Incarto n. 80.2020.56
Lugano 9 novembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 aprile 2020 contro la decisione del 2 marzo 2020 in materia di imposte alla fonte 2015-2018.
Fatti
A. a.
La società anonima RI 1 è iscritta a Registro di commercio del Cantone Ticino ed ha quale scopo
“la realizzazione di produzioni televisive di attualità, sport e spettacolo, spot pubblicitari, acquisto e vendita di diritti televisivi, la gestione di stazioni satellitari fisse e mobili, in particolare dedite al servizio di trasmissione di immagini, dati ed informazioni. La mediazione di segmenti e servizi satellitari, nonché trasmissioni via cavo o altri mezzi simili. Organizzazione di corsi professionali, consulen[z]e tecniche e di marketing, vendita di programmi e rappresentanza di apparecchiature elettroniche. Può partecipare a realizzazioni in coproduzione, assumere e detenere partecipazioni, interessenze di natura finanziaria in qualsiasi struttura societaria che abbia scopo simile o che possa consentire il raggiungimento del proprio scopo sociale, incluso la partecipazione a consorzi, gruppi di interesse economico, joint-venture od altre soluzioni imprenditoriali. Il tutto sia in Svizzera che all’estero”.
Per i periodi fiscali oggetto della vertenza, amministratrice unica con firma individuale della RI 1 SA era la signora __________ di __________. La stessa è stata imputata nell’ambito del procedimento penale aperto per non aver riversato l’imposta alla fonte trattenuta per gli anni fiscali 2015, 2016 e 2017. Dal mese di dicembre 2019, amministratore unico della RI 1 SA con firma individuale è il signor __________ (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione: 16.10.2020).
b.
Il 20 gennaio 2020, la RI 1 SA scriveva all’RS 1 (di seguito: RS 1) chiedendo di voler rettificare i relativi conteggi dell’imposta alla fonte perché “in fase di verifica dei conteggi degli anni 2015-2018 abbiamo rilevato che erroneamente sono stat[e] imposte e dichiarate delle imposte alla fonte per cittadini esteri che hanno prestato, occasionalmente per la nostra azienda, la loro opera all’estero” spiegando che l’impiego di questi lavoratori freelance, “principalmente italiani, [era] ampiamente al di sotto del 25% della loro attività globale (significativi sono il valore percepito annualmente dagli interessati) e [veniva] svolto non su territorio elvetico”. Affermava che la sua attività veniva “svolta all’estero e per conto di società estere”. A sostegno, la contribuente allegava “l’estratto del […] fatturato annuo ove si evidenzia[va] che il fatturato per produzioni TV a società svizzere, ma non necessariamente svolto su territorio svizzero, [era] dello 1.78% (CH[F] 35'039 per il 2016, e per il 2017 lo 0.35% (CHF 8824)”.
B. Il 2 marzo 2020, per lettera raccomandata, l’RS 1 ritenendo “la richiesta […] tardiva” confermava “la trattenuta indicata a suo tempo dal datore di lavoro in sede di conteggi anni dal 2015 al 2018”, citando a supporto gli articoli 210 LT e 137 LIFD relativi all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento alla ritenuta d’imposta. Quale rimedio giuridico, l’RS 1 indicava che la decisione poteva essere impugnata tramite “reclamo (art. 227 LT, art. 140 LIFD), entro 30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, Lugano”. L’invio raccomandato è stato ritirato allo sportello di __________ il 4 marzo 2020 alle 10:37 (v. La Posta, tracciamento invii; raccomandata no. __________).
C. Il 6 aprile 2020, la RI 1 SA presenta tempestivo ricorso (v. La Posta, tracciamento invii; lettera A Plus no. __________). Spiega che fino al 31 dicembre 2018, la gestione degli stipendi era affidata alla __________ SA mentre dal 1° gennaio 2019 gli stipendi erano elaborati direttamente da RI 1 SA.
