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Ticino Camera di diritto tributario 08.10.2025 80.2024.18

8. Oktober 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·8,292 Wörter·~41 min·2

Zusammenfassung

Assoggettamento illimitato: persona fisica, domicilio, rapporti internazionali, rientro in Svizzera, moglie rimasta all’estero, alimenti versati dal coniuge rientrato

Volltext

Incarti n. 80.2024.18 80.2024.19  

Lugano 8 ottobre 2025               

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   RI 2  entrambi rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 3 gennaio 2024 contro le decisioni del 6 gennaio 2023 in materia di IC e IFD 2017.

    Fatti

                                  A.   RI 1RI 2, coniugati dal 10 giugno 1999, il 16 gennaio 2014 hanno notificato la propria partenza dal Comune di __________, ove risiedevano nell’abitazione di proprietà sita al mapp. __________ di Via __________, per trasferirsi a __________ (__________) dove RI 1 aveva assunto la direzione della __________.

                                         Successivamente, il 18 maggio 2017, il marito ha notificato il proprio rientro nel Comune di __________, mentre la moglie ha mantenuto la propria residenza a __________. Dal registro dello stato civile di RI 1 risulta che, a decorrere dal 1° giugno 2017, egli è iscritto come “separato volontariamente”.

                                  B.   Nella dichiarazione d’imposta 2017, RI 1 ha indicato di essere separato di fatto e di aver versato, a titolo di oneri di mantenimento a favore della moglie, l’importo di fr. 114'597.– chiedendone la deduzione. Tale somma rappresenta la quota, riferita al periodo di separazione (223 giorni), dell’importo complessivo di fr. 185'000.–, versati nel 2017.

                                         Il contribuente ha inoltre dichiarato debiti privati per un ammontare complessivo di fr. 3'900'000.–, di cui:

-       fr. 2'750'000.– relativi all’ipoteca gravante sull’abitazione di __________, immobile donato alla moglie tra il 2012 e il 2014;

-       fr. 1'150'000.– relativi a un prestito ricevuto dalla sorella __________, residente a __________ (__________).

                                         Egli ha indicato di risiedere attualmente nell’abitazione di __________, di proprietà della moglie, sulla quale beneficiava di un diritto di usufrutto.

                                  C.   a.

                                         In data 3 maggio 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (in seguito: UT) ha chiesto al contribuente di produrre la sentenza di separazione, nonché la documentazione atta a comprovare l’ammontare effettivamente versato a titolo di alimenti alla moglie e la circostanza che l’immobile sito in __________ sia utilizzato esclusivamente da lui.

                                         b.

                                         In data 10 marzo 2021, il contribuente, per il tramite della propria patrocinatrice RA 1, ha prodotto l’istanza di iscrizione di un diritto di usufrutto, a suo favore, sull’immobile sito in __________. Contestualmente, ha presentato l’estratto di un conto corrente intrattenuto presso la __________ nel 2017, dal quale risultano i seguenti pagamenti effettuati a favore di due distinti conti correnti svizzeri intestati alla moglie, rispettivamente presso la __________ e la __________:

-       25 gennaio 2017: fr. 20'000.–

-       22 febbraio 2017: fr. 120'000.–

-       16 maggio 2017: fr. 10'000.–

-       14 novembre 2017: fr. 15'000.–

                                         È stato inoltre prodotto l’estratto relativo a un conto intestato al contribuente presso la __________, dal quale risulta un ulteriore pagamento, effettuato il 12 dicembre 2017, pari a fr. 20'000.–, versato sul conto svizzero n. __________.

                                  D.   a.

                                         Con decisione del 20 ottobre 2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione IC e IFD, con la quale è stato assoggettato alle imposte individualmente.

                                         Relativamente al periodo dal 1° gennaio 2017 al 17 maggio 2017, nel quale RI 1 era domiciliato all’estero, ha accertato un reddito imponibile di fr 16'800.– per l’IC (di fr. 348'600.– quello determinante per l’aliquota) e di fr. 17'000.– per l’IFD (di fr. 352'100.- quello determinante per l’aliquota), corrispondente al valore locativo netto dell’abitazione di __________.

                                         Per il periodo dal 18 maggio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero dopo il suo trasferimento in Ticino, ha stabilito un reddito imponibile complessivo di fr. 206’500.– per l’IC (di fr. 333'500.– quello determinante per l’aliquota) e di fr. 208’700.– per l’IFD (di fr. 337'000.– quello determinante per l’aliquota) ed un valore locativo dell’abitazione primaria pari a fr. 27'315.–.

                                         Per entrambi i periodi interessati, l’UT non ha accordato la deduzione degli alimenti pagati alla moglie, ritenuto che “non vi è alcuna convenzione stipulata dai coniugi alla quale fare riferimento” e che tali versamenti “non hanno carattere ricorrente (infatti non vengono versati mensilmente) e tenuto conto del fatto che le cifre mensili versate variano di volta in volta”. Nemmeno ha accordato, tra i debiti privati, il riconoscimento del prestito della sorella residente in __________, “in quanto non documentato”.

                                         b.

                                         Con decisione di tassazione del 10 novembre 2021, RI 2 è stata invece imposta limitatamente alla proprietà di due immobili in Ticino entrambi concessi in usufrutto al marito. Il suo reddito e la sua sostanza imponibili sono quindi stati quantificati in fr. 0.–.

                                  E.   Con scritto del 17 novembre 2021 RI 1, rappresentato da RA 1, ha presentato reclamo avverso le due decisioni di tassazione per il 2017, rilevando che nell’anno in questione i coniugi “hanno deciso di interrompere la comunione domestica, separandosi di fatto” e accordandosi per un contributo annuale di mantenimento di fr. 180'000.–.

                                         Nel medesimo anno, il contribuente avrebbe versato alla moglie, in maniera irregolare, l’importo complessivo di fr. 185'000.–, somma che aveva posto in deduzione dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 32 LT, pur in assenza di una convenzione formale di separazione. Il contribuente chiedeva pertanto che tale deduzione fosse riconosciuta a fini fiscali.          

                                         In merito al valore locativo dell’immobile di __________, affermava che lo stesso, a partire dal 2016, non fosse più occupato e che, di conseguenza, fosse stato posto in vendita. Il contribuente chiedeva pertanto che, almeno per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 maggio 2017, il valore locativo non venisse considerato ai fini della determinazione del reddito imponibile.

                                         Con riferimento al medesimo immobile, il contribuente si sarebbe inoltre fatto carico, successivamente alla donazione dell’abitazione alla moglie, dell’onere ipotecario di fr. 2'750'000.– gravante sull’immobile, poiché la banca non avrebbe consentito il subentro della moglie nel debito, a causa dell’insufficienza del suo reddito. Per tale motivo, chiedeva che nella dichiarazione d’imposta 2017 fosse riconosciuto il credito di pari importo (fr. 2'750'000.–), che egli vantava nei confronti della moglie, ancorché tale credito non fosse stato indicato nella dichiarazione originaria.

