Incarto n. 80.2024.36
Lugano 13 novembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° febbraio 2024 contro la decisione del 17 gennaio 2024 in materia di IC 2018.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2 , domiciliati nel Canton Zurigo, sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza economica, quali proprietari di sostanza immobiliare nel Comune di __________.
Nella dichiarazione d’imposta 2018, presentata alle autorità fiscali del Cantone di domicilio e prodotta in copia al fisco ticinese il 18 novembre 2019, i contribuenti hanno dichiarato redditi da sostanza immobiliare complessivi pari a fr. 129'913.–. In particolare, nel Canton Ticino dichiaravano di essere proprietari di una casa plurifamiliare denominata “__________”, il cui valore di mercato (Verkehrswert) era di fr. 3'346'600.– e il valore locativo netto di fr. 95'221.– (valore locativo lordo pari a fr. 181'713.– ./. spese di manutenzione effettive pari a fr. 86'492.–).
B. Con decisione del 22 gennaio 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 139'200.– (determinante per l’aliquota: fr. 301'400.–) e la sostanza imponibile in fr. 2'166'000.– (determinante per l’aliquota: fr. 7'773'000.–).
Per quanto concerne gli immobili ticinesi, il reddito lordo era stabilito in fr. 198'842.– e le spese di manutenzione in fr. 41'762.–. Nella motivazione della decisione, il fisco ha argomentato che “il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona” e che “l’agevolazione fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa”.
C. Con lettera raccomandata del 14 febbraio 2020, i contribuenti, rappresentati da RA 1, hanno dichiarato di presentare “ricorso contro la decisione di tassazione imposta cantonale (IC) 2018”, chiedendo il dettaglio delle spese di gestione e manutenzione immobili accordate, aggiungendo che solo sulla base delle informazioni ricevute avrebbe potuto “decidere se continuare o meno nell’azione di ricorso”.
Ne è seguito uno scambio di corrispondenza elettronica fra le parti.
In particolare, il 21 febbraio 2020, l’autorità di tassazione ha trasmesso una distinta delle spese di manutenzione che non aveva accettato e gli consigliava di “inoltrare reclamo”.
Il 27 febbraio 2020 il rappresentante dei reclamanti ha chiesto ulteriori spiegazioni.
Il 3 marzo 2020, il fisco cantonale ha risposto alle domande, invitando infine il rappresentante a “voler scrivere una nuova lettera cartacea dicendo di voler fa[r] valere quale reclamo la lettera […] inoltrata in data 14.02.2020”.
Con lettera del 3 aprile 2020, il rappresentante si è nuovamente rivolto all’UT per spiegazioni in merito alle spese non ammesse in deduzione.
Non avendo ricevuto risposta, il 9 giugno 2020 ha sollecitato all’allora direttore della Divisione delle contribuzioni l’evasione del reclamo.
Con scritto del 29 novembre 2023, inviato per Posta A Plus, l’UT ha indirizzato ai reclamanti una richiesta di documentazione, attribuendogli un termine fino al 29 novembre 2023 per produrre “le planimetrie dell’immobile sito sul mappale __________ di __________, compreso di fotografie interne ed esterne a colori”. In caso di mancata risposta, il reclamo sarebbe stato “deciso sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità”.
D. Con decisione del 17 gennaio 2024, l’autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile perché tardivo. Nella motivazione, ha argomentato che “per un errore da parte dell’Ufficio di tassazione, il reclamo [era] stato iscritto quale ricevibile”. Inoltre, ha fatto riferimento alla richiesta di documentazione inviata ai reclamanti il 29 novembre 2023, per concludere che “considerato che non è stata trasmessa nessuna documentazione, e che il reclamo sarebbe stato irricevibile, la decisione di tassazione emessa in data 22.01.2020 viene riconfermata”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati da RA 1, chiedono di rinviare gli atti all’UT, affinché entri nel merito del reclamo. Sostengono di aver inviato la documentazione, richiesta loro dall’Ufficio di tassazione (piano catastale e 19 fotografie a colori), il 14 dicembre 2023, ovvero nel termine attribuitogli fino al 19 dicembre 2023. A loro avviso, se l’autorità fiscale non l’avesse ricevuta, avrebbe dovuto inviar loro un sollecito.
F. Nelle sue osservazioni, l’UT propone la reiezione del ricorso.
Premesso che “la dichiarazione presentata non è di immediata leggibilità essendo relativa ad un altro Cantone”, il fisco sottolinea la particolare difficoltà incontrata nel determinare il reddito e i costi relativi ai 200‰ del mappale __________ RFD di __________, “essendo parte della cantina vinicola __________”. La documentazione supplementare, richiesta “per una corretta valutazione del reddito dell’abitazione secondaria”, non sarebbe tuttora stata inviata. Ritiene comunque il reddito contestato “prudenziale rispetto al mercato attuale (CHF 744 mensili per un 2.5 locali in zona turistica)”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente per pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’autorità di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, perché lo ha ritenuto tardivo.
Questa Camera si limiterà perciò a verificare se sia legittima la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, senza procedere ad alcun esame del merito della decisione.
2. 2.1.