“Nel gennaio 2020, nell’occasione della presentazione dell’elenco delle trattenute dell’imposta, venne rilevata la deduzione delle imposte alla fonte per prestatori di servizi, svolti da cittadini esteri e svolti sempre al di fuori dalla Svizzera per gli anni 2015-2018. Deduzione in contrasto con l’AFB con l’Italia cogente. In data 20 gennaio 2020 venne inoltrato, all’RS 1, una domanda di revisione a posteriori sulle notifiche di tassazione per gli anni 2015-2018, ritenuti erroneamente tassati: con stringata risposta da parte dell’RS 1, la richiesta di revisione viene respinta in data 2 marzo 2020”.
Nel merito, la contribuente
“non richied[e] il rimborso della somma erroneamente trattenuta, ma solo l’attestazione che la trattenuta fatta è erronea. Una precisazione tralasciata erroneamente nella nostra procedura di revisione avverso l’RS 1, ma che intendiamo proporre nella procedura di reclamo. Questa nostra richiesta è legata all’AVS che, questa ragionevolmente e correttamente, non è stata trattenuta ma, che in un’ispezione recentemente avuta, secondo la prassi che adotterebbe la Cassa Cantonale AVS, andrebbe imposta, poiché RI 1 SA ha, seppur erroneamente, imposto fiscalmente gli importi pagati, ai residenti all’estero di fatto e fiscalmente. Contro il risultato dell’ispezione della cassa cantonale di compensazione AVS è stata avviata una procedura di reclamo […] tuttora sospesa in attesa di definizione della procedura RS 1”.
Aggiunge inoltre che “i free lance lavorano oltre il minimo del 25% sul territorio di domicilio/residenza”. In contrasto con quanto scritto in precedenza, la contribuente postula in via principale la restituzione dell’importo erroneamente dichiarato. In via subordinata chiede che la somma sia da imporre “nel luogo di domicilio/residenza del free-lance”.
Oltre alla decisione impugnata, allega la richiesta di rettifica del conteggio per gli anni 2015-2018 datata 20 gennaio 2020 e il reclamo inviato all’Istituto delle assicurazioni sociali.
D. Il 28 maggio 2020, l’PI 1 presenta le proprie osservazioni, confermando l’operato dell’RS 1.
Diritto
1. 1.1.
In caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 137 cpv. 1 LIFD; art. 210 cpv. 1 LT).
Contro una decisione in materia d’imposta alla fonte, l’interessato può presentare reclamo secondo l’articolo 132 (art. 139 cpv. 1 LIFD), per l’imposta federale diretta, e secondo gli articoli 206–208 (art. 212 LT), per l’imposta cantonale.
1.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
2. 2.1.
Esaminati gli atti a disposizione dell’autorità giudicante, si evince che la decisione del 2 marzo 2020 è stata impugnata direttamente davanti alla Camera di diritto tributario.
2.2.
Giusta l’art. 206 cpv. 2 LT (art. 132 cpv. 2 LIFD), il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario. Con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l’armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 2267; inoltre sentenza CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t). Come visto, tale disposizione vale anche nell’ambito della procedura straordinaria di revisione (art. 234 cpv. 3 e 4 LT; art. 149 cpv. 3 e 4 LIFD) ed è applicabile anche nella procedura di riscossione dell’imposta alla fonte.
2.2.1.
Il primo requisito, cui la legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso è che ciò avvenga “con il consenso del reclamante e degli altri proponenti”. Lasciando aperta la questione se sia necessario in ogni caso anche il consenso dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e dell’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, quali “altri proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b e art. 104 cpv. 1)” (art. 132 cpv. 2 LIFD), in ogni caso è richiesto quello dell’Ufficio di tassazione (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 28 ad art. 132 LIFD, p. 2267). In sé, il reclamo dovrebbe anzi essere inoltrato alla stessa autorità di tassazione, alla quale competerebbe poi la sua trasmissione all’autorità di ricorso, in considerazione del fatto che la legge ha optato per la forma del ricorso omisso medio indiretto (mittelbare Sprungrekurs) e non diretto (unmittelbare Sprungrekurs), nel quale caso il reclamante potrebbe indirizzare il suo reclamo direttamente all’autorità di ricorso (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 26 ad art. 132 LIFD, p. 576). Nel caso in esame, il reclamo è stato inoltrato direttamente a questa Corte e non risulta che l’Ufficio di tassazione abbia espresso il proprio consenso alla sua trasmissione all’autorità di ricorso.