                                         Infine, per quanto riguardava il debito di fr. 1'150'000.– che il contribuente dichiarava di avere nei confronti della sorella, residente in __________, egli affermava che si trattasse di una transazione risalente al 1998, per la quale non disponeva più della relativa documentazione. Ne chiedeva tuttavia il riconoscimento fiscale.

                                  F.   Con scritto del 24 novembre 2022, l’RS 1 ha chiesto al contribuente di presentare entro il 31 dicembre 2022 la seguente documentazione:

·         estratto dettagliato e completo 01.01 – 31.12.2017 del conto da cui partono gli addebiti di cui sopra;

·         composizione/prove in relazione al numerario indicato alla posizione 29.2, nonché riguardo alla sua detenzione;

·         convenzione di separazione o divorzio stipulata con la signora RI 2;

·         in assenza della convenzione di cui sopra, documentazione a comprova dell’accordo raggiunto riguardo al contributo alimentare (importo, modalità di versamento), e/o documentazione scambiata dai rispettivi avvocati durante la vertenza;

·         comprova dell’esistenza del debito contratto con la signora __________;

·         contratto relativo al debito contratto con la signora RI 2 con il signor RI 1 per CHF 2'750'000.– con evidenza delle garanzie portate da quest’ultima;

·         documentazione a comprova del rimborso parziale relativo al debito avvenuto nel 2020 da parte della signora RI 2;

·         copia del mandato di vendita relativo all’immobile sito al mappale __________ per il periodo 01.01 – 17.05.2017;

·         copia dell’atto di costituzione, del bilancio e conto economico della spettabile __________ Ltd.

                                  G.   In data 20 dicembre 2022, il contribuente ha prodotto l’estratto conto da cui sono stati effettuati i versamenti degli alimenti alla moglie. Non sarebbe ancora stata stipulata alcuna convenzione di separazione fra i coniugi e non vi sarebbe stata pertanto documentazione al riguardo, trattandosi di “separazione consensuale”. Il contribuente ha comunque ribadito il versamento di oneri annuali di mantenimento pari a fr. 180'000.–, come da allegata dichiarazione della moglie, con cui afferma di avere ricevuto a far tempo dal 2017 “circa CHF 185'000 a titolo di alimenti” e di “essere separata da [suo] marito”.

                                         Quanto al debito nei confronti della sorella, non sarebbero esistite “le contabili dell’operazione” e nemmeno un contratto sull’accollo del debito ipotecario di fr. 2'750'000.– relativo all’immobile donato alla moglie, con riferimento al quale “i coniugi avevano convenuto che se e quando le disponibilità della moglie lo avessero permesso, ella avrebbe rimborsato al marito il controvalore del mutuo rimasto a suo carico”. Un rimborso parziale di complessivi fr. 2'500'000.– sarebbe avvenuto nel corso del 2020, con due bonifici sul conto intestato al marito presso __________.

                                         Quanto, infine, alla messa in vendita dell’immobile di __________, non sarebbero stati sottoscritti mandati di vendita, mentre, con riferimento alla __________ Ltd – società emersa a seguito di precedenti accertamenti effettuati nei confronti dei contribuenti – di cui ha allegato l’atto di costituzione, i relativi conti non sarebbero mai stati allestiti, non essendovi un obbligo al riguardo, e la società sarebbe stata costituita al solo scopo di procedere alla ristrutturazione dell’abitazione di __________ (__________) ove risiede la moglie.    

                                  H.   Con ulteriore scritto del 26 luglio 2023, l’UT ha rilevato che i contribuenti non potevano essere considerati separati di fatto, ritenuto che il versamento di fr. 180'000.–, più che ad un versamento di oneri alimentari, sarebbe assomigliato ad una comunione di mezzi finanziari, senza contare che la moglie risultava proprietaria di un’auto, Audi A4, fino al 12 maggio 2022 e che in data 11 maggio 2022 aveva immatricolato, sempre a suo nome, il veicolo Audi Q5, indicando come proprio indirizzo quello di __________.

                                         Inoltre, la società __________ Sagl, a lei interamente riconducibile, avrebbe avuto sede sempre in Via __________ a __________, ragion per cui non vi sarebbero stati gli estremi per ritenere sussistente una separazione di fatto tra i coniugi, che quindi devono essere tassati congiuntamente, con conseguente reformatio in peius della decisione adottata e reclamata. Ciò benché fossero già state emesse le decisioni di tassazione per RI 2 riferite al periodo 2017-2021, che comunque non comportano alcun aggravio di costi in capo alla medesima.

                                         L’UT ha chiesto quindi ai contribuenti di presentare quanto segue entro il 31 agosto 2023:

·         documentazione bancaria e/o postale inerente tutti gli averi economici della signora __________, mondialmente posti;

·         documentazione evidenziante il beneficiario economico della spettabile __________ Ltd;

·         copia del contratto di locazione per l’immobile utilizzato dalla signora __________ a __________ quale abitazione principale;

·         polizza cassa malati per la signora __________ relativa al periodo fiscale 2017, nonché ai periodi fiscali almeno fino al 2020.

                                         Ha anche avvertito i contribuenti che nel caso in cui non avessero dato seguito all’ingiunzione, si sarebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

                                    I.   Con scritto del 30 ottobre 2023 i contribuenti, sempre per il tramite del rappresentante, hanno dato seguito alle richieste dell’UT.

                                         Quanto alla separazione, avrebbero disposto di due domicili separati a far tempo da maggio 2017 e il marito avrebbe provveduto al mantenimento della moglie attraverso gli alimenti versati, determinati sulla base delle sue “disponibilità liquide”, senza che l’irregolarità dei versamenti potesse parificarli ad una comunione di mezzi finanziari, come invece preteso dal tassatore. Ragione per cui la separazione di fatto, “considerato il comportamento della coppia”, doveva essere riconosciuta.

                                         I veicoli intestati alla moglie sarebbero invece stati utilizzati per viaggiare per l’Europa in occasione delle “visite a fornitori di __________ Sagl”, benché “durante la permanenza alle Bahamas l’attività dello show room fosse cessata”. L’attività da lei svolta per la società sarebbe stata suffragata dalle fatture emesse per clienti alle __________. A dimostrazione dei viaggi da e per __________ di RI 2 sono stati anche allegati i timbri del passaporto della medesima.

                                  L.   Con “decisioni di tassazione” del 6 dicembre 2023 l’UT ha proceduto a tassare congiuntamente i coniugi, con la seguente motivazione:

                                         Riteniamo […] determinanti gli interessi mantenuti al domicilio di __________:

·         non vi è una separazione chiara delle risorse finanziarie con passaggi non chiari di assunzione di costi che non possono essere considerati normali in casi di separazione;

·         sulla buca lettere di Via __________ a __________ vi è il nominativo “__________”;

·         la presenza o il recapito in Via __________b dei beni e della società della signora __________;

·        è quindi assente una effettiva separazione e il centro degli interessi è ritenuto essere a __________ in Via __________.

                                         Non ritenendo sufficientemente chiara la definizione degli elementi imponibili di RI 2 in Svizzera e all’estero, l’UT ha proceduto nei suoi confronti ad una tassazione parzialmente d’ufficio, quantificando in fr. 3'000'000.– la sostanza ed in fr. 30'000.– il reddito.   

                                         L’autorità fiscale ha poi confermato il valore locativo dell’abitazione, “che è sempre rimasta a disposizione, posizione confermata dalla presenza dei veicoli, dalla sede della società e dal successivo ritorno ad essere abitazione principale”.

                                         Non è invece stato posto in deduzione il debito verso la sorella del contribuente residente all’estero, considerato che “i documenti portati non sono ritenuti sufficienti a comprovarne l’esistenza”.

                                         Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 17 maggio 2017 per l’IC è stato accertato un reddito di fr. 19'600.– ed una sostanza di fr. 635'000.–, mentre per il periodo dal 18 maggio 2017 al 31 dicembre 2017 è stato quantificato un reddito di fr. 219'300.– ed una sostanza di fr. 2'329'000.–.

                                  M.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 e RI 2 entrambi rappresentati dalla RA 1 avversano le “decisioni di tassazione” per entrambi i periodi dell’anno 2017.

                                         Osservano anzitutto che le decisioni impugnate non sono formalmente intitolate come “decisioni su reclamo”, sebbene dal loro contenuto emerga chiaramente che si tratta di decisioni emesse a seguito di un reclamo. Inoltre, esse indicano quale rimedio giuridico il reclamo da presentare all’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano entro i termini di legge, e non già il ricorso alla Camera di diritto tributario.

                                         I contribuenti ribadiscono poi di essersi separati di fatto nel corso del 2017, ragione per cui il solo marito avrebbe trasferito il proprio domicilio a __________ mentre la moglie avrebbe mantenuto il domicilio a __________. Solo in data 16 dicembre 2022 sarebbe stata stipulata una convenzione di separazione, che stabilisce un contributo di mantenimento annuale fissato in fr. 144'000.–. Nel 2017, invece, il contributo di mantenimento sarebbe stato di fr. 185'000.–, importo di cui si chiede la deduzione dal reddito imponibile del marito.

                                         Quanto alla presenza presso il domicilio di __________ di beni appartenenti alla moglie e di società a lei riconducibili, gli insorgenti ribadiscono che l’auto Audi Q5, recentemente immatricolata a nome di RI 2, sarebbe utilizzata per i suoi spostamenti privati e di lavoro in Europa legati alla __________ Sagl, società che avrebbe continuato ad operare alle __________ e la cui sede (sempre sul suolo ticinese) sarebbe stata trasferita presso l’attuale domicilio del marito, ritenuto che i precedenti uffici in Via __________ con la chiusura dello show room sarebbero stati smantellati ed affittati. 

                                         La cassa malati della moglie sarebbe stata posta a carico del marito sulla base di un accordo tra i due coniugi e il relativo premio andrebbe dunque considerato quale ulteriore onere di mantenimento deducibile per il contribuente.

                                         La separazione di fatto troverebbe infine conferma nella circostanza che i coniugi avrebbero risorse finanziarie separate, non disponendo di conti in comune.

                                         I contribuenti chiedono pertanto l’annullamento delle decisioni impugnate, la tassazione separata e, conseguentemente, il riconoscimento in favore di RI 1 della deduzione degli oneri di mantenimento per l’anno 2017, fissati in fr. 185'000.–, nonché il computo di un credito di fr. 2'750'000.– vantato nei confronti della moglie, derivante da un debito ipotecario.

                                         RI 2, chiede di essere considerata “a tutti gli effetti domiciliata a __________ (__________)”.

                                         I ricorrenti chiedono infine, “in ogni caso di essere sentiti al fine di motivare le nostre richieste anche in sede di audizione”.

                                  N.   Nelle osservazioni del 15 gennaio 2024 l’autorità fiscale ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo che sarebbe “chiaro che la separazione non sia effettiva, sicuramente non lo era nel 2017”, per il fatto che “il contribuente si è in pratica spossessato della sostanza e chiede la deduzione di ingenti importi come alimenti verso la moglie che è preteso sia domiciliata alle __________ ove non è soggetta ad imposizione, inoltre con suddetto stato non è stata conclusa una CDI per evitare la doppia imposizione”. Ha concluso che “più che una separazione di fatto, siamo di fronte ad una ragionata pianificazione fiscale”.

                                         Quanto alle decisioni adottate, l’UT ha rilevato che solo in sede di reclamo ci si sarebbe interrogati sulla effettiva separazione dei coniugi, cosa che ha condotto ad una “problematica di gestione dal punto di vista informatico del caso, dovendo unire i contribuenti si è dovuto procedere all’emissione di una decisione di tassazione ordinaria (seppur emessa in seguito ad un reclamo)”.

                                  O.   Nel corso dell’udienza del 30 aprile 2024 dinanzi a questa Camera, la rappresentante dei contribuenti ha contestato che, nel caso di specie, vi sia stata una “ragionata pianificazione fiscale”. Se davvero tale fosse stata l’intenzione, il contribuente avrebbe mantenuto il proprio domicilio alle __________.

                                         La moglie, inoltre, avrebbe proseguito lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero e si sarebbe recata in Svizzera per via di un problema di salute, in particolare per necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico a Zurigo.

                                         L’UT ha invece nuovamente ribadito che non risulterebbe provato il domicilio della moglie alle __________, e, quindi, nemmeno la separazione di fatto.

                                         I contribuenti si sono impegnati a produrre:

·         la documentazione in merito all’abitazione alle __________;

·         testimonianze di amici e conoscenti che attestino la separazione di fatto della coppia sin dal 2017;

·         indicazioni in merito al luogo di abitazione della moglie a partire dal 2017 fuori dalle __________ (luogo in cui incontra amici, parenti, figli, clienti);

·         carte di credito (movimentazione nel 2017);

·         estratto del conto bancario su cui sono stati versati gli alimenti;

·         attestazione fiscale della cassa malati LAMal 2017;

·         estratti e conteggi dell’assicurazione internazionale contro le malattie;

·         indicazione in relazione ad altri eventuali relazioni personali dei coniugi;

·         contratti di acquisto delle automobili;

·         ogni altro documento utile.