Per l’imposta cantonale, l’art. 206 cpv. 1 LT (analogo agli articoli 48 cpv. 1 LAID e 132 cpv. 1 LIFD) prevede che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
2.2.
Secondo il diritto federale dell’imposta federale diretta e quello dell’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, l’interposizione di un ricorso non è soggetta ad alcun requisito di forma. In particolare, non è neppure necessario che contenga una richiesta valida. È sufficiente che dalla comunicazione scritta risulti la volontà di opporsi senza riserve, espressa in modo esplicito o implicito. È determinante quel che risulta da una valutazione di tutte le circostanze del singolo caso. Se tuttavia non è chiaro se sussista tale volontà, bisogna attribuire al reclamante un termine per chiarire se la sua richiesta si debba considerare reclamo. Se tuttavia una lettera del contribuente non è chiaramente intesa come reclamo, non può essere qualificata come tale a posteriori. In questo caso non è neppure necessario attribuire un termine di grazia (sentenza del TF 2C_393/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 3.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.3.
Nel caso di specie, la decisione di tassazione contestata è stata notificata al rappresentante dei contribuenti il 22 gennaio 2020.
Con raccomandata inviata il 15 febbraio 2020 e ricevuta il 17 febbraio 2020, lo stesso ha formulato un “ricorso contro la decisione di tassazione imposta cantonale (IC) 2018”. Il reclamante ha affermato di non riuscire a comprendere quali spese di gestione e manutenzione immobili fossero state ammesse in deduzione e ha chiesto di fornirgli ulteriori ragguagli, alfine di “decidere se continuare o meno nell’azione di ricorso”.
Nonostante l’uso del termine “ricorso” anziché reclamo, è chiara la preoccupazione di salvaguardare il termine per contestare il calcolo dell’imposta sul reddito. Non riuscendo a “comprendere” tuttavia il calcolo fatto dall’autorità fiscale, il reclamante ha chiesto dapprima di fornirgli spiegazioni in merito. La frase conclusiva, secondo cui “solo sulla base [di queste] informazioni potrò decidere se continuare o meno nell’azione di ricorso” va intesa non quale condizione sospensiva della volontà di reclamare, ma piuttosto quale disponibilità a ritirare il reclamo, a dipendenza della portata delle spiegazioni ricevute.
Come visto, un reclamo non necessita di essere motivato. Pertanto, lo scritto del 14 febbraio 2020 deve essere considerato un reclamo e non una semplice richiesta di informazioni.
2.4.
Il fatto che, in un paio di email, l’autorità di tassazione inviti il reclamante a “inoltrare reclamo” o a “voler fa[r] valere quale reclamo la lettera […] inoltrata in data 14.02.2020” non può comportare una diversa conclusione. Non si vede quali altri requisiti formali dovessero ancora adempiere i contribuenti perché il loro reclamo fosse considerato valido. Certo, permanevano dubbi in merito alle spese contestate, ma gli stessi dipendevano secondo i reclamanti proprio dal fisco cantonale, dalla cui decisione non risultava chiaramente quali costi fossero stati ammessi e quali esclusi.
In ogni caso, l’UT non ha attribuito ai contribuenti un termine di grazia per confermare la volontà di interporre reclamo contro la decisione di tassazione.
D’altra parte, se la volontà di reclamare fosse stata in dubbio, non si comprende perché l’autorità di tassazione, il 29 novembre 2023, cioè oltre tre anni dalla presentazione del reclamo, abbia indirizzato ai contribuenti una richiesta di documentazione, che si concludeva con l’avvertimento secondo cui, “in caso di inosservanza del presente invito, il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità”.
3. 3.1.
La motivazione della decisione impugnata sembra contenere una seconda argomentazione. Dopo aver affrontato la questione della tempestività del reclamo, l’autorità di tassazione ha fatto riferimento alla richiesta di documentazione inviata ai reclamanti il 29 novembre 2023, per concludere che “considerato che non è stata trasmessa nessuna documentazione, e che il reclamo sarebbe stato irricevibile, la decisione di tassazione emessa in data 22.01.2020 viene riconfermata”. Sebbene la formulazione di quest’ultima frase sia tutt’altro che chiara, par di comprendere che secondo l’UT la richiesta di documentazione era accompagnata da una comminatoria di irricevibilità nel caso di mancata risposta da parte dei reclamanti.
3.2.
In caso di reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).
La decisione dev’essere motivata e notificata al contribuente (art. 208 cpv. 2 prima frase LT).
Per giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
3.3.
Ora, il fatto – peraltro contestato – che il reclamante non abbia dato seguito alla richiesta di documentazione non giustifica certamente la decisione dell’autorità di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo. Come aveva indicato nella lettera del 29 novembre 2023 lo stesso UT, la conseguenza della mancata produzione dei documenti richiesti sarebbe consistita nel fatto che “il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità”.
Invece, il fisco cantonale non ha riesaminato la propria decisione, ma si è limitato a confermare la decisione impugnata, senza esaminarla nel merito. In tal modo, è tuttavia venuto meno all’obbligo di motivare la decisione con cui ha respinto il reclamo.
Anche per questo motivo la decisione deve essere annullata.
4. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1, perché entri nel merito del reclamo dei contribuenti.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 gennaio 2024 è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1 perché entri nel merito del reclamo dei contribuenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: