Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in particolare p. 267).

                                         Una volta stabilita la liceità dell’accordo, è corretto ritenere che il medesimo, analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). Le parti non possono dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost) (sentenza TF 2C_75/2007 del 9 novembre 2007, consid. 4.5.).

                                         Un tale accordo non ha automaticamente effetti di diritto materiale, ma rappresenta un’intesa sui diritti e gli obblighi procedurali ed è la base per l’adozione di una decisione di tassazione. L'accordo implica che l’amministrazione fiscale esonera il contribuente da un’ulteriore collaborazione nell’accertamento dei fatti e, da parte sua, il contribuente rinuncia a richiedere l’assunzione di ulteriori prove. L’accordo non sostituisce quindi né la decisione di tassazione né la decisione di tassazione su reclamo; neppure preclude in sé la possibilità di presentare ricorso (sentenza del TF 2C_769/2009 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.1 e 2.2.2; Locher, op. cit., p. 271).

                                         6.3.

                                         Ora, sottoscrivendo il verbale sottopostogli dall’autorità di tassazione, il ricorrente ha accettato la quantificazione del valore locativo proposta dall’autorità di tassazione. Ha infatti sottoscritto il verbale, attribuendo al mapp. n. __________ RFD di __________ un valore locativo di fr. 2'700.‑ per sei mesi.

                                         L’importo di fr. 5'400.‑ quale valore locativo dell’abitazione primaria di __________, così come stabilito dall’UT nella decisione dopo reclamo, è dunque stato convenuto dalle parti di comune accordo.

                                         Avendo l’insorgente accettato il valore locativo così come stabilito, non è necessario che la Camera di diritto tributario si confronti con i valori locativi attribuiti ai rustici vicini, come richiesto con il ricorso.

                                   7.   7.1.

                                         Resta da stabilire la questione del ricupero d’imposta per la mancata dichiarazione del valore locativo nei periodi precedenti.

                                         L’autorità di tassazione ha applicato la procedura semplificata per i cosiddetti casi bagatella ai sensi degli articoli 236, 258 e ss. LT e art. 151, 175 e ss. LIFD.

                                         7.2.

                                         Secondo l’art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RLT; RL 640.110), la procedura semplificata per casi bagattella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità di cui agli articoli 238a, 258 e 259 LT, ove il contribuente, rispettivamente l’erede, abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):

a)    10'000 franchi di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 100'000 franchi;

b)    200'000 franchi di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 2’000'000 franchi.

                                         Una disposizione analoga è prevista dall’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994 (RLIFD; RL 642.150).

                                         Secondo la Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 28/2016 del dicembre 2016 (“Minimi previsti per l’invio degli incarti all’Ufficio procedure speciali nei casi di sottrazione o tentativo di sottrazione di sostanza e/o reddito”), sia la Camera di diritto tributario sia il Tribunale federale hanno già avuto modo di ammettere la possibilità che l’autorità fiscale possa prescindere dall’apertura di una procedura ordinaria di ricupero d’imposta per procedere al ricupero ed alla riscossione di un’eventuale multa con una ripresa unica e semplificata nella tassazione ancora aperta del contribuente.

                                         La competenza per le contravvenzioni di lieve entità (procedura semplificata per casi bagattella) è dell’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (art. 14 cpv. 2 RLT e art. 10 cpv. 1 RLIFD; Circolare DdC n. 28/2016 capitolo 1.2.1.1).

                                         Il ricupero delle imposte non prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti, e dell’eventuale multa forfettaria, è effettuato (tramite un ricalcolo forfettario del dovuto) congiuntamente ai redditi accertati per l'ultimo periodo fiscale ancora aperto, ossia la cui notifica non è ancora stata intimata al contribuente.

                                         7.3.

                                         Ora, nel citato verbale del 21 febbraio 2025, l’autorità di tassazione, dopo aver stabilito il valore locativo del mapp. n. __________ RFD di __________ in fr. 5'400.‑ all’anno, ha aggiunto che “il reclamo dell’anno 2020 viene quindi rettificato in tal senso. Come pure il recupero d’imposta concernente i periodi precedenti”. Il verbale non menziona dunque la “procedura semplificata per casi bagattella” né risulta che il ricorrente ne abbia mai chiesto l’applicazione e vi abbia dato il suo consenso.

                                         Non essendo adempiuta una delle due condizioni cumulative previste per l’applicazione della procedura semplificata, l’incarto del ricorrente dovrà essere inoltrato senza indugio all’Ufficio procedure speciali.

                                         Su questo aspetto, l’operato dell’UT non può essere tutelato. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che gli “altri redditi” devono essere stralciati e l’incarto deve essere trasmesso all’Ufficio delle procedure speciali per le sue incombenze.

                                   8.   Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto.

                                         Per quanto attiene agli “altri redditi” imponibili, questi dovranno essere stralciati dalla decisione impugnata e l’incarto dovrà essere trasmesso all’Ufficio delle procedure speciali.

                                         Per quanto concerne l’imposizione del valore locativo in ragione di fr. 5'400.‑, il ricorso è respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono ripartite proporzionalmente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione dopo reclamo 9 aprile 2025 è riformata nel senso che gli “altri redditi” sono stralciati.

                                         §§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio delle procedure speciali perché proceda alle proprie incombenze.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’600.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 800.–).

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La cancelliera:

80.2025.103 — Ticino Camera di diritto tributario 04.08.2025 80.2025.103 — Swissrulings