                                  P.   Il 19 luglio 2024 i contribuenti hanno prodotto una relazione di stima con documentazione fotografica dell’abitazione di __________ (__________), sei dichiarazioni di amici e conoscenti dei contribuenti attestanti la separazione dei coniugi dal 2017, gli estratti dei conti correnti intestati a RI 2, aperti presso le banche __________, __________ e __________, oltre ai giustificativi dei pagamenti di cassa malati e dell’assicurazione internazionale contro le malattie, nonché i due contratti di acquisto delle autovetture intestate alla __________ Sagl, in parte illeggibili.

                                         Quanto al luogo di abitazione fuori dalle __________, RI 2 ha spiegato di avere quattro figli nati dai precedenti matrimoni, di cui due risiedono in Svizzera (nel Canton Vaud e nel Canton Ticino), mentre altri due nel 2017 vivevano a __________ (__________) e con questi ultimi avrebbe quindi avuto maggiore frequentazione. La contribuente si sarebbe poi recata sporadicamente in visita nel Canton Vaud, mentre il figlio residente nel Canton Ticino lo avrebbe incontrato prevalentemente in Italia. 

                                  Q.   Preso atto della documentazione trasmessa, l’UT ha ribadito di ritenere “certa la non separazione dei coniugi” almeno per quel che concerne il 2017, in considerazione della gestione economica e dell’atteggiamento verso terzi “in antitesi rispetto a quanto asserito”, ritenuto che il veicolo acquistato dalla moglie è stazionato presso il domicilio del marito – la cui bucalettere riporta anche il nome della moglie – così come la sede della società della contribuente è stata mantenuta in Ticino, a __________.

                                         Anche dagli estratti dei conti __________ e __________ intestati a RI 2 risulterebbero pagamenti a __________ superiori rispetto a quelli di __________, senza contare l’utilizzo della carta di credito su suolo ticinese. Infine, anche il contratto relativo all’acquisto del veicolo Audi Q5 di maggio 2022, risulta intestato alla __________ Sagl e riporta l’indirizzo di __________.

Diritto

                                    1.   1.1.

                                         I ricorrenti rilevano, in via preliminare, che le decisioni impugnate, pur essendo state emesse successivamente a un reclamo, non risultano formalmente intitolate come tali. Tuttavia, dal tenore delle motivazioni si desumerebbe che si tratti effettivamente di decisioni su reclamo. In calce alle stesse, quale indicazione dei rimedi giuridici, è menzionato nuovamente il reclamo. Per tale motivo, il ricorso in oggetto è stato inoltrato allo scopo di salvaguardare i termini previsti dalla legge per la sua presentazione, rimettendo alla Camera di diritto tributario la valutazione in merito alla regolarità dell’intimazione.

                                         Nelle proprie osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha spiegato che solo in sede di reclamo ci si era pienamente resi conto della problematica relativa alla separazione tra i coniugi. In precedenza, infatti, ci si era limitati ad azzerare i pretesi contributi alimentari versati dal marito senza procedere a un approfondimento della questione. Tale circostanza ha determinato una difficoltà di gestione sotto il profilo informatico, che ha portato, sul piano formale, all’emissione di una nuova decisione di tassazione, pur successiva alla presentazione del reclamo. Ad ogni modo, anche un eventuale reclamo, presentato conformemente ai rimedi giuridici indicati nella decisione, verrebbe respinto con le medesime motivazioni.

                                         1.2.

                                         Il principio della buona fede esige che le parti non subiscano alcun pregiudizio a causa di un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici. Una parte può tuttavia avvalersi di questa tutela solo se confida in buona fede in questa indicazione. Ciò non si verifica nel caso in cui si sia avveduta dell’errore o se avrebbe dovuto avvedersene, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze. Solo una crassa negligenza processuale può prevalere sulla tutela della buona fede (sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

                                         1.3.

                                         In concreto, come emerge dalle motivazioni della decisione impugnata e dalle successive spiegazioni fornite dall’Ufficio di tassazione, quest’ultima è da qualificarsi come decisione su reclamo. L’errata intestazione del provvedimento, così come l’indicazione inesatta dei rimedi giuridici, sono riconducibili a difficoltà di gestione informatica legate alla particolarità del caso. Tali irregolarità non hanno tuttavia impedito ai contribuenti, assistiti da professionisti, di comprendere correttamente la natura del provvedimento e di proporre nei termini il presente ricorso. Per tale ragione, il vizio formale che inficia l’atto amministrativo impugnato non ne giustifica l’annullamento.

                                         1.4.

                                         Alcune incertezze procedurali potrebbero tutt’al più sorgere con riguardo alla posizione della moglie. Non avendo notificato il proprio ritorno in Svizzera nel corso del 2017, ma avendo comunicato l’intervenuta separazione di fatto dal coniuge, l’autorità fiscale l’aveva inizialmente considerata ancora domiciliata a __________.

Di conseguenza, in data 10 novembre 2021, l’Ufficio di tassazione ha emesso una decisione di tassazione per il 2017 nei suoi confronti, con cui l’ha imposta limitatamente quale nuda proprietaria di immobili in __________, concessi in usufrutto al marito. In tale decisione, il reddito e la sostanza imponibile della contribuente venivano quindi quantificati in fr. 0.–. La stessa non risulta essere stata impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato. Solo la decisione di tassazione del 6 ottobre 2021 nei confronti del marito è stata impugnata da quest’ultimo per il tramite del reclamo del 17 novembre 2021 presentato attraverso la RA 1. Ci si può pertanto interrogare sulla legittimità della decisione impugnata, notificata a entrambi i coniugi per il periodo fiscale 2017, nella misura in cui essa, oltre a costituire una reformatio in peius rispetto alla precedente decisione di tassazione notificata al marito, finisce per rimettere in discussione la decisione del 10 novembre 2021 riferita alla moglie, divenuta ormai definitiva.

                                         A questo proposito, non si può tuttavia ignorare che, già in sede di reclamo la moglie era stata, quantomeno indirettamente, coinvolta nella procedura di accertamento condotta dall’Ufficio di tassazione. Con scritti del 26 luglio 2023, l’UT si era rivolto a RI 1 e a RI 2 attraverso la RA 1, chiedendo la produzione dei documenti relativi agli elementi di reddito e di sostanza della moglie. In via alternativa, aveva proponeva loro di presentare una nuova dichiarazione fiscale congiunta, informandoli che – nonostante per la moglie fossero già state emesse decisioni di tassazione per il periodo dal 2017 al 2021 – la decisione di tassazione impugnata dal marito avrebbe dovuto essere rivista “a [loro] sfavore”. Avvertiva infine che, in caso di inosservanza della presente ingiunzione, si sarebbe proceduto a una tassazione d’ufficio.