2.2.2.
L’ulteriore condizione, cui la legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso, è che la decisione di tassazione impugnata sia “già esaustivamente motivata”. La motivazione della decisione impugnata non deve pertanto soddisfare i soli requisiti di una decisione di tassazione, ma deve perlomeno essere conforme a quelli previsti per la decisione su reclamo secondo gli art. 135 cpv. 2 LIFD e 208 cpv. 2 LT, se non addirittura richiesta una motivazione qualificata, nella quale l’autorità prende posizione in modo esauriente sulla fattispecie e si confronta con la contraria tesi giuridica del contribuente (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 29a ad art. 132 LIFD, p. 2267; Locher, op. cit., n. 29 ad art. 132 LIFD, p. 577, entrambi con riferimenti a giurisprudenza).
Nella fattispecie, la decisione impugnata si limita ad affermare che la richiesta della contribuente volta ad ottenere una decisione sull’esistenza e sull’estensione dell’assoggettamento ai sensi degli articoli 210 LT e 137 LIFD era tardiva poiché non era stata presentata entro il 31 marzo dell’anno che seguiva la scadenza della prestazione imponibile e che, di conseguenza, “la trattenuta indicata a suo tempo dal datore di lavoro in sede di conteggi anni dal 2015 al 2018” doveva essere confermata. Tuttavia, alla sua richiesta del 20 gennaio 2020, la RI 1 SA allegava i conteggi per gli anni 2015-2018, chiedendone la rettifica ed evidenziando le imposte trattenute erroneamente ai lavoratori freelance (v. allegati C1, C2, C3 e C4, agli atti), affermando che il personale freelance svolgeva solo occasionalmente attività per la RI 1 SA (“ampiamente al di sotto del 25% della loro attività globale”) e non su territorio svizzero. La decisione impugnata invece nulla dice al riguardo, omettendo di prendere posizione in modo esauriente sulla fattispecie e mancando di confrontarsi con la tesi della contribuente.
2.2.3.
Non essendo adempiuti i presupposti previsti dalle leggi federale e cantonale ‑ mancando il consenso (almeno) dell’RS 1 e non essendo esaustiva la motivazione della decisione impugnata ‑ la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito del reclamo della contribuente.
Il “reclamo” in discussione non adempie pertanto chiaramente i presupposti per essere qualificato come ricorso omisso medio alla Camera di diritto tributario.
2.3.
In casu, sembrerebbe piuttosto che la contribuente sia stata tratta in inganno dall’indicazione del rimedio giuridico posta in calce alla decisione del 2 marzo 2020, secondo cui quest’ultima avrebbe potuto essere impugnata con un “reclamo (art. 227 LT, art. 140 LIFD) […] alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, Lugano”. Gli articoli citati come pure l’autorità menzionata concernono sì la procedura di ricorso, tuttavia trattandosi di una decisione di prima istanza ‑ per legge ‑ avrebbe potuto essere trasmessa come ricorso solo se gli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD avessero trovato applicazione.
2.4.
L’atto presentato dalla società debitrice dell’imposta non è pertanto ricevibile né quale “reclamo” né quale ricorso. Il gravame deve pertanto essere rinviato all’RS 1 perché adotti una decisione su reclamo.
3. Lo scritto del 6 aprile 2020 è pertanto trasmesso all’RS 1 affinché proceda alle proprie incombenze e adotti una decisione motivata dopo reclamo.
Tassa di giustizia e spese processuali a carico della ricorrente soccombente in ragione di per metà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto del 6 aprile 2020 è trasmesso all’RS 1 perché considerato reclamo contro la decisione del 2 marzo 2020.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico della ricorrente in ragione di metà (fr. 250.‑).
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: