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Ticino Camera di diritto tributario 27.10.2025 80.2024.121

27. Oktober 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,419 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Imposte alla fonte: differenza fra pagamento degli arretrati e ricupero d’imposta, nessuna precedente decisione di tassazione, non ricupero d’imposta, annullamento della decisione

Volltext

Incarto n. 80.2024.121

Lugano 27 ottobre 2025        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 17/24 giugno 2024 contro la decisione in materia di recupero d’imposta di imposte alla fonte per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Fatti

                                  A.   a.

                                         Il 10 novembre 2021, tramite un messaggio di posta elettronica inviato alla segreteria generale della Divisone delle contribuzioni e poi da questa girato per competenza all’RS 1 (di seguito: UIFB), la RA 1 con sede a __________ ha annunciato l’assunzione di un nuovo collaboratore, residente a __________.

                                         b.

                                         Il 5 aprile 2022, la RA 1 ha inviato all’UIFB il rendiconto trimestrale per i primi tre mesi del periodo fiscale 2022, allegando le buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2022 relative al signor __________ dalle quali si evince una trattenuta alla fonte (con la dicitura: Quellensteuer [Fixabzug Betrag]) pari rispettivamente a fr. 80.90, fr. 80.75 e fr. 77.05.

                                         c.

                                         L’11 aprile 2022, la RA 1 presentava all’UIFB il Formulario 3A (conteggio della trattenuta dell’imposta alla fonte sui salari e proventi compensativi per dimoranti/residenti fiscali esteri, frontalieri) relativo al periodo fiscale 2021, dichiarando che, dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021, __________ aveva percepito una retribuzione lorda di fr. 14'111.15 [recte: 14'115.15] e che gli era stata trattenuta un’imposta alla fonte complessiva pari a fr. 84.70 applicando la Tabella B2. La RA 1 allegava al Formulario 3A le copie delle buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2021. Nella lettera d’accompagnamento, la RA 1 affermava che, in relazione ad una telefonata dell’11 aprile 2022, “leider konnten wir Ihnen diese nicht früher zustellen, da wir vorgängig nicht informiert wurden, dass diese Formular 3A noch zusätzlich eingereicht werden muss”.

                                         d.

                                         Dopo essere stata richiamata, il 27 febbraio 2024 la RA 1 inoltrava all’UIFB il Formulario 3A relativo al periodo fiscale 2023, dichiarando che __________ aveva beneficiato di una retribuzione lorda pari a fr. 88'646.75 cui era stata trattenuta un’imposta alla fonte pari a fr. 987.05 applicando la Tabella B2.

                                  B.   Il 21 marzo 2024, per posta semplice, l’UIFB ha notificato alla RA 1 una “decisione concernente [il] recupero d’imposta alla fonte a carico dei dipendenti non domiciliati” per gli anni fiscali 2021, 2022 e 2023.

                                         L’autorità di tassazione rivendicava il pagamento di complessivi fr. 13'401.40 (compresi fr. 278.65 di interessi di ritardo) quale imposta alla fonte non trattenuta. Applicando la corretta Tabella C2, al contribuente sarebbe dovuta essere trattenuta un’imposta alla fonte complessiva pari a fr. 15'150.60, mentre la RA 1 aveva trattenuto e riversato complessivamente solo fr. 2'027.85. L’UIFB riconduceva il recupero della differenza ad una “errata determinazione della tabella ([il] coniuge svolge un’attività lavorativa in Svizzera e percepisce indennità sostitutive)” e “dell’aliquota d’imposta”.

                                         L’UIFB aveva infatti accertato che nei periodi fiscali litigiosi la moglie del contribuente, signora __________, aveva lavorato per la __________.

                                  C.   a.

                                         Il 26 marzo 2024, la RA 1 si rivolgeva all’UIFB sottolineando che l’imposta alla fonte era stata regolarmente trattenuta dal salario del contribuente e che era stata riversata trimestralmente.

                                         Al momento dell’assunzione, il contribuente avrebbe comunicato alla RA 1 che la moglie non lavorava, così come attestato anche dal formulario per la richiesta degli assegni familiari indirizzato alla __________. Ciò sarebbe stato ribadito anche in seguito, oralmente, fino al 31 dicembre 2023 quando il dipendente aveva lasciato la ditta zurighese.

                                         Né il contribuente né l’autorità di tassazione avrebbero informato la debitrice dell’imposta che nel corso degli anni la situazione personale di __________ si era modificata e che fosse necessario applicare un’altra Tabella per il prelievo dell’imposta alla fonte. Fin dall’inizio, era stata applicata la tariffa B2, come ben visibile su ogni conteggio.

                                         L’autorità di tassazione, in qualità di autorità di controllo, avrebbe dovuto informare la datrice di lavoro che stava applicando la Tabella sbagliata, così come avviene in tutti gli altri Cantoni svizzeri. O, almeno, comunicarle che la signora __________ era attiva professionalmente, dato che l’UIFB ne era a conoscenza.

                                         Infine, poiché il contribuente aveva lasciato l’azienda alla fine del 2023, per la datrice di lavoro non sarebbe stato più possibile recuperare quanto richiesto dall’autorità di tassazione.

                                         b.

                                         Il 25 aprile 2024, l’UIFB si rivolgeva alla reclamante, richiedendole una “copia dei questionari per dipendenti firmati per gli anni 2021, 2022 e 2023”.

                                         c.

                                         Il 16 maggio 2024, la RA 1 spiegava che i colloqui con i collaboratori avvenivano oralmente e per questa ragione non vi era alcun formulario firmato dal contribuente. Quest’ultimo aveva sempre dichiarato, anche al suo dirigente diretto, che la moglie non lavorava (“nicht erwerbstätig”).

                                         A comprova, la datrice di lavoro allegava il formulario per la richiesta degli assegni famigliari indirizzata alla __________, compilato e firmato dal contribuente il 10 novembre 2021, dal quale si evince che la moglie non era attiva professionalmente, che i coniugi RI 1 avevano due figli (nati rispettivamente nel 2003 e nel 2006) e che questi ultimi vivevano con i genitori a __________.

                                  D.   Con decisione del 23 maggio 2024, l’UIFB ha respinto il reclamo, facendo riferimento ai dati di cui disponeva e in considerazione della mancata produzione, da parte della reclamante, dei questionari per i dipendenti 2021, 2022 e 2023, necessari per accertare la situazione personale del contribuente ed applicare la relativa ritenuta. L’autorità fiscale aggiungeva che, il datore di lavoro poteva essere obbligato a versare l’imposta dovuta arretrata, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro tra la persona assoggettata all’imposta alla fonte e il debitore della prestazione imponibile fosse terminato.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RA 1 si aggrava contro la decisione di recupero d’imposta, argomentando che il contribuente avrebbe sempre sostenuto che la moglie non esercitasse alcuna attività lucrativa. Pertanto, nel corso degli anni, oltre ad aver percepito più reddito, il contribuente avrebbe anche pagato meno imposte alla fonte. L’autorità di tassazione sarebbe stata a conoscenza dell’attività lucrativa della moglie e non avrebbe mai corretto quanto inviato dalla ricorrente. Sia il formulario per gli assegni familiari, compilato al momento della sua assunzione, sia i colloqui intrattenuti con il contribuente farebbero fede alla stessa stregua del formulario di annuncio.

                                         La ricorrente presume quindi che, per gli anni qui litigiosi, il conteggio inviato all’UIFB non sia mai stato esaminato e corretto dall’autorità di tassazione oppure che quest’ultima abbia accettato il falso, perché altrimenti avrebbe potuto correggerlo ed informare la ricorrente, come avviene in tutti gli altri Cantoni svizzeri.

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 30 luglio 2024, l’PI 1 (di seguito: UG) propone di respingere il ricorso. A suo avviso, “il fatto che la datrice di lavoro non abbia operato… in modo corretto la ritenuta d’imposta alla fonte perché ha preferito fondare la propria trattenuta sulle indicazioni inesatte del contribuente anziché utilizzare i questionari per i dipendenti firmati – peraltro reperibili gratuitamente online – non può bastare a ribaltare i propri doveri attribuendo le proprie responsabilità all’autorità fiscale”.

Diritto

                                   1.   Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, che ha modificato diverse disposizioni della LIFD e della LAID (RU 2018 1813).

                                         Anche per il diritto cantonale la legge del 9 novembre 2020 ha modificato la normativa che concerne l’imposizione alla fonte. Le nuove disposizioni sono a loro volta entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (FU del 13.11.2020 p. 9512).

                                         Nel caso in esame, la procedura di ricupero d’imposta avviata dall’UIFB nei confronti della RA 1 concerne i periodi fiscali dal 2021 al 2023. Si applica dunque il nuovo diritto.

                                   2.   L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi (art. 84 cpv. 1 LIFD e 32 cpv. 3 LAID). Essa sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari (art. 99 LIFD e 36a cpv. 1 LAID) ed è trattenuta dal debitore della prestazione imponibile (art. 88 e 100 LIFD). Ciò implica per ragioni pratiche che sia allestita un’aliquota unica, sebbene la Confederazione e i cantoni – poiché questi ultimi rimangono competenti per fissare le aliquote (art. 1 cpv. 3 2a frase LAID) – stabiliscano ciascuno le loro proprie aliquote e le aliquote federali siano in seguito incorporate nelle aliquote cantonali. Secondo gli articoli 85 cpv. 2 LIFD e 91 LIFD, la struttura delle aliquote (federali e cantonali) è allestita in modo tale che tengano conto delle spese professionali (art. 26 LIFD e 33 cpv. 3 LAID) e dei premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g LIFD) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 LIFD). A ciò si aggiunge che la ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un’attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d’attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2) (articoli 85 cpv. 3 LIFD e 33 cpv. 2 LAID).

                                         Nel diritto cantonale, sono in vigore disposizioni dal contenuto analogo (articoli 104 ss. LT).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso di specie, i coniugi __________ e __________ sono entrambi di nazionalità rumena e dispongono di un permesso di dimora con accordo UE/AELE (permesso B) valido fino al 16 novembre 2026. Hanno due figli con cui convivono. Sono domiciliati in Via __________ a __________.

                                         Entrambi i loro redditi da attività lucrativa dipendente sono dunque da assoggettare all’imposta alla fonte.

                                         __________ è stato impiegato per la RA 1 dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2023: gli è stata trattenuta l’imposta alla fonte applicando la Tabella B2 (coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa).

                                         La moglie, __________, ha lavorato per alcuni mesi del 2022 e del 2023 per il Ristorante __________ a __________. Le è stata trattenuta l’imposta alla fonte applicando la Tabella C2 (coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa). La signora __________ ha altresì beneficiato delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione durante i mesi di novembre e dicembre 2022 e gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre 2023.

                                         3.2.

                                         Sono appunto l’applicazione della Tabella B2 da parte della RA 1 nei periodi fiscali 2021, 2022 e 2023 e la relativa trattenuta di imposta alla fonte – sulla base delle indicazioni fornite, anche oralmente, dal contribuente – gli oggetti del presente litigio.

                                         Per l’UIFB, la ricorrente avrebbe dovuto applicare la Tabella C con due figli poiché entrambi i coniugi hanno esercitano un’attività lucrativa nei periodi fiscali 2021, 2022 e 2023. Da qui la decisione del 21 marzo 2024, confermata dalla decisione litigiosa, concernente il ricupero dell’imposta alla fonte non trattenuta in ragione di complessivi fr. 13'401.40 richiesta alla RA 1 quale debitrice della prestazione imponibile.

                                         La ricorrente contesta la decisione dell’autorità fiscale e sostiene che, confidando nell’esattezza delle informazioni orali fornitele dal contribuente e, per sua stessa ammissione, senza avergli fatto compilare il Modulo 1 (Formulario d’annuncio) per i periodi d’imposta qui litigiosi, non sarebbe ora in grado di recuperare l’imposta alla fonte non trattenuta in quanto __________ non è più alle sue dipendenze.

                                         3.3.

                                         Constatato che l’applicazione della Tabella B2 nel caso in esame non era corretta, l’UIFB ha notificato alla ricorrente una decisione di ricupero d’imposta alla fonte per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023 conformemente agli articoli 236 ss. LT e 151 ss. LT. Ha calcolato l’imposta da riversare per i tre periodi fiscali litigiosi, applicando la Tabella C2 e ha motivato la sua decisione con l’errata determinazione della tabella e, di riflesso, l’errata determinazione dell’aliquota d’imposta.

                                   4.   4.1.

                                         Ci si interroga dapprima in merito alla natura del procedimento promosso dall’autorità fiscale nei confronti della debitrice dell’imposta alla fonte. L’UIFB ha infatti applicato le disposizioni relative al ricupero d’imposta.

                                         Si ricorda che con la riforma dell’imposizione alla fonte, con effetto dal 1° gennaio 2021, sono state modificate, alcune disposizioni della procedura di riscossione dell’imposta alla fonte (articoli 136 ss. LIFD e 209 ss. LT). Le stesse sono immediatamente e pienamente applicabili a partire dal giorno della loro entrata in vigore alle cause ancora pendenti (DTF 144 II 273 consid. 2.2.4; 137 II 409 consid. 7.4.5).

                                         4.2.

                                         Il sistema dell’imposizione alla fonte si basa sul principio dell'autotassazione (DTF 135 II 274 consid. 3.3). L’imposta alla fonte viene riscossa in un’unica soluzione dal debitore della prestazione imponibile, cioè il datore di lavoro del contribuente. Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di trattenere l'imposta dovuta, di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione e di versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente (articoli 100 cpv. 1 lett. a-c LIFD e 120 cpv. 1 lett. a-c LT). È responsabile del pagamento dell’imposta alla fonte e riceve in cambio una provvigione di riscossione (articoli 100 cpv. 2 e 3 LIFD).

                                         Nel sistema dell’imposizione alla fonte, il debitore della prestazione imponibile ha gli obblighi formali e sostanziali connessi al rapporto giuridico fiscale al posto del contribuente. La dottrina parla a questo proposito di sostituzione fiscale. La sostituzione è detta cumulativa da un punto di vista formale, in quanto il contribuente rimane soggetto all'obbligo di collaborazione e di informazione secondo l’art. 136 LIFD (nel diritto cantonale, art. 209 LT).

                                         Da un punto di vista sostanziale, nel vecchio diritto, a livello di imposta federale, la sostituzione era detta “privativa” o esclusiva, nel senso che il contribuente non assumeva alcuna responsabilità solidale. A partire dal 1.1.2021, l’art. 138 cpv. 3 LIFD (nel diritto cantonale, art. 211 cpv. 3 LT) ha tuttavia introdotto una responsabilità sussidiaria del contribuente. Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l’autorità di tassazione può infatti obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta (sentenza TF 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         4.3.

                                        Gli articoli 138 cpv. 1 LIFD, 211 cpv. 1 LT e 49 cpv. 3 LAID (“pagamento degli arretrati”) prevedono che, se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

                                         Secondo gli articoli 151 cpv. 1 LIFD, 236 cpv. 1 LT e 53 cpv. 1 LAID (“ricupero ordinario d’imposta”) l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.

                                         4.4.

                                         Secondo il Tribunale federale, l’art. 138 cpv. 1 LIFD permette al fisco di esigere in maniera semplificata il pagamento delle imposte alla fonte trattenute in misura insufficiente. La sola condizione preliminare per un pagamento degli arretrati è che il debitore della prestazione imponibile abbia operato una ritenuta insufficiente o non ne abbia effettuata alcuna. Questa caratteristica distingue la procedura di pagamento degli arretrati dalla procedura di ricupero d’imposta. Il ricupero d’imposta presuppone infatti che una tassazione sia stata, a torto, indebitamente omessa o sia stata stabilita ma in modo incompleto, per cui la collettività ha subito una perdita fiscale, e che vi sia inoltre un motivo di ricupero.

                                         La procedura di pagamento degli arretrati prevista dall’art. 138 cpv. 1 LIFD sfocia in una decisione iniziale dell’autorità, mentre il ricupero d’imposta interviene dopo che una decisione di tassazione è stata adottata. La procedura di ricupero d’imposta è inoltre l’unica ad entrare in considerazione se una decisione relativa all’imposta alla fonte è già stata pronunciata ed è passata in giudicato. Ciò è giustificato dal numerus clausus dei motivi che permettono di ritornare su decisioni passate in giudicato. Per l’imposta federale diretta, tali motivi sono enumerati esaustivamente agli articoli da 151 a 153 LIFD. Si deve rilevare in questo contesto che l’autotassazione in materia di imposta alla fonte non è assimilata ad una decisione di tassazione passata in giudicato (DTF 135 II 274 consid. 5.3.3 e 5.4). Né il contribuente né il datore di lavoro hanno infatti il potere di adottare decisioni (DTF 135 II 274 consid. 5.3.1).

                                         La procedura di pagamento degli arretrati si distingue infine dalla procedura di ricupero d’imposta per il termine di prescrizione applicabile. La legge non fissa alcun termine per esigere un pagamento degli arretrati dell’imposta alla fonte. La dottrina ritiene però che il diritto dell’autorità fiscale si prescriva in cinque anni a contare dalla fine del periodo fiscale, come il diritto di tassare (v. art. 120 cpv. 1 LIFD) e non in dieci anni come il ricupero d’imposta (art. 152 cpv. 1 LIFD). Per l’Alta Corte, non vi è motivo per scostarsi da questa opinione dottrinale. Dato che l’art. 138 cpv. 1 LIFD sfocia in una decisione iniziale dell’autorità fiscale e permette a quest’ultima di recuperare in maniera semplificata l’imposta dovuta, l’analogia con l’art. 120 cpv. 1 LIFD è in effetti la più pertinente (sentenza TF 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.3 e relativi riferimenti).

                                         4.5.

                                         Riassumendo, la procedura di pagamento degli arretrati e quella di ricupero d’imposta si distinguono fra loro per le loro condizioni di applicazione, per il fatto che una decisione sia stata o meno adottata dall’autorità fiscale e sia passata in giudicato e per i termini di prescrizione applicabili (sentenza TF 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.4).

                                   5.   5.1.

                                         Nella fattispecie, si tratta di stabilire se la decisione notificata dall’autorità fiscale alla RA 1 concerne il ricupero d’imposta o il pagamento degli arretrati.

                                         5.2.

                                         La decisione notificata dall’UIFB alla ricorrente utilizza la dicitura recupero d’imposta, rimanda espressamente agli articoli 151 ss. LIFD e 236 ss. LT e addebita gli interessi di mora. L’autorità di tassazione ha pertanto chiaramente qualificato la procedura come una procedura di ricupero d’imposta.

                                         Come poc’anzi ricordato, tuttavia, una decisione di ricupero d’imposta presupporrebbe che vi fosse già una precedente decisione della stessa autorità e che la stessa fosse già passata in giudicato.

                                         L’art. 137 cpv. 1 LIFD prevede, al capoverso 1, che il contribuente possa esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se:

                                         a.   contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 88 o 100; o

                                         b.   non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100.

                                         L’art. 137 cpv. 2 LIFD riconosce al debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.

                                         Nel diritto cantonale, l’art. 210 LT ha lo stesso contenuto.

                                         Nel caso concreto, tuttavia, una decisione ex art. 137 LIFD e 210 LT non è mai stata adottata dall’UIFB. In base a quanto risulta dagli atti del procedimento, né il datore di lavoro né il contribuente avevano chiesto e ottenuto dall’autorità fiscale una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. La riscossione dell’imposta si era basata sull’autotassazione.

                                         5.3.

                                         In mancanza di una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento all’imposta alla fonte già passata in giudicato, una procedura di ricupero d’imposta secondo gli articoli 151 ss. e 236 ss. LT non può essere aperta nei confronti della debitrice della prestazione imponibile.

                                         Ne consegue che l’UIFB avrebbe tutt’al più potuto avviare una procedura di pagamento degli arretrati dell’imposta alla fonte secondo gli articoli 138 LIFD e 211 LT.

                                         La decisione impugnata deve conseguentemente essere annullata.

                                   6.   L’autorità fiscale notificherà di conseguenza alla ricorrente una nuova decisione, basata sull’art. 138 LIFD e sull’art. 210 LT.

                                         Si ricorda a tale proposito che gli articoli citati prevedono espressamente che, se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

                                         Il fisco cantonale dovrà pertanto verificare l’adempimento dei presupposti per ordinare alla ricorrente, quale debitrice dell’imposta, il pagamento degli arretrati.

                                         Come già anticipato, dal 1° gennaio 2021 è stata introdotta una responsabilità sussidiaria dello stesso contribuente. Gli articoli 138 cpv. 3 LIFD e 210 cpv. 3 LT dispongono infatti che, se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l’autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta.

                                         Nel suo Messaggio concernente la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (FF 2015 603, p. 632) il Consiglio federale ha ricordato che, in linea di massima l’imposta alla fonte dovuta deve essere conteggiata dal debitore della prestazione imponibile e versata all’autorità di tassazione. Imposte alla fonte non trattenute o trattenute soltanto in parte devono quindi essere richieste al debitore della prestazione imponibile. In determinati casi la ritenuta d’imposta alla fonte non è più possibile, ad esempio in caso di fallimento. Il governo federale ha aggiunto che, se si rinunciasse alla riscossione diretta, la persona assoggettata all’imposta alla fonte sarebbe privilegiata rispetto al contribuente tassato secondo la procedura ordinaria. La regolamentazione concernente la riscossione diretta mira quindi a garantire la riscossione dell’imposta.

                                   7.   Di conseguenza, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati all’UIFB perché adotti una nuova decisione, basata sugli articoli 138 LIFD e 210 LT.

                                         Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura non sono prelevate.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 maggio 2024 è annullata e gli atti sono ritornati all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo per una nuova decisione, sulla base degli articoli 138 LIFD e 210 LT.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese di procedura.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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