                                         Il 4 ottobre 2023, la moglie ha quindi conferito formale procura di rappresentanza alla RI 2, la stessa rappresentante del marito.

                                         A seguito della richiesta documentale, rivolta dall’UT alla RA 1 e indirizzata ad entrambi i coniugi, il 30 ottobre 2023 sono stati prodotti anche documenti riferiti alla moglie (si vedano, ad esempio, le fotografie dei timbri del passaporto o le fatture emesse per prestazioni svolte dalla propria società per clienti alle __________), a testimonianza del suo coinvolgimento nella procedura, nonostante la stessa patrocinatrice sostenesse che, trattandosi a loro avviso di coniugi separati di fatto, non si giustificasse un cumulo dei fattori fiscali e, pertanto, non fossero trasmesse le informazioni richieste sui suoi elementi imponibili. Non è stata invece sollevata alcuna contestazione in merito al modo di procedere dell’UT.

                                         I coniugi hanno poi presentato congiuntamente il ricorso avverso la nuova decisione, tramite la comune rappresentante, senza mai sollevare eccezioni o riserve circa la precedente decisione divenuta definitiva nei confronti della moglie. Anzi, aderendo entrambi alla procedura e condividendo una difesa comune, essi hanno accettato per fatti concludenti il modo di procedere dell’autorità fiscale. Non v’è quindi ragione, alla luce del principio di buona fede processuale e del comportamento concludente delle parti, di esaminare ora l’esistenza di un eventuale vizio procedurale che, con il proprio comportamento, le stesse hanno contribuito a sanare.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta federale diretta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Per l’assoggettamento alle imposte cantonali e comunali si applicano gli stessi principi. L’art. 3 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone infatti che le persone fisiche siano assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza interruzioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa. Per l’art. 3 cpv. 2 LAID una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         La Legge tributaria ticinese (LT), all’art. 2 cpv. 1 prevede che le persone fisiche siano assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Per l’art. 2 cpv. 2 LT, una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Sebbene né l’art. 3 cpv. 1 e 2 LIFD né l’art. 3 cpv. 1 e 2 LAID né l’art. 2 cpv. 1 e 2 LT facciano riferimento al domicilio civile per definire il domicilio fiscale, la nozione di domicilio fiscale si basa su quella di domicilio del Codice civile (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).

                                         2.2.

                                         Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi, nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali – il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una questione di diritto (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

                                         2.3.

                                         Se una persona mantiene contatti con più luoghi, per determinare il domicilio fiscale si deve basarsi sul luogo con il quale mantiene i legami più forti. Il punto di partenza è il luogo di dimora abituale della persona interessata. Tuttavia, gli interessi personali, familiari, professionali e sociali di una persona possono legarla così strettamente a un altro luogo da farlo apparire come il centro della sua vita, anche se la persona interessata vi trascorre meno tempo. In questo contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali extrafamiliari (ad esempio la partecipazione alla vita di associazioni), la posizione professionale del contribuente e le condizioni abitative nei vari luoghi. Questi criteri devono essere presi in considerazione anche nel caso in cui una persona trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso tempo in più luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della situazione personale dell’interessato (ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con l’altro nell’ambito della considerazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza al fine di determinare il domicilio fiscale. Sebbene le circostanze di fatto esistenti in un momento precedente o successivo non siano direttamente rilevanti, possono essere prese in considerazione come indizi (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3 e giurisprudenza citata).

                                         2.4.

                                         Anche se i contribuenti sono coniugati e sono tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1 LIFD) il domicilio deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.5 e giurisprudenza citata).

                                         2.5.

                                         Se i presupposti della residenza sono adempiuti in due o più Stati diversi, in virtù del rispettivo diritto tributario interno, trovano applicazione le regole previste dalla convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione.

                                         Nel caso in esame, non essendo applicabile alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, per il fatto che il domicilio civile è stato trasferito alle __________, non occorre porsi il problema di un'eventuale incompatibilità con disposizioni del diritto internazionale.

                                   3.   3.1.

                                         La procedura di tassazione è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità di tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad una certa collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale del Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare compiutamente i suoi fattori imponibili (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata)

                                         3.2.

                                         È consentito e spesso necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti (le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente rilevante (sentenza TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.1.2 e giurisprudenza e dottrina citate).

                                         3.3.

                                         Solo se un fatto rilevante non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere provati dal contribuente (sentenza del TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).

                                         3.4.

                                         Per quanto concerne il grado della prova, il Tribunale federale ha recentemente modificato la propria giurisprudenza.

                                         In precedenza, nella procedura tributaria si applicava in generale il grado standard della prova piena, cioè la prova si considerava apportata se l’autorità decidente (autorità fiscale o tribunale) era convinta dell’esattezza dei fatti asseriti da un punto di vista oggettivo, anche se non era richiesta la certezza assoluta, ma era sufficiente che l'autorità non nutrisse più seri dubbi sull'esistenza del fatto asserito o che gli eventuali dubbi rimanenti sembrassero di lieve entità.

                                         Nella sua giurisprudenza più recente, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato, in un caso in cui l’onere della prova era a carico dell’autorità fiscale, che nel diritto tributario non è richiesta la prova piena, ma è sufficiente lo standard probatorio della verosimiglianza preponderante. Un’attenuazione del grado di prova è possibile in ogni caso, se l’onere della prova è a carico delle autorità fiscali, in relazione a fatti per i quali la prova piena non è possibile o non è ragionevole, in considerazione della natura stessa della questione e non solo delle peculiarità del singolo caso (DTF 150 II 321 consid. 3.6.4, con riferimento al luogo dell’amministrazione effettiva di una persona giuridica; sentenza 9C_434/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 6.2, con riferimento al domicilio fiscale di una persona fisica).

                                   4.   4.1.

                                         RI 1 e RI 2 si sono sposati il con il regime della separazione dei beni il 10 giugno 1999.

                                         4.2

                                         4.2.1.

                                         Il 16 gennaio 2014, i coniugi __________ notificavano la propria partenza dal domicilio coniugale sito in via __________ a __________, dichiarando di trasferirsi a __________ (__________). Tale decisione era determinata dall’assunzione, da parte del marito, della direzione della società ____________________.

                                         Il 18 maggio 2017, RI 1 notificava il proprio rientro nell’ex abitazione coniugale di __________, mentre la moglie dichiarava di essere rimasta domiciliata a __________ e che fra lei e il marito era nel frattempo intervenuta una separazione di fatto.

                                         4.2.2.

                                         Con la propria dichiarazione fiscale 2017, il marito ha chiesto la deduzione dell’importo di fr. 114'597.– corrispondente alla quota riferita al periodo di separazione, avvenuta il 18 maggio 2017, dei fr. 185'000.– annui che verserebbe a titolo di contributo alimentare alla moglie.

                                         4.2.3.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD, il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Stessa regola vale anche per quanto concerne la sostanza (art. 3 cpv. 3 LAID). La tassazione di coppia di coniugi come unità non influisce unicamente sulla base imponibile, ma anche sull'onere fiscale. Quest’addizione dei redditi e dei patrimoni dei coniugi si basa sul principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva (complessiva) (art. 127 cpv. 2 Cost). Di conseguenza, i coniugi formano una certa unità di diritto civile ed economico, per cui la capacità di un partner è determinata anche dal reddito e dal patrimonio dell'altro. Pertanto, la situazione economica di un coniuge privo di reddito non è paragonabile a quella di un single privo di reddito (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1).

                                         Per considerare, ai fini fiscali che i coniugi siano separati legalmente o di fatto, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: entrambi i coniugi devono avere un proprio domicilio o una residenza separata ai sensi dell'art. 23 del Codice civile.

                                         I coniugi devono quindi aver sciolto la comunione coniugale; se questa continua ad esistere – anche se solo con una sporadica vita in comune – i coniugi non vengono considerati separati ai fini fiscali. Una tassazione separata dei coniugi richiede quindi una separazione permanente e quindi l'abolizione della comunione domestica o una vita separata ai sensi degli articoli 175 e 176 del CC o dell'articolo 275 del CPC.

                                         Finché i coniugi (come nel caso di un "matrimonio del fine settimana") hanno solo residenze o luoghi di residenza separati, ma mantengono la comunità coniugale, non c'è una separazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD. Infine, è necessario che non esista una comunione dei mezzi per le spese di alloggio e di vita o che il sostegno di un coniuge all'altro coniuge sia limitato a contributi determinati (sentenze TF 2C_502/2015 del 29.2.2016 consid. 3.1; 2C_980/2013 del 21.7.2014 consid. 8.1, 2C_753/2011 del 14.3.2012 consid. 6.1.2, 2C_523/2007 del 5.2. 2008 consid. 2.3.).

                                         La tassazione separata deve essere presa in considerazione se i mezzi finanziari disponibili non sono più in comune, cioè se "non c'è più comunanza di mezzi per l'alloggio e il mantenimento". Se, invece, entrambi i coniugi utilizzano fondi - al di là dei soliti regali occasionali - per le spese di vita comuni (non si tiene conto dei pagamenti degli alimenti concordati dai tribunali o volontariamente), i coniugi devono essere tassati insieme nonostante abbiano una casa propria e, se del caso, anche una propria residenza di diritto civile (sentenza TF 2A.458/2006 del 18.12.2006 consid. 3.1; sentenza TF 2A.432/2004 del 16.12.2004 consid. 3.2.). Se i coniugi dispongono congiuntamente dei loro fondi, non vivono separatamente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD - anche se hanno ciascuno il proprio domicilio - e di conseguenza devono essere tassati congiuntamente (sentenze 2C_837/2015 del 23.8.2016 consid. 4.5; 2A.433/2000 del 12.7.2001 consid. 2 b/cc.)

                                         Le stesse nozioni sono anche esplicitate alla Circolare n. 30 concernente l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) del 21.12.2010 (pagine 5 e 6).

                                         La prova dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

                                         4.2.4.

                                         In merito alla pretesa separazione, a fronte delle richieste dell’UT volte a ottenere una sentenza formale di separazione accompagnata dalla relativa convenzione sulle conseguenze accessorie, il rappresentante dei contribuenti ha dichiarato, con scritto del 10 maggio 2021, che i coniugi erano separati di fatto e che non era stata stipulata alcuna convenzione formale.

                                         Successivamente, è stata prodotta una “Convenzione a regolamentazione della vita separata”, datata 16 dicembre 2022, nella quale si affermava che i coniugi avevano “interrotto la comunione domestica nella primavera del 2017” e che la moglie continuava a vivere nell’ex abitazione coniugale a __________, mentre il marito risiedeva nell’abitazione di __________. Entrambi gli immobili sarebbero rimasti “a disposizione di entrambi” fintanto che non si fosse raggiunto un accordo definitivo sulla loro destinazione.

                                         La convenzione prevedeva inoltre che il marito si impegnasse a versare alla moglie un assegno alimentare annuo pari a fr. 140'000.–. La validità dell’accordo era stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2023.

                                         A seguito dell’udienza del 30 aprile 2024, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni scritte rese da sei tra amici e conoscenti, e meglio __________, __________, __________, __________, __________, __________, i quali affermano di essere a conoscenza della separazione dei coniugi e di aver intrattenuto regolari rapporti con entrambi fino al 2017, anno in cui sarebbe avvenuta la loro separazione.

                                         4.2.5.

                                         Ora, non si vede quale efficacia probatoria possa avere una convenzione fra coniugi redatta il 16 dicembre 2022 con riferimento ad una separazione che sarebbe avvenuta nel 2017.

                                         A questo riguardo inoltre, sebbene i coniugi — come indicato nella convenzione del 16 dicembre 2022 — e i testimoni amici e conoscenti (cfr. doc. 6 e 7) concordino nel collocare la separazione della coppia nel mese di maggio 2017, dagli estratti bancari forniti dal marito relativi ai contributi che egli afferma di aver versato alla moglie nel corso del 2017 emergono alcune incongruenze. In particolare, risultano due versamenti significativi effettuati prima della presunta separazione: uno di fr. 20'000.– in data 25 gennaio 2017 e un altro di fr. 120'000.– il 22 febbraio 2017. Successivamente si registrano due ulteriori pagamenti: fr. 10'000.– il 16 maggio 2017 e fr. 15'000.– il 14 novembre 2017.

                                         Se questi importi fossero realmente da qualificarsi come contributi alimentari — per definizione destinati al sostentamento del coniuge a seguito della cessazione della comunione domestica — risulta poco comprensibile il motivo per cui una somma così rilevante, pari a fr. 140'000.–, sia stata versata diversi mesi prima della data indicata per la separazione. Ciò solleva fondati dubbi sulla reale natura di tali transazioni.

                                         Non si comprende, inoltre, per quale motivo — qualora si trattasse effettivamente di contributi alimentari destinati al sostentamento della moglie alle __________ — tali somme siano state versate su conti in franchi svizzeri intestati presso istituti bancari con sede a __________, invece che sul conto in dollari da lei intrattenuto presso la __________ Limited. Dalla documentazione prodotta a seguito dell’udienza svoltasi presso questa Camera, e come meglio si vedrà in seguito, risulta infatti che solo quest’ultimo conto è stato effettivamente utilizzato per spese sostenute alle __________, mentre dai conti svizzeri emergono esclusivamente transazioni riferibili al territorio elvetico, senza alcuna spesa riconducibile a __________ (cfr. doc. 10 a 12)

                                   5.   5.1.

                                         5.1.1.

                                         Neppure la documentazione supplementare prodotta dai ricorrenti dimostra che la moglie abbia effettivamente mantenuto il proprio domicilio a __________. Al contrario, emergono diversi elementi che avvalorano l’ipotesi dell’esistenza di un domicilio in Ticino e della prosecuzione della comunione domestica con il marito.

                                         5.1.2.

                                         La determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda di regola su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione svolta dal contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2 e 2C_646/2007 del 7 maggio 2008 consid. 4.3.3).

                                         5.2.

                                         Nel Canton Ticino RI 2 risulta essere proprietaria degli immobili part. n. __________ RFD __________, fogli di PPP __________, e __________, riferiti ad un’immobile sito in __________, e n. __________, fondo su cui sorge l’ex domicilio coniugale di via __________. Quest’ultimo immobile era stato donato alla moglie da RI 1 in due momenti distinti: una prima quota, pari a 7/10 della proprietà, il 19 dicembre 2012; la restante quota, pari a 3/10, il 21 gennaio 2014. Malgrado il trapasso di proprietà, il mutuo ipotecario di fr. 2'750'000.– gravante il fondo è rimasto a carico del marito, il quale ha inserito un debito di pari importo nella propria dichiarazione fiscale 2017. Con il reclamo ha ammesso di essersi dimenticato di inserire un credito di identico ammontare nei confronti della moglie.

                                         Entrambi i fondi risultano gravati da diritti di usufrutto vita natural durante a favore di RI 1, costituiti rispettivamente il 21 gennaio 2014 e il 18 maggio 2017.

                                         5.3.

                                         Per quanto concerne l’ex abitazione coniugale a __________, con scritto del 19 luglio 2024 i contribuenti hanno prodotto una perizia di stima, corredata da documentazione fotografica, relativa a quello che viene indicato come l’attuale domicilio di RI 2. La perizia fissa il valore di mercato dell’immobile, alla data del 19 marzo 2018, in __________$ 4'375'000 (quattro milioni trecentosettantacinquemila dollari __________).

                                         Con lo stesso scritto, è stato inoltre precisato che l’immobile era formalmente intestato alla __________ Ltd e che, sulla base delle informazioni a disposizione, la beneficiaria economica della stessa sarebbe proprio RI 2.

                                         5.4.

                                         5.4.1.

                                         Come già accennato, RI 2 detiene l’intera partecipazione della __________ Sagl (le ultime sei partecipazioni le sarebbero state cedute dall’ex socia nel 2019). Fin dalla sua costituzione, ella ne è socia e gerente con firma individuale. Dal 5 luglio 2012 al 31 dicembre 2014 (date di pubblicazione nel FUSC), la sede della società era situata nello stabile di sua proprietà via __________ 26, ora locato ad uno dei suoi figli del precedente matrimonio. A partire da tale data, essa è stata trasferita in via __________, dove RI 1 ha formalmente ristabilito il proprio domicilio al rientro da __________.

                                         Dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio di tassazione è inoltre emerso che RI 2 risulta proprietaria di un veicolo con targa ticinese, parcheggiato presso l’abitazione del marito a __________. Nel corso del 2022, tale veicolo è stato sostituito con un’Audi A1 SB 50 TDI.

                                         Sulla cassetta postale dell’attuale domicilio del marito figura tuttora l’indicazione “__________.”.

                                         5.4.2.

                                         Per quanto riguarda i rilevamenti del veicolo presso il domicilio del marito, nel ricorso è stato spiegato che l’auto veniva utilizzata dalla moglie sia per scopi privati sia per le attività della propria società. È stato inoltre indicato che, “durante la permanenza alle __________”, ella si recava in Europa con tale veicolo (o con quello precedentemente immatricolato) per visitare i fornitori della Sagl. Pur riconoscendo di aver operato in misura notevolmente ridotta, sosteneva di aver continuato a esercitare un’attività anche alle __________, circostanza che ha cercato di comprovare mediante la produzione di alcune fatture emesse dalla società nei confronti di soggetti domiciliati su quel territorio. In seguito all’udienza, ha altresì presentato due contratti di leasing, risultati tuttavia in gran parte illeggibili.

                                         A tale proposito, non si può fare a meno di osservare che il permesso di soggiorno prodotto dalla moglie, a sostegno del proprio domicilio a __________, indica chiaramente che ella non era autorizzata a svolgere alcuna attività lavorativa. È quindi plausibile che l’attività lavorativa venisse svolta dal Ticino e meglio dal luogo di sede della società.

                                         Non risulta che RI 2 abbia notificato di svolgere un’attività lavorativa per la propria società svizzera alle __________.

                                         Tali circostanze, del resto, non chiariscono per quale motivo il veicolo utilizzato dalla moglie sia per scopi privati che professionali sia rimasto, anche a distanza di anni dalla presunta separazione, stabilmente parcheggiato presso il domicilio del marito. È altresì significativo che né per l’utilizzo del veicolo né per la messa a disposizione degli spazi necessari allo svolgimento dell’attività della Sagl, con sede presso l’abitazione su cui il marito dispone di un usufrutto vita natural durante, risulti che quest’ultimo abbia percepito alcuna forma di compenso.

                                         5.5.

                                         Dagli atti risulta inoltre che entrambi i coniugi siano rimasti affiliati a una cassa malati in Svizzera. In occasione dell’udienza del 30 aprile 2024 è stato ammesso che “”la moglie era, nel 2017 assicurata in Svizzera e i premi LAMal erano pagati dal marito”. Nello scritto del 19 luglio 2024, i ricorrenti spiegano che l’incarico all’estero del marito era previsto per una durata di circa cinque anni e che, secondo la prassi, __________ accettava di mantenere l’affiliazione per i collaboratori distaccati della __________ e i loro familiari.

                                         Anche dopo l’asserita separazione, il marito ha continuato a pagare i premi assicurativi della moglie.

                                         Il fatto di mantenere l’affiliazione alla cassa malati svizzera costituisce un elemento importante per fondare l’assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr. sentenza TF n. 2C_614/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.6.4).

                                         Il mantenimento dell’assicurazione malattia svizzera potrebbe, in linea di principio, giustificarsi per chi rientra regolarmente in Svizzera o nell’ottica di un futuro ritorno nel Paese, come era il caso per i coniugi in vista del pensionamento del marito.

                                         Tuttavia, nel caso della moglie, che sostiene di essere domiciliata a __________ e di non soggiornare in Ticino – dove peraltro non ha indicato alcuna abitazione in cui incontrerebbe amici, parenti o clienti – non è stato fornito alcun chiarimento plausibile circa il mantenimento dell’affiliazione alla cassa malati svizzera.

                                         Il fatto che i premi siano stati continuativamente pagati dal marito poi, senza che tali esborsi siano stati rivendicati come contributi alimentari, corrobora la tesi dell’UT secondo cui tra i coniugi non vi sarebbe stata una reale separazione delle risorse finanziarie, né una chiara ripartizione dei costi compatibile con una situazione di effettiva separazione.

                                         Ininfluente risulta ai fini del presente giudizio che dal 2019 RI 2 abbia stipulato assicurazioni sanitarie estere.

                                         5.6.

                                         5.6.1.

                                         A seguito dell’udienza tenutasi davanti a questa Camera, i coniugi, con lo scritto del 19 luglio 2024, hanno prodotto estratti conto intestati a RI 2, relativi a tre rapporti bancari: uno presso la __________ (__________) Limited per i mesi da agosto a dicembre 2017, uno presso la __________ per il periodo da gennaio a marzo 2017 e uno presso la __________ per i mesi da aprile a dicembre 2017.

                                         Il primo estratto, relativo a un conto in dollari statunitensi presso la __________ (__________), copre il periodo dal 24 agosto alla fine di dicembre 2017. Da esso risultano spese sostenute a __________ tra il 24 agosto e il 1° settembre, e nuovamente tra il 4 novembre e il 27 dicembre 2017.

                                         Sui conti presso la __________ e la __________ risultano accreditati gli importi che i ricorrenti sostengono essere riconducibili ai contributi alimentari versati dal marito. Da entrambi i conti risultano pagamenti di importi rilevanti effettuati a favore della __________ SA per spese relative ai servizi __________.

                                         L’estratto del conto in franchi svizzeri presso la __________, su cui venivano accreditati i presunti contributi alimentari versati dal marito, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017. Emergono diversi pagamenti a __________, ma non transazioni chiaramente riconducibili a uno specifico luogo. Figurano invece accrediti, da parte del marito e da altri conti riconducibili aRI 2, per importi rilevanti.

                                         Per quanto riguarda l’estratto del conto in franchi svizzeri presso la __________ (aprile–dicembre 2017), vi si rilevano spese effettuate in Ticino, in particolare nei mesi di maggio e ottobre e inizio novembre. Alla fine del mese di ottobre compaiono anche transazioni nel Canton Berna, tra __________ e la zona della __________.

                                         I ricorrenti hanno inoltre prodotto i riepiloghi delle prestazioni sanitarie rilasciati dalla cassa malati __________. Dal documento relativo alla moglie si evince che ella ha beneficiato di prestazioni sanitarie in Ticino durante l’intero arco dell’anno, intervallate da cure apparentemente ricevute all’estero (cfr. dicitura "Übrige Länder"), nonché da prestazioni più sporadiche fornite nella Svizzera interna e in Italia.

                                         5.6.2.

                                         Ora, benché la documentazione bancaria prodotta risulti parziale e incompleta, da essa – così come dai riepiloghi delle prestazioni sanitarie rilasciati dalla cassa malati – emerge che RI 2 sia stata regolarmente presente, oltre che a __________, anche in Ticino durante l’intero anno 2017. Particolarmente rilevante risulta la sua presenza documentata nella primavera del 2017, nel periodo immediatamente successivo alla pretesa separazione dal marito, il quale aveva appena fatto ritorno in Svizzera, pretendendosi separato di fatto.

                                         Ciononostante, e malgrado l’impegno assunto in occasione dell’udienza dinanzi a questa Camera di fornire indicazioni in merito al luogo in cui avrebbe soggiornato dal 2017 – al di fuori delle __________ – per incontrare amici, parenti, figli e clienti, nessuna spiegazione convincente è stata fornita. In particolare, non è stato chiarito dove la ricorrente alloggiasse durante i soggiorni documentati in Ticino. Le informazioni prodotte si sono limitate a indicare l’ubicazione dei figli e delle rispettive famiglie, asserendo che ella si recava saltuariamente in visita presso di loro. È stato inoltre affermato che i fornitori della società sarebbero in gran parte situati in Italia e che la ricorrente li incontrerebbe occasionalmente durante i suoi soggiorni in Europa. Tuttavia, tali affermazioni non sono state accompagnate da alcuna documentazione né risultano comprovate spese riconducibili ai presunti spostamenti o soggiorni in Svizzera e in Europa.

                                         5.7.

                                         In definitiva, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a comprovare la separazione di fatto, asseritamente intervenuta nel maggio 2017.

                                         Al contrario, diversi indizi concordanti avvalorano la tesi dell’autorità fiscale, secondo cui nel caso di specie sussiste una comunione finanziaria tra i coniugi, i quali continuano a presentarsi pubblicamente in modo incompatibile con una reale separazione e a convivere presso l’abitazione di via __________ __________ a __________.

                                         Indipendentemente dalla questione della separazione di fatto dei coniugi, le risultanze della documentazione raccolta nel corso della procedura di tassazione e poi in quelle di reclamo e di ricorso impongono di concludere che il centro degli interessi di RI 2 nel periodo fiscale litigioso fosse situato nel Canton Ticino e non a __________. Tenendo conto dei rapporti familiari, di quelli sociali e di quelli economici, non può essere contestato il fatto che il domicilio della ricorrente fosse nel Canton Ticino.

                                   6.   6.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

                                         6.2.

                                         In concreto, nel periodo fiscale in questione RI 2 era proprietaria di beni immobili situati in Ticino. Uno di essi risultava già gravato da un usufrutto a favore del marito prima dell’inizio del periodo fiscale in esame, mentre il secondo – ovvero il fondo part. n. __________ RFD di __________ – è stato concesso in usufrutto al medesimo soltanto in data 18 maggio 2017.

                                         In quanto soggetta a imposizione limitata nel Cantone, la contribuente era tenuta a prestare una collaborazione completa, fornendo informazioni sui suoi elementi imponibili (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). Ciononostante, malgrado le esplicite richieste dell’UT, ella si è rifiutata di fornire qualsiasi informazione in merito alla propria situazione patrimoniale e reddituale, rendendo necessario procedere a una stima per apprezzamento. La sostanza è stata così valutata in fr. 3'000'000.– e il reddito in fr. 30'000.–.

                                         Sebbene l’iter procedurale seguito dall’Ufficio tributario presenti tratti inusuali, dovuti all’emissione di una decisione su reclamo congiunta a seguito di due decisioni di tassazione separate di cui solo una impugnata con reclamo, spettava comunque alla contribuente dimostrare il carattere manifestamente inesatto della valutazione effettuata, circostanza che non è stata nemmeno sollevata nel ricorso.

                                   7.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.     

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 5’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 5’100.